- Antlo

Con la circolare illustrativa dell’Agenzia delle Entrate – si tratta della C.M. n.24/E del 31 luglio 2013 – prende sostanzialmente avvio l’operatività del cosiddetto “nuovo redditometro, innovato dal D.L. n.78/10 e che esplica efficacia con riferimento ai periodi d’imposta 2009 e successivi.

Considerando comunque che la verifica dell’annualità 2008 (per la quota continua ad operare il precedente strumento presuntivo) scade, in generale, alla fine del 2013, è probabile che il nuovo strumento verrà concretamente utilizzato solo dall’inizio del 2014 (comunque tra pochi mesi).

I capisaldi del nuovo redditometro

La circolare ricorda che:  Spese di ammontare certo: la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta (l’Agenzia al riguardo utilizzerà i numerosi dati a propria disposizione comunicati dagli operatori economici, quali, ad esempio lo spesometro) sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

 Spese di ammontare presunto: alle spese precedentemente individuate si affianca, con pari efficacia presuntiva, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente. In altre parole, per alcune tipologie di spese di generale sostenimento (es.: alimentazione, abbigliamento, ecc), se all’Amministrazione finanziaria non risultano acquisti, viene attribuito al contribuente un ammontare di spesa presunta media calcolata, tramite medie Istat, per il nucleo familiare specifico e per l’ubicazione geografica.

 In ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%.

Per giustificare l’accertamento è sufficiente che lo scostamento si realizzi nel singolo periodo d’imposta, senza la necessità di averne due consecutivi che presentano tale scostamento (come avveniva con il vecchio redditometro).                                      Il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente.

 Vi è obbligo di “contraddittorio preventivo”: prima di procedere con l’accertamento, l’Agenzia  inviterà il contribuente affinché questo possa portare elementi a giustificazione, in particolare, dell’origine delle risorse finanziarie utilizzate per il sostenimento delle spese sostenute (e, se le informazioni fornite saranno soddisfacenti, la pratica potrà essere immediatamente archiviata);

 dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono scomputati gli oneri deducibili e vengono fatte salve le detrazioni d’imposta spettanti (ossia gli oneri indicati originariamente in dichiarazione del contribuente).

 Al reddito determinato sinteticamente va aggiunta l’eventuale quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli (i cosiddetti incrementi patrimoniali)  analogamente al reddito determinato sinteticamente va aggiunto l’eventuale incremento del risparmio del contribuente formatosi nell’anno oggetto di attenzione.

L’Agenzia precisa che, se il contribuente in sede di contraddittorio preventivo fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle spese certe, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. In caso contrario saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall’Istat, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto.

Questo significa che se il contribuente presenta spese realmente sostenute in linea con il proprio reddito dichiarato, non avrà problemi di accertamento.  Il ché sicuramente risulta essere un grosso vantaggio rispetto al vecchi redditometro (dove invece i coefficienti moltiplicativi, in alcuni casi anche molto rilevanti, potevano portare a ricostruzioni di redditi presunti anche molto distanti dall’effettiva realtà, peraltro difficili da controbattere).