- Antlo

SCARICHI IDRICI : tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati  e l’autorizzazione viene rilasciata al titolare del laboratorio(D.Lgs 152/2006 ) l’autorizzazione va rinnovata ogni 4 anni salvo diverse indicazioni contenute nell’autorizzazione                                                                                                                              Per effetto del  D.P.R  277/2011 articolo 3 ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e  

     tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o  

     se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.

 

( vedi allegato evidenziato in verde )

 

 

Esonerati da tale adempimento TUTTI  I LABORATORI della  Regione Veneto dove con nota del 3 ottobre 2012 ha chiarito che:                                                                                                                                Le acque reflue provenienti da uno studio odontotecnico sono da ritenersi assimilabili alle acque reflue domestiche in quanto tale attività è riconducibile a quelle di cui al punto 6 della lettera e.1 del comma 1 dell’articolo 34 del Piano di Tutela delle Acque (… studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici). Si rammenta la necessità che i rifiuti prodotti, in base alla loro tipologia, vengano smaltiti in conformità alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti”.”                                                                                                                                      Si consiglia di avere copia della nota  da tenere in laboratorio a disposizione  per eventuali controlli ( vedi allegato d.lgs. 152/06 )

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA:  D.Lgs 152/2006 l’attivita’ di odontotecnico rientra nella parte 1 Allegato IV alla parte V lettera B del D.lgs. 152/06 attività a inquinamento “scarsamente rilevante”

       Cosa presentare ?   una comunicazione /lettera

        A chi ?  Gli adempimenti in merito variano da provincia a provincia ( ente competente in materia a ricevere la documentazione, ma che puo’ delegare il comune per le suddette attivita’ ) quindi informarsi preventivamente

Esempio : le provincie di BELLUNO E  PADOVA hanno chiarito che non necessita presentare nessuna comunicazione,  la REGIONE LOMBARDIA  ha chiarito che la comunicazione va protocollata nel comune competente per territorio e in alcuni casi anche all’Arpav , regioni  EMILIA ROMAGNA, TRENTINO ALTO ADIGE , PIEMONTE  ESONERO PER TUTTE LE PROVINCE                                                                                                                    Si consiglia di avere copia del documento dove si attesta  attivita’ a inquinamento scarsamente rilevante  da tenere in laboratorio a disposizione  per eventuali controlli                 ( vedi allegato Regione Veneto )

 

IMPATTO ACUSTICO : per effetto del  D.P.R.  277/2011 articolo 4 allegato B,le  attivita’ a bassa rumorosita’  (  l’odontotecnico compreso )   sono escluse dal presentare documentazione                                                              Si consiglia di avere copia del DPR e relativo allegato da tenere in laboratorio a disposizione  per eventuali controlli

( vedi allegato e relativa tabella evidenziato in giallo  )

 

Sempre in materia ambiente si ricorda che:

TUTTI I RIFIUTI provenienti dalle attivita’ produttive sono speciali  quindi NON possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani.

Gessi cere resine polimerizzate sono rifiuti POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AGLI URBANI  ma si deve ottenere un’autorizzazione SCRITTA  ( NO RISPOSTE VERBALI ) da parte dell’ente gestore  per poterli conferire nei contenitori degli urbani

CONAI ( consorzio nazionale imballaggi ) ( odontotecnici = utilizzatori imballaggi )

Obbligo iscrizione al consorzio e versamento di 5,16€ una sola volta

Obbligo di comunicare variazioni e cessazioni

Nel caso utilizziate sacchettini personalizzati prima di effettuare l’ordinativo al Vostro fornitore inviare una comunicazione al medesimo e al Conai di esonero ulteriori contributi 

       Modulistica da inviare via fax