L’attività di lavoro autonomo – oggi più che in passato – è soggetta a numerose complicazioni: gli odontotecnici lamentano, fra l’altro, l’eccesso di burocrazia e l’intrico normativo nel quale destreggiarsi con sempre maggiori affanni e responsabilità.
Anche il Centro Servizi Antlo, in persona della Signora Fiorella Manente che ha collaborato in maniera decisiva alla stesura del presente articolo, ha confermato tutte le difficoltà segnalate dai titolari di laboratorio odontotecnico, e si è adoperata, e quotidianamente si adopera, per fornire utile supporto a tutti i soci nell’ottica solidaristica che ha sempre contraddistinto l’associazione.
Tuttavia, in alcuni casi “limite” anche il Centro Servizi Antlo ha dovuto “alzare bandiera bianca” trovandosi di fronte ad istanze e quesiti che così come proposti non consentivano di poter fornire alcuna soluzione positiva.
Procedendo ad esaminare il tema del “lavorare nel perimetro delle regole” per macro-argomenti, si può provare ad evidenziare quanto appresso.
SE NON E’ STATA RINNOVATA L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI FABBRICANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE L’ODONTOTECNICO NON PUO’ OPERARE.
Entro il giorno 01 maggio 2024 gli odontotecnici avrebbero dovuto aggiornare la loro iscrizione nel Registro dei Fabbricanti presso il Ministero della Salute, in mancanza, non sarebbero più risultati come fabbricanti di dispositivi medici su misura, e venendo meno il vecchio codice ITCA, sostituito in virtù dell’aggiornamento previsto, non avrebbero potuto nemmeno redigere la Dichiarazione di conformità del dispositivo medico su misura (che, si rammenta, deve – obbligatoriamente – essere consegnata all’odontoiatra unitamente e contestualmente al dispositivo ed ad altra documentazione accompagnatoria, obbligatoria per legge).
Volendo banalizzare l’argomento, se per guidare l’automobile occorre conseguire e rinnovare la patente di guida, per svolgere l’attività di odontotecnico occorre l’iscrizione nel Registro dei Fabbricanti ed in nuovo codice ITCA per redigere la dichiarazione di conformità.
L’odontotecnico che non avesse adempiuto a tali prescrizioni lavora fuori dal perimetro delle regole.
IL COMMERCIALISTA NON E’ MR. WOLFE DEL FILM PULP FICTION
Segnalazioni provenienti da più parti evidenziano che in (pochissimi e sporadici) casi l’odontotecnico ha ritenuto di delegare al proprio commercialista una serie di operazioni che invece dovrebbe compiere in prima persona.
Ricordiamo che il commercialista normalmente svolge un’attività di servizio e consulenza ad imprese o privati per quanto concerne: adempimenti fiscali (ad esempio la compilazione della dichiarazione dei redditi), contabili (ad esempio la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci), diritto societario (ad esempio la costituzione di una società o la definizione dello statuto), diritto fallimentare e del lavoro.
Non tutte le attività e le incombenze sono delegabili al commercialista: perché tale delega per alcune fattispecie è inopportuna e/o perché potrebbe essere contraria alla legge.
Sicuramente il commercialista non gestisce il denaro del cliente (ad esempio per il versamento delle imposte); inoltre il commercialista non gestisce il dispositivo di firma digitale del proprio cliente per la sottoscrizione dei documenti che devono essere trasmessi per via telematica ai registri delle Camere di commercio; inoltre il commercialista non dovrebbe redige i documenti tecnici del laboratorio (sistema di gestione qualità; analisi del rischio; valutazione clinica; sorveglianza post market; valutazione dei rischi ed azioni di mitigazione; fascicolo delle azioni preventive e delle azioni correttive), non avendo normalmente la necessaria competenza tecnica e professionale.
L’elenco che precede è meramente esemplificativo: in casi del genere entrambi i professionisti (odontotecnico e commercialista) lavorano “male” e, molto probabilmente, se qualcosa dovesse andare “storto”, ovvero in caso di controlli e/o ispezioni da parte dell’autorità competente, potrebbero essere contestate sanzioni molto pesanti nei confronti dell’odontotecnico che si accerti lavorare fuori dal perimetro delle regole.
IL REG. UE 2017/745 ED IL RISPETTO DELLE REGOLE
Come ha correttamente evidenziato la Signora Fiorella Manente del Centro Servizi Antlo, se nel singolo laboratorio si fosse adottato ed implementato periodicamente un “sistema qualità” certificato, il tema del rispetto delle regole di cui al Reg. 2017/745 sui Dispositivi medici, ed in particolare con riferimento ai dispositivi su misura, sarebbe meglio e più facilmente approcciabile dal singolo titolare di laboratorio.
L’adozione di un “sistema qualità” nel laboratorio odontotecnico, certificato ed aggiornato periodicamente, presuppone un approccio al lavoro “secondo le regole”, infatti questi protocolli prevedono la redazione di documenti specifici che consentono all’odontotecnico di lavorare con ragionevole tranquillità.
Come accennato, il sistema qualità presuppone la stesura e l’aggiornamento di una serie di fascicoli e protocolli: fascicoli di analisi del rischio; fascicoli di valutazione clinica; fascicoli tecnici; fascicoli di comunicazione al cliente e labelling; protocolli di sorveglianza post market; protocolli di valutazione dei rischi ed azioni di mitigazione; fascicolo delle azioni preventive e delle azioni correttive; protocolli gestione incidente e mancato incidente; il tutto, solo per accennare ai vari e complessi documenti di cui stiamo parlando.
Si comprende che soprattutto per un odontotecnico “analfabeta digitale” tutti questi adempimenti potrebbero sembrare un’impresa titanica, ma con un po’ di buona volontà, mettersi in regola non è da considerare un obiettivo fuori portata.
In questo senso, e solo a titolo di cronaca, corre l’obbligo segnalare che:
