- Antlo

A seguito di una domanda posta all’Agenzia delle Entrate attraverso il Corriere della Sera abbiamo visto nei giorni scorsi un susseguirsi di mail, risposte e circolari che a mio avviso poco hanno a che fare con la realtà dei fatti. Al contempo, sollevano una questione a molti nebulosa.

La domanda che viene posta chiede se sono cambiate le regole per la detraibilità delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi, con particolare attenzione alla detrazione di imposta in caso di intervento di un’assicurazione privata. La risposta dell’ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate appare decisa, ma imprecisa nella sua conclusione e, agli occhi dei lettori attenti, balzerà la contraddizione con una precedente circolare. La risposta dell’agenzia spiega correttamente la possibilità di detrarre le spese anche nel caso che la fattura sia emessa dall’odontotecnico dimenticando però, anzi affermando, la non necessità della prescrizione da parte del clinico.

“…Non è necessaria la prescrizione se si tratta di attività svolte, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti con il paziente come odontotecnico o ottico…” Ndr

In una delle risposte immediatamente giunte, si riconduce il ruolo dell’odontotecnico a mero operatore “artigianale-manifatturiero”, dimenticandone la figura di sanitario ausiliario affermando, inoltre, ” …per evitare a inconsapevoli cittadini di ricorrere alle “cure” di esercenti abusivi della professione odontoiatrica e nel contempo profili di evasione ed elusione degli obblighi fiscali.”

A mio avviso la problematica è di tipo FISCALE quindi non va confusa con quella, più seria, di tipo AMMINISTRATIVO riguardante l’esercizio della professione sanitaria che potrebbe sfociare in problemi di tipo PENALE per esercizio abusivo della professione. 

Stiamo, parlando di fatturazioni e detraibilità della fattura dell’odontotecnico, perché insinuare necessariamente evasione ed elusione? 

Io continuerei a proporre invece il confronto con il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, chiamati in causa, per vedere se, nella lotta all’evasione fiscale, non possa essere efficace non solo l’avvallo alla fatturazione disgiunta ma, anzi, l’indicazione di questo metodo come prassi da preferire. In questo modo il paziente, tanto caro a tutti, sarà anche maggiormente informato e tutelato. Potendo altresì apprezzare le differenze, i costi ed il valore reale di produzione del suo dispositivo medico su misura.

In altre realtà europee la fattura dell’odontotecnico diventa la vera e propria dichiarazione di conformità del DMM contenendo i numeri dei lotti per la rintracciabilità dei materiali e la descrizione del dispositivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta  puntuale al problema andando in contraddizione però con una precedente circolare dell’82 sulla questione. Noi ci siamo già più volte pronunciati sulla fatturazione da parte degli odontotecnici, deputati a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (cfr. Cassazione penale, sez. I, 11 febbraio 1997, n. 2390, Cassazione penale, sez. I, 11 febbraio 1997, n. 792, Cassazione civile, sez. II, 16 ottobre 1995, n. 10769, Cassazione penale, sez. VI, 1 giugno 1990,).

Va da se che la negazione del rapporto diretto nei confronti del paziente non può che riguardare l’aspetto amministrativo e penale. Non è preclusa quindi nell’ambito della materia tributaria la possibilità di emettere direttamente la fattura o altro documento fiscale equipollente nei confronti del paziente-cliente.

Appare opportuno che, qualora l’Odontotecnico propenda per l’emissione diretta del documento fiscale al cliente paziente, lo stesso debba seguire una serie di precauzioni necessarie a evitare problematiche, non ultime quelle sulla tutela nell’incasso.

La stessa prescrizione medica risulta a mio avviso comunque indispensabile per la deducibilita’ delle spese sostenute relativamente ad altre prestazioni protesiche, in ordine alle quali la rispettiva disciplina sanitaria, quale ad esempio quella dell’odontotecnico e del meccanico ortopedico (artt. 11 e 13 del precitato regio decreto n. 1334), non abilita l’esercente l’arte ausiliaria ad operare direttamente sul paziente.