AUTO UTILIZZATE da IMPRESE e PROFESSIONISTI – NUOVI LIMITI di DEDUCIBILITÀ FISCALE: attualmente, ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5164], prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, sono deducibili nella misura del 40%.
La medesima percentuale si applica in relazione alla deducibilità dei costi relativi a detti mezzi di trasporto utilizzati dai professionisti, limitatamente ad un solo veicolo per persona.
Su tali disposizioni è intervenuta la L. 28.6.2012, n. 92, contenente la riforma del mercato del lavoro (cd. «riforma Fornero»).
Per coprire i costi di tale riforma, l’art. 4, co. 72 e 73 della legge, modificando il regime di deducibilità dei costi relativi alle autovetture contenuto nel citato art. 164, D.P.R. 917/1986, prevede, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, un taglio delle deduzioni dal 40% al 27,5% dei costi delle auto non utilizzate esclusivamente nell’esercizio di imprese.
Nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 27,5%, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF 5105], la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
