Di seguito la risposta del Ministro Prof. Balduzzi all’interrogazione del nostro collega On. Marco Rondini già anticipato nella precedente news. La risposta riapre lo scenario e crea attesa nel lavoro da parte della nostra associazione assieme al comitato unitario delle associazioni odontotecniche che da un anno lavorano in stretta collaborazione.
Il Ministro praticamente concorda con le osservazioni dell’interrogazione e, dopo un escursus che parte dall’Art 6 del 1992, conviene e conferma che la nuova figura sanitaria deve prevedere una maggiore responsabilità dell’Odontotecnico, sia per quanto attiene la progettazione esecutiva del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che per quanto riguarda la sua collaborazione con il soggetto abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
Osservando che la questione appare consequenziale a quanto sopra esposto e che andrebbe affrontata nell’ambito della istituzione degli ordini delle profesioni sanitarie e ricordando che è all’esame del Senato un disegno di legge proprio finalizzato alla disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.
Primo firmatario: MOLTENI LAURA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/03/2012
| Nominativo co-firmatario | Gruppo | Data firma |
|---|---|---|
| RONDINI MARCO | LEGA NORD PADANIA | 21/03/2012 |
| BITONCI MASSIMO | LEGA NORD PADANIA | 21/03/2012 |
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/03/2012 Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD PADANIA RISPOSTA GOVERNO 22/03/2012 Resoconto BALDUZZI RENATO MINISTRO SALUTE REPLICA 22/03/2012 Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:
DISCUSSIONE IL 22/03/2012
SVOLTO IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06468
mercoledì 21 marzo 2012, seduta n.608
LAURA MOLTENI, RONDINI e BITONCI. –
la professione sanitaria di odontotecnico è disciplinata dal regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, normativa datata e da considerarsi ormai superata dall’evoluzione che l’attività di odontotecnico ha avuto, di fatto, in termini tecnici e professionali;
la professione di odontotecnico esiste fin dal 1928, per cui non è da ritenersi una nuova figura professionale sanitaria; essa necessita solamente di un semplice adeguamento legislativo, anche dal punto di vista del percorso didattico, così come si è già provveduto a fare per altre figure sanitarie;
in più occasioni il Consiglio superiore di sanità si è espresso in modo favorevole all’aggiornamento del profilo professionale di odontotecnico, rafforzando la convinzione della necessità di un intervento legislativo in materia;
la sempre maggiore richiesta di interventi estetici nel settore dentale rende inoltre indispensabile, per la riuscita ottimale di una riabilitazione protesica, la collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico, con la presenza in studio di quest’ultimo, per l’adempimento di atti tecnici; solo chi fabbrica un dispositivo medico protesico, infatti, può individuare con facilità gli eventuali interventi atti a ottimizzare le funzioni del dispositivo e, pertanto, la sua presenza in studio per fornire la necessaria assistenza tecnica garantisce un maggior benessere ai pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione protesica;
appare ormai improrogabile assumere iniziative per l’aggiornamento della professione sanitaria di odontotecnico, con il suo adeguamento alle esigenze emerse nel corso degli anni, anche per rendere paritetico il trattamento normativo che le istituzioni hanno già riservato alle altre categorie disciplinate dal sopracitato regolamento;
appare altresì, necessario assumere iniziative normative volte a un’adeguata responsabilizzazione degli operatori odontotecnici, anche attraverso la costituzione di un loro organo di autogoverno e di vigilanza, ovvero di un collegio nazionale o di un albo professionale infine, appare opportuno promuovere un’iniziativa normativa che disponga la presenza di odontotecnici presso gli studi odontoiatrici, per i motivi esposti, superando in tal modo la disposizione contenuta nell’articolo 8 del sopracitato regolamento che, per tale presenza, prevede la segnalazione dei giorni e degli orari agli uffici comunali competenti -:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative in linea con quanto rappresentato in premessa.
(5-06468)
5-06468 Laura Molteni: Iniziative del Governo per una nuova disciplina della professione di odontotecnico.
L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni riservava al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali del comparto sanitario ed i relativi profili.
In virtù di tale disposizione questa Amministrazione con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, dal 1994 al individuato ventidue profili, fissandone gli ambiti professionali e definendone, di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, i relativi obiettivi formativi.
Da ultimo, nel corso del 2001, su istanza delle Associazioni di categoria questo Ministero aveva avviato il procedimento volto a riconsiderare, tra l’altro, la figura dell’odontotecnico, introdotta dal R.D. n. 1334 del 1928 e ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
A tal fine era stato predisposto uno schema di regolamento concernente l’individuazione del nuovo profilo professionale, in ordine al quale il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 30 ottobre – 14 novembre 2001, aveva espresso parere favorevole a condizione che venissero apportate alcune modifiche ed integrazioni all’articolato.
Il medesimo provvedimento, modificato secondo le indicazioni del predetto Consesso, veniva trasmesso al Consiglio di Stato che si pronunciava in data 11 aprile 2002.
Con parere n. 67/02 il Supremo Organo chiariva che a seguito dell’emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione le materie delle «professioni» e della «salute», in quanto ricomprese tra quelle di legislazione concorrente, non potevano più essere disciplinate dallo Stato nella loro intera estensione e, per di più, in via regolamentare. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali, infatti, secondo il predetto Consesso, il potere statale d’intervento in materia di professioni sanitarie va esercitato in via legislativa al fine di determinare «i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, ovvero i cosiddetti «principi fondamentali».
A fronte di tali rilievi questa Amministrazione interrompeva le attività istruttorie relative alla regolamentazione di nuove professioni sanitarie e avviava lo studio di un atto normativo volto a disciplinare il settore conformemente ai dettami costituzionali.
Con l’emanazione della legge 1o febbraio 2006, n. 43, (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) è stato quindi ridefinito l’iter procedurale per l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario che, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge, deve avvenire per iniziativa dello Stato o delle Regioni mediante uno più accordi presi in sede di Conferenza Stato Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. L’individuazione è in ogni caso subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni operanti nell’ambito del Consiglio Superiore di Sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute.
Conseguentemente al fine di riavviare le attività istruttorie per l’individuazione della figura professionale dell’Odontotecnico,
nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 43 del 2006, questo Ministero ha attivato le relative procedure, acquisendo il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità in data 11 luglio 2007.
Successivamente lo schema è stato sottoposto alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ma gli Assessori non hanno ritenuto opportuno istituire nuove professioni sanitarie.
Pertanto, concordo con quanto osservato dagli Onorevoli interroganti e osservo che il predetto schema di individuazione della nuova figura sanitaria deve prevedere una maggiore responsabilità dell’Odontotecnico, sia per quanto attiene la progettazione esecutiva del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico, che per quanto riguarda la sua collaborazione con il soggetto abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
Da ultimo, per quanto attiene alla eventuale istituzione di un albo professionale, osservo che la questione appare consequenziale a quanto sopra esposto e andrebbe comunque affrontata nell’ambito della istituzione degli ordini delle professioni sanitarie.
Per tale ultimo specifico aspetto, ricordo che è all’esame del Senato (AS 1172) un disegno di legge finalizzato alla disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, per cui auspico a breve che si riavvii l’iter.
