- Antlo

A seguito della sospensione dell’operatività del SISTRI al 30 giugno 2013 (ex art. 52 della Legge n° 134/2012), il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM 20 dicembre 2012 con cui si ripristina la presentazione del MUD per tutti i soggetti obbligati indicati dall’art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, tra cui le imprese di trasporto rifiuti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.


Sono tenuti, quindi, alla compilazione del MUD:
– imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
– imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali (attività produttive); lavorazioni artigianali (attività produttive);                                                                                                           

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione del MUD:
– gli imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore ad € 8.000;
– le imprese, iscritte in conto proprio all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006) che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
– imprese ed enti produttori iniziali, per i soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di 10 dipendenti.