- Antlo

Stop   alle dimissioni in bianco  affinché le dimissioni siano valide  è necessario seguire le procedure, previste dalla legge n. 92/2012 di riforma d’ ora in poi è necessaria la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente per territorio nel caso di:

·         dimissioni della lavoratrice in gravidanza,

·         dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino,

·         dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

In tutti gli altri casi di dimissioni:

·         convalida presso la Dtl o Centro per l’Impiego competente per territorio

·         sottoscrizione  di  un’apposita  dichiarazione  apposta  in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della

comunicazione  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  che  il  datore  di  lavoro  è  tenuto  ad  inviare

telematicamente al Centro per l’impiego, entro 5 giorni dalla cessazione.

 

Nell’ipotesi  in  cui  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  non  proceda  alla  convalida  delle  dimissioni/risoluzione

consensuale nelle modalità di cui sopra, dovrà essere seguita la seguente procedura:

– entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, invito dell’azienda rivolto al

dipendente  affinché  quest’ultimo  si  attivi  per  la  convalida  delle  dimissioni/risoluzione  consensuale,

recandosi presso la DTL o il Centro per l’impiego ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione

collettiva nazionale ovvero sottoscriva, a conferma, apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di

cessazione del rapporto di lavoro che sarà allegata all’invito. Qualora il datore di lavoro non provveda a

trasmettere  al  dipendente  l’invito  entro  i  30  giorni  le  dimissioni/risoluzione  consensuale  si  considerano definitivamente prive di effetto;

  entro  7  giorni  dalla  ricezione  dell’invito  il  dipendente  ha  la  possibilità  di  scegliere  tra  le  modalità  di  convalida   delle   dimissioni/risoluzione   consensuale   ovvero   di   revocare   le   dimissioni/risoluzione

consensuale in forma scritta.

  se  entro  il  predetto  termine  di  7  giorni  dall’invito,  il  lavoratore  non  effettuerà  la  scelta,  il  rapporto  si intenderà comunque risolto. 

 

Confermate le  limitazione dell’utilizzo improprio delle c.d. “partite iva”. Si stabilisce che le prestazioni lavorative a partita iva siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo percepito, anche se fatturato con più soggetti collegati fra loro, costituisca più del 80% dei corrispettivi maturati dal collaborare nell’anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente, anche se in questo caso esistono alcune eccezioni applicabili.

Le nuove norme si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore mentre per i rapporti in corso a tale data, le nuove disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

 

Per i giovani padri lavoratori, viene introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 che entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Possibili anche due giorni di astensione continuativi, goduti in sostituzione della madre, a cui viene riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Prevista, poi, la possibilità, di concedere alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi baby sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia.     

 

Lavoro intermittente (lavoro a chiamata)

1)  Nuovi requisiti soggettivi 

Prima  delle  modifiche  introdotte  dalla  legge  di  riforma  del  mercato  del  lavoro,  il  contratto  di  lavoro

intermittente poteva essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di

età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

Ora, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 1 comma 21 della riforma del lavoro, il contratto di

lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti

con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte

entro il 25° anno di età.

Obbligo di preventiva comunicazione

L’articolo 1 comma 21 della legge di riforma, con l’evidente scopo di contrastare un utilizzo distorto del contratto  di  lavoro  intermittente,  ha  previsto  che,  prima  dell’inizio  della  prestazione  lavorativa  o  di  un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la  durata  con  modalità  semplificate  alla  Direzione  territoriale  del  lavoro  competente  per  territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.

Norma transitoria  Ai  fini  della  operatività  delle  suddette  disposizioni,  la  normativa  in  esame  introduce  una  specifica previsione transitoria per cui i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore  della riforma – 18/07/2012 – che non siano compatibili con le nuove disposizioni, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.