Sulla GU n. 156 del 7 luglio 2011 è pubblicata la legge 12 luglio 2011, 106. La legge, entrata in vigore il 13 luglio, riguarda anche l’effettiva entrata in vigore del SISTRI e prevede che “al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012“.
Se cosi’ sara’ e se non interverranno modifiche dell’ultima ora le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del TUA ( trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi ), conosceranno la data di effettiva operatività del SISTRI entro l’11 settembre 2011, ma tale data non puo’ essere antecedente al 1° giugno 2012″.
Si ricorda che chi e’ tenuto all’iscrizione al Sistri e’ deve comunque a versare la quota annua nonostante le proroghe.
