Il punto della situazione su RLS e comunicazione dati
Un riepilogo sulla procedura di nomina dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza: designazione e ruolo, modalità di segnalazione, obblighi del datore di lavoro. Si avvicina la scadenza del 16 agosto.
Negli ultimi mesi numerosi dubbi e perplessità hanno interessato l’adempimento, introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 18, comma 1, lettera aa), della comunicazione all’INAIL del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (che entrerà in vigore il 16 agosto 2009), da parte dei datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’art. 3, comma 1.
In parte queste perplessità sono state chiarite da due circolari INAIL sull’argomento. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha individuato l’obbligo di comunicazione all’Istituto assicuratore, mentre le modalità con cui effettuare la comunicazione dei nominativi sono state individuate dalla circolare 12 marzo 2009, n. 11, “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi”; il termine di questa comunicazione è stato prorogato, invece, al 16 agosto 2009 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con nota 15 maggio 2009, posticipando la scadenza del 16 maggio 2009 individuata dalla precedente circolare Inail n. 11/2009.
Le modalità di segnalazione
La segnalazione all’INAIL deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa nella quale opera/no il/i rappresentante/ i dei lavoratori, attraverso una apposita procedura online accessibile dal sito Inail; l’uso di questa modalità informatica è obbligatoria anche per coloro che prima dell’emanazione della circolare n. 11/2009 e, quindi, prima del 12 marzo 2009, hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax.
Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte dell’utente, la procedura registra i dati comunicati e rilascia all’utente la stampa della ricevuta della comunicazione, che potrà essere esibita dal datore di lavoro nel caso di verifica da parte degli organi di vigilanza competenti.
La designazione del RLS
L’obbligo di comunicazione del RLS introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008, con la relativa sanzione prevista, ha generato, soprattutto nelle piccole imprese al di sotto dei 15 dipendenti, dove la sicurezza ha stentato ad affermarsi, interrogativi sul ruolo e sugli altri obblighi collegati a questa figura del servizio di prevenzione e protezione, nonostante esistesse già nel D.Lgs. n. 626/1994 e negli accordi preliminari e applicativi dello stesso decreto legislativo, il diritto per tutti i lavoratori di avere in tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione aziendale, una rappresentanza specifica in materia di salute e di sicurezza.
Appare utile esaminare sinteticamente, pertanto, le disposizioni previste dalla normativa vigente per le modalità di designazione o di elezione, il ruolo e le funzioni del RLS e, successivamente, le analoghe disposizioni individuate per la figura del RLST.
L’art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, ha stabilito la designazione o l’elezione di questa figura in tutte le aziende o unità produttive, prevedendo il numero minimo di un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori, tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori e sei rappresentanti per aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Le modalità di elezione, salvo diverse determinazioni del CCNL, si differenzia in funzione dei lavoratori presenti in azienda; nel caso in cui siano occupati fino a 15 lavoratori il metodo è quello di elezione diretta effettuata dai lavoratori al loro interno; nel caso in cui questo non accada, l’individuazione del nominativo avviene nello stesso comparto produttivo dell’azienda o nell’ambito territoriale di più aziende. In quest’ultimo caso si è in presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di tipo territoriale (RLST).
Nel caso di aziende o di unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il rappresentante della sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra le rappresentanze sindacali dell’azienda stessa, in assenza di queste rappresentanze si procede all’elezione facendo riferimento ai lavoratori occupati nell’impresa, altrimenti si ricorre alla figura del RLST.
Il ruolo del RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo chiave nell’ambito dell’equilibrio della prevenzione aziendale poiché le attribuzioni affidate dalla norma a questa figura consentono la partecipazione attiva alla gestione della sicurezza in azienda, concretizzando il ruolo di trait d’union tra datore di lavoro e lavoratori. A questa funzione si aggiunge quella di “garante” delle condizioni di salute e di sicurezza presenti durante l’attività lavorativa, attuata tramite la possibilità di ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui il RLS ritenga inidonee le misure e i mezzi di prevenzione individuate dal datore di lavoro.
L’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro previsto agli artt. 18, comma 1, lettera l), 37, commi 6, 10, 11, 12, e 50, comma 1, lettera g), consente al RLS di essere preparato sulla tipologia dei rischi aziendali e di essere partecipe dell’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e alla verifica sull’efficacia delle misure intraprese.
L’attenzione del legislatore nei confronti della formazione di questa figura si evidenzia nel confermare la formazione obbligatoria di 32 ore, specificando, rispetto al D.Lgs. n. 626/1994, gli argomenti oggetto del corso e la quantità di ore (12) da dedicare ai rischi specifici presenti in azienda e alle misure di prevenzione e di protezione, prevedendo anche l’effettuazione, a conclusione del corso, di una verifica finale di apprendimento, in linea con i metodi formativi previsti per le altre figure della sicurezza (RSPP, addetti al servizio di prevenzione e coordinatori per la progettazione e l’esecuzione presenti nei cantieri temporanei e mobili).
Obblighi del datore di lavoro
Tra gli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di formazione è stato introdotto l’aggiornamento periodico di 4 ore annue per il RLS presente nelle aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per il RLS eletto o designato nelle imprese con più di 50 lavoratori.
L’inottemperanza agli obblighi di formazione e informazione sono puniti dal legislatore con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro, di cui all’art. 55, comma 4, lettera e).
Nel caso in cui in azienda non si proceda all’elezione del RLS, le funzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e/o dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori di sito produttivo. In accordo a quanto disposto dall’art. 48, comma 3, i datori di lavoro che si trovano in queste condizioni sono tenuti a versare al Fondo di sostegno costituito presso l’Inail un importo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda.
Questi importi hanno anche l’obiettivo di sostenere e finanziare le attività e la formazione del RLST, il quale ha l’obbligo di relazionare annualmente al Fondo in merito all’attività svolta. Il fondo o l’organismo paritetico, dove presente, ha il compito di comunicare al datore di lavoro e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST competente nel proprio territorio (art. 48, comma 6).
I datori di lavoro rientranti in questa casistica non devono effettuare alcuna comunicazione all’Inail, così come individuato dalla circolare 21 maggio 2009, n. 26, “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni”, secondo la quale “la procedura attivata ha previsto la segnalazione in prima battuta degli RLS aziendali e non anche dei Territoriali in quanto non si erano ancora concretizzate le condizioni operative per l’attivazione in modo omogeneo sul territorio nazionale delle previsioni di altri articoli del medesimo TU. Si comunicherà quanto prima l’avvio della segnalazione di tali figure da parte dei datori di lavoro che sono già in grado di fornire i dati richiesti”.
La figura del RLST, quindi, opera nei confronti di aziende del territorio o del comparto produttivo esercitando le competenze del RLS, ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle imprese presenti sul territorio, dove esplica la propria attività e garantisce il rispetto delle condizioni di sicurezza.
Le modalità di elezione o di designazione del RLST sono individuate da accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di questi accordi, l‘elezione è individuata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.
Il legislatore nelle ultime disposizioni legislative, in coerenza con i principi comunitari, ha rafforzato, quindi, la figura del RLST, investendo sulla sua formazione e sulla cooperazione con gli organismi paritetici per supportare tutti i lavoratori di quelle aziende che, proprio per le ridotte dimensioni, vedono meno il diritto di essere rappresentati.
Dall’impulso proveniente dal D.Lgs. n. 81/2008 è certo che anche queste figure, sinora scarsamente presenti nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, quindi, nella quasi totalità delle imprese del tessuto produttivo italiano, contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza proprio dove con maggiore frequenza si verificano gli infortuni, traendo forza e stimolo delle nuove condizioni per operare all’interno delle aziende a garanzia della tutela delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Maria Pacchiana
Esperto di sicurezza, Ingegnere INAIL (fonte: PuntoSicuro)
