In molti ci stanno scrivendo di ricevere offerte a mezzo posta elettronica per l’adeguamento alla Direttiva NIS 2, chiedendoci se è necessario e obbligatorio adeguarsi il prima possibile. In questo articolo cercheremo di rispondere facendo il punto della situazione e coglieremo l’occasione comunque per fare un elenco completo delle verifiche che è opportuno fare per essere aderenti alle norme previste in materia di sicurezza dei dati e della privacy.
NIS 2, di cosa parliamo e cosa fare oggi in merito a questo!
La nuova Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS), e rafforza il quadro della sicurezza cibernetica a livello europeo, aumentando la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e combattendo in maniera efficace i rischi causati dal cosiddetto cyber crime.
In altre parole NIS 2 stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno.
Facciamo il punto della situazione tenendo in considerazione che entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva NIS 2 che avranno decorrenza dal 18 ottobre 2024 e da tale data sarà abolita la precedente direttiva NIS.
Come dicevamo lo scopo primario è quello di evitare attacchi informatici su larga scala con la conseguenza di perdita di dati personali, sensibili presenti nelle banche dati di tutta Europa.
L’Italia con D.Lgs 65 /2018 (aggiornato ad agosto 2021) recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, ha già recepito la precedente direttiva NIS e attualmente si sta attendendo l’eventuale recepimento della direttiva attuale.
Una precisazione è doverosa perchè nell’allegato 2 della direttiva[1] c’è un esplicito riferimento al Regolamento Europeo 2017/745, relativo alla fabbricazione di dispositivi medici.
La direttiva, alla lett. b dell’art. 2 del Capo I stabilisce “misure in materia di gestione dei rischi di cybersicurezza e obblighi di segnalazione per i soggetti di un tipo di cui all'allegato I o II nonché per soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557”. Specificatamente nell’allegato 2, al punto 5, lettera a) vi è il riferimento ai fabbricanti di dispositivi medici.
