- Antlo

Cio’ tocca da vicino quei  titolari che si avvalgono della collaborazione , resa nel proprio laboratorio, da collaboratore esterno /  collega titolare di Partita Iva.

Il senato ha approvato il disegno di legge  che passera’ poi alla Camera. Vediamo cosa dice:
 
Le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva saranno considerate, salvo prova contraria del committente, collaborazioni coordinate e continuative quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 


«Art. 69-bis. – (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).                                                      1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente,

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno

due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi ( bozza precedente 6 mesi ) nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu` soggetti

riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu` dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

 

o   QUINDI in presenza di almeno due delle su elencate  condizioni, il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere il lavoratore

 

o   Per contro non c’è obbligo di assunzione qualora il titolare di Partita Iva abbia entrambi i seguenti requisiti:

 

2.  La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita` tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita`;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.( indicativamente reddito superiore ai 18.000€ )

 

La decorrenza

 

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina

di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano

decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Vi terremo informati sull’evolversi della questione