QUINDI SI RICORDA ( DAL SITO WWW.INAIL )
Con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
– durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
– durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
– durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:
– interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
– interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
– le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
“ L’infortunio in itinere ed il conseguente diritto al risarcimento del danno in capo al lavoratore vengono riconosciuti, nell’ipotesi di utilizzo di un mezzo di trasporto proprio per recarsi sul luogo di lavoro, nelle ipotesi in cui: – manchino i mezzi pubblici; – i mezzi pubblici vi siano, ma siano particolarmente disagevoli o gravosi, o perché non consentono la puntuale presenza del dipendente sul luogo di lavoro, o in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore. (PUBBLICAZIONE: Paolo Cendon, www.personaedanno.it, 2012)”
SI RICORDA INOLTRE CHE SE I LAVORATORI UTILIZZANO UNA VETTURA AZIENDALE BISOGNA VERIFICARE LE COPERTURE ASSICURATIVE
