Premesso che gia’ il 21/ 02 / 2012 ( dopo il primo invio di lettere pervenute in tutte le aziende ) la Rai aveva provveduto a chiarire che :
“ La lettera inviata dalla direzione abbonamenti Rai – ha chiarito l’azienda – si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage), fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti, abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori”. “Ciò quindi – ha precisato la viale Mazzini – limita il campo di applicazione del tributo a una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster che, nella richiesta del canone, hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone”
Poi con nota del 22 febbraio 2012 ( alleghiamo testo integrale ) il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Nel fie allegato è riportata la tabella – elaborata dal Ministero – dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.
A questo punto, verificato se si è in possesso o meno di apparechhi atti o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, le strade da intraprendere sono tre:
1) Ho un apparecchio atto o adattabile. Decido se pagare o meno. Questa è una scelta personale.
2) Spedire la cartolina preaffrancata che trovate allegata alla lettera . Sul retro alla voce “eventuali altre comunicazioni” spuntare: non sono in possesso di apparecchi soggetti al canone speciale Rai.
In alternativa si puo’ inviare comunicazione in r/r di cui alleghiamo facsimile.
3) Ignorare tutto e cestinare le lettere
