Sabato sera 18 gennaio u.s. le agenzie e gli organi di stampa danno ampio risalto ai commenti dei leaders dei due più grandi partiti che incontratisi hanno riscontrato “una profonda sintonia” su tre importanti riforme: una nuova legge elettorale in sostituzione della precedente dichiarata incostituzionale; la fine del bicameralismo perfetto; la riforma del Titolo V della Costituzione modificato nel 2001. Stante i precedenti in materia di riforme la cautela è d’obbligo. Peraltro seppur interessati come cittadini agli esiti degli attuali sforzi, come Associazione degli odontotecnici non possiamo non compiere qualche riflessione sul terzo dei punti in questione, quello un po’ più ostico da comprendere per l’opinione pubblica, ma amaramente conosciuto e misurato dagli odontotecnici, il Titolo V della Costituzione, a causa del quale nell’aprile 2002 il Consiglio di Stato fece sapere che bisognava ricominciare da capo l’iter del profilo che si accingeva a superare felicemente l’ultima stazione di una vera e propria “via crucis” iniziata nel maggio 1928 con un Regio Decreto.
E se la cautela è d’obbligo visti i precedenti in materia di riforme, non vorremmo che anche la “ri-riforma” del Titolo V della Costituzione ubbidisse più ad elementi emergenziali sul piano dell’etica e della morale pubblica piuttosto che ad un compiuto esame nel merito dei danni prodotti, non solo sul profilo, dall’improvvida modifica intervenuta nel 2001.
Fatta la premessa, ripercorriamo brevemente alcune tappe.
Il 29 febbraio 2000, fresche di firma in calce ad un protocollo di intesa unitario, le aaoo si presentano al Ministero della salute (Ministro Rosi Bindi – Governo D’Alema) e avendo di fronte il dott. D’Ari e la dott.ssa Martelli iniziano il confronto sulla base del DLGS 502/92 per regolamentare la figura dell’odontotecnico ed innovare a distanza di 72 anni il precedente profilo professionale. Il confronto si interrompe nella primavera 2000 per la caduta del Governo D’Alema e riprende nell’autunno dello stesso anno (Ministro Veronesi – Governo Amato) con il Sottosegretario on.le Grazia Labate e si conclude il 14 maggio 2001 allorchè il Ministro Umberto Veronesi invia lo schema di profilo alla II° Sezione del Consiglio Superiore di Sanità (Presidente il Prof. Cuccurullo) per il parere conforme a quanto richiesto dal DLGS 502/92. La II° Sezione del CSS nella seduta 30.10 – 14.11.2001 apportando alcune modifiche (concordate con le varie parti, nessuna esclusa!) da parere favorevole e rinvia lo schema al Ministro Gerolamo Sirchia (Governo Berlusconi) che nel dicembre dello stesso anno lo invia con una propria favorevole relazione al Consiglio di Stato per l’ultimo parere richiesto dal DLGS 502/92.
Sintetizzato in tal modo, l’iter percorso nel 2000-2001 sembra una sorta di trionfale “cavalcata delle valchirie” con tanto di entusiasmante sinfonia wagneriana in sottofondo, in realtà l’impegno profuso è stato pressoché quotidiano, le sorprese e le novità all’ordine di ogni giorno mentre i momenti di depressione e scoramento si alternavano a quelli improntati a entusiasmo infantile. Si arrivò comunque ad una soluzione positiva.
E mentre si iniziava a mettere bottiglie di champagne in frigo e si cominciava a dialogare con il Ministero della salute e dell’Università per esaminare la questione relativa all’equipollenza-equivalenza dei titoli necessari all’esercizio dell’attività pre/post nuovo profilo, l’11 aprile 2002 l’adunanza del Consiglio di Stato stabilisce di rinviare al Ministero lo schema di profilo affinchè lo renda “compatibile” con la legislazione concorrente Stato-Regioni introdotta dalla modifica del Titolo V della Costituzione in quanto la materia delle professioni – insieme ad altre – rientra nell’elenco delle materia in cui si sostanzia la modifica costituzionale.
La modifica del Titolo V della Costituzione introdotto nel 2001
L’8 marzo 2001 si conclude al Senato con un voto favorevole – ma inferiore ai due/terzi – l’iter a “doppia lettura” previsto per le modifiche costituzionali, approvando la Legge Costituzionale 3/2001 (riforma del Titolo V della Costituzione – art. 114 – 132). Il 7 ottobre 2001 la modifica costituzionale non avendo avuta una maggioranza qualificata di due/terzi viene sottoposta a referendum confermativo che si è concluso con esito favorevole con il 64% dei voti favorevoli. L’8 novembre 2001 viene emanata la relativa nuova Legge sul Titolo V della Costituzione.
Cosa recita “in soldoni” il nuovo Titolo V? Si stabiliscono tre distinte materie per le quali si indica la potestà legislativa: quelle di competenza esclusivamente statale, quelle in cui è necessaria la legislazione concorrente Stato-Regioni (fra le quali anche la disciplina delle professioni) mentre tutte quelle non ricomprese nei due elenchi precedenti sono di competenza esclusiva delle Regioni.
Stante tale disciplina, il contenzioso tra Stato e Autonomie Locali è andato sempre più crescendo con i vari soggetti che sentendo lesa una propria specifica potestà legislativa si sono rivolti alla Corte Costituzionale per dirimere i conflitti, aumentando così a dismisura i tempi per disciplinare importanti settori dell’attività legislativa con costi economici e sociali assolutamente insostenibili. Al momento, sembrano ammontare a ben 1.700 i casi di contenzioso proposti alla Corte Costituzionale dal giorno della modifica del Titolo V (8.10.2001). Val la pena a tale riguardo rammentare il ricorso fatto dalla Presidenza del Consiglio alla Corte Costituzionale avverso il regolamento attuato dalla Provincia Autonoma di Bolzano che riteneva rientrante – sbagliando – nelle proprie potestà legislative anche la materia del profilo professionale dell’odontotecnico.
Agli odontotecnici – che storicamente brillano per la buona stella che accompagna la legislazione che li riguarda – è così toccata la ventura di sperimentare per primi sulla propria pelle cosa comporta il nuovo Titolo V della Costituzione.
La consapevolezza di una completa riconsiderazione della modifica avvenuta nel 2001 sul Titolo V della Costituzione è ormai comune ad ogni forza politica, anche in ragione di quanto va emergendo dalle verifiche compiute dalle autorità competenti in merito all’uso disinvolto e illegittimo che è stato fatto in po’ tutte le Regioni dei fondi destinati al cd “funzionamento della democrazia” sui quali la competenza è assolutamente esclusiva da parte delle Regioni stesse.
Le preoccupazioni sul faro acceso sul Titolo V della Costituzione
Ovviamente non si può non essere d’accordo nel rimettere mano al Titolo V anche per arginare l’uso disinvolto di risorse pubbliche da parte dei gruppi consiliari delle autonomie locali, ma la revisione dell’attuale Titolo V non si può limitare a questo capitolo.
La cosiddetta “legislazione concorrente” che in materia di professione sanitarie si è incarnata nella Legge 43/2006 prevede un iter che difficilmente consente un esito positivo al di là delle volontà politiche espresse, consentendo ad un pur rispettabile Assessore di Provincia Autonoma o di Regione – casomai ritornando indietro sui propri passi dopo opportuni interventi chiarificatori – di mettere i bastoni nelle ruote delle aspirazioni sacrosante di categorie intere, come ben sperimentato dal 2007 ai nostri giorni proprio in materia di profilo.
In conclusione di queste prime riflessioni, val la pena affermare che se non si può che salutare con gioia la volontà politica di rimettere mano al Titolo V della Costituzione non si può non vigilare che questa “manutenzione” avvenga anche sulla cosiddetta “legislazione concorrente” restituendo alla potestà statale anche la legislazione in materia di professioni e non solo per arginare i tanti “Fiorito” regionali. Insomma, parafrasando il Manzoni dei Promessi Sposi, “Adelante Matteo si puedes…..adelante con juicio”.
