Cancellazione della procedura telematica per le dimissioni volontarie
Il Decreto Legge n. 112/08 prevede l’abrogazione di una serie di norme (con efficacia dal 25 giugno 2008) tra cui appunto la legge 17 ottobre 2007, n. 188, la norma che aveva introdotto la procedura telematica per le dimissioni volontarie. Procedura che, attraverso un sistema aveva come obiettivo l’eliminazione delle cosiddette “lettere di dimissioni in bianco” che alcuni datori di lavoro hanno imposto di firmare al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro o in corso dello stesso, lasciando in bianco la data.
Il sistema telematico, però, oltre ad essere aggirabile con vari stratagemmi, aveva dato luogo a problemi di gestione da parte degli enti preposti.
Al via il “Libro unico del lavoro”
Dal 18 agosto eliminati i libri paga, i libri matricola e altri libri obbligatori sostituiti con il Libro Unico del lavoro. Le indicazioni del Ministero del lavoro su modalità di tenuta, regime transitorio e istruzioni al personale ispettivo.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008 sulle “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio“, libro previsto dall’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ne disciplina l’istituzione e la tenuta da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Il libro unico nasce con l’intento di semplificare gli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro e prevede la sostituzione dei libri paga, dei libri matricola, del registro d’impresa e di altri libri obbligatori.
Il regime transitorio prevede che le nuove regole saranno obbligatorie dal 2009: “Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.”
Per fornire le prime istruzioni operative al personale ispettivo, il Ministero del lavoro ha inoltre pubblicato la circolare n. 21/08 del 21 agosto “Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva – articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008”.
