ANTLO ON LINE NUMERO 1-2026 - Antlo

Nuove partnership e un occhio alla generazione Z

Il cantiere di ANTLO e le sfide del 2026

Se in questo primo scorcio del 2026 dovessimo scattare uno screenshot di ciò che è oggi ANTLO,  avremmo l’immagine a colori di un cantiere vivace ed affollato. E questo perché si regge sul grande lavoro di squadra di persone entusiaste, impegnate ad allargare gli orizzonti e a siglare nuove ed importanti partnership.

Una di esse è il partenariato con il Colloquium Dental Show, tra i maggiori appuntamenti fieristici e formativi di respiro internazionale, che si svolgerà a Parma in ottobre e in cui ANTLO sarà presente con un ampio stand riservato ma dove soprattutto curerà l’evento interamente dedicato all’ortodonzia che rappresenta un autentico unicum nella storia della kermesse. La nostra macchina organizzativa è già da tempo al lavoro per cogliere questa straordinaria occasione di networking internazionale e confezionare un contributo all’altezza della fiducia riconosciuta alla nostra associazione e al suo know-how in materia di formazione e informazione.

Il Colloquium Dental è, naturalmente, solo uno dei semi che stanno germogliando nel 2026. Senza spingerci troppo nello spoiler, possiamo anticipare che alcuni importanti progetti in essere, sul versante della comunicazione e della condivisione, saranno annunciati a maggio in occasione di Expodental 2026, altro prestigioso meeting del settore cui ANTLO aderisce ogni anno con contributi preziosi e con un entusiasmo sempre rinnovato. Progetti rivolti a un target più vicino alla generazione Z e concentrato su interessi e obiettivi nuovi di cui nel prossimo numero vi daremo i ragguagli.

Sul piano dell’evoluzione del team tecnico-clinico, una delle nostre principali mission, l’associazione sta perseverando nella costante ricerca di dialogo e confronto istituzionale e possiamo registrare a riguardo un trend sostanzialmente positivo. Questo anche se purtroppo ogni tanto siamo costretti a fare i conti con pregiudizi e ubbìe alimentate dal risveglio di un fantasma che inquieta le associazioni clinico-odontoiatriche, quello dell’abusivismo odontoiatrico. Usiamo la parola ‘fantasma’ non a caso, ma per rimarcarne tutta l’inconsistenza. È chiara da sempre la nostra presa di distanza rispetto a un fenomeno che oggi, oltre ad essere di fatto estremamente circoscritto (e per dirla tutta, reso possibile proprio dalla compiacenza di qualche clinico!), addirittura intralcia la nostra battaglia più grande, quella per il riconoscimento in ambito sanitario della professione. Noi ci battiamo per costruire una sana alleanza tra il clinico e l’odontotecnico, basata sul rispetto dei ruoli e sul reciproco riconoscimento delle specifiche abilità e competenze, con l’obiettivo, preminente e unitario, di tutelare salute e benessere del paziente.

Michele Di Maio                        Presidente Nazionale ANTLO

Si tratta di un nostro irrinunciabile elemento identitario e di una battaglia di progresso combattuta, si può dire, in ogni angolo del Paese dal momento che ispira tutte le nostre iniziative e che queste ultime vanno moltiplicandosi lungo la Penisola comprovando il fiorente stato di salute di ANTLO a livello territoriale. Dalla macroarea Nord-Est – dove tra l’altro siamo reduci dal successo del nostro meeting di Padova – e dal Piemonte fino al Lazio, alla Campania, alla Sicilia, si stanno moltiplicando convegni, workshop, iniziative solidali, proposte per i giovani, giornate formative. Sempre con riscontri importanti e secondo le linee programmatiche scelte.

Presenziare in giro per l’Italia è certo un grosso impegno per il direttivo e il presidente. Ma è anche una sfida bellissima che ci rende fieri nel testimoniare la nostra vicinanza ai colleghi di tutta Italia, aprendoci al confronto, provando insieme a superare le criticità e a costruire nuove sintonie. Perché la nostra categoria lo merita e soprattutto lo meritano i nostri giovani, i futuri professionisti del sorriso.

 

Odontotecnici, emendamenti e paure ricorrenti:

quando la difesa di categoria frena il cambiamento

C’è qualcosa di profondamente prevedibile – e per certi versi logorante – nella levata di scudi che una parte del mondo odontoiatrico ha opposto agli emendamenti presentati da ANTLO sul disegno di legge C. 2007. Ogni volta che si prova a rimettere mano all’assetto delle professioni sanitarie, il copione si ripete: allarme, irrigidimento, richiami alla sicurezza del paziente e, in filigrana, una difesa serrata dei confini professionali così come sono stati storicamente interpretati.

Ma questa volta il terreno sotto i piedi sembra meno solido di quanto appaia.

Le critiche degli odontoiatri si concentrano su un punto ormai rituale: il rischio di “sconfinamento” degli odontotecnici. Una parola evocativa, capace di generare immediata preoccupazione, ma che rischia di diventare uno slogan più che un’analisi concreta. Perché se è vero che la tutela del paziente deve restare il faro di qualsiasi riforma, è altrettanto vero che non ogni evoluzione delle competenze equivale automaticamente a una minaccia.

E soprattutto, non ogni timore è nuovo.

Chi segue da anni il settore sa bene che la questione dei limiti operativi tra odontoiatra e odontotecnico è già stata oggetto di contenziosi e chiarimenti. Non siamo di fronte a un vuoto normativo da colmare nel panico, ma a un ambito che la giurisprudenza ha progressivamente illuminato. Il Consiglio di Stato, in più pronunce, ha contribuito a definire un perimetro che, pur distinguendo nettamente le competenze cliniche da quelle tecniche, non legittima interpretazioni eccessivamente restrittive o gerarchiche del ruolo dell’odontotecnico.

Ignorare questo passaggio non è un dettaglio: è una scelta narrativa.

Perché continuare a evocare scenari di invasione di campo, senza confrontarsi con quanto già stabilito in sede giuridica, significa alimentare una rappresentazione distorta del problema. Una rappresentazione che finisce per trasformare una discussione sul riordino delle professioni in uno scontro identitario tra categorie.

Il punto, allora, diventa inevitabilmente politico.

Gli emendamenti di ANTLO non nascono nel vuoto, ma dentro una trasformazione reale del settore: digitalizzazione dei processi, innovazione nei materiali, crescente complessità delle lavorazioni. In questo contesto, la figura dell’odontotecnico non è più – ammesso che lo sia mai stata –        quella di un semplice esecutore passivo, ma di un professionista con competenze tecniche avanzate che interagiscono sempre più strettamente con l’atto clinico, pur senza sovrapporvisi.

Negare questa evoluzione significa, di fatto, negare la realtà del mercato e della pratica quotidiana.

E qui emerge il nodo più delicato: la linea di confine tra tutela e conservazione. Difendere standard elevati di sicurezza è doveroso. Ma quando questa difesa si traduce in una chiusura preventiva verso qualsiasi ridefinizione dei ruoli, il rischio è che la tutela si trasformi in immobilismo.

Non è un caso che, fuori dai confini nazionali, modelli più flessibili e aggiornati siano già oggetto di sperimentazione e regolazione. L’Italia, ancora una volta, sembra trovarsi in bilico tra la necessità di adeguarsi e la tentazione di rinviare.

In questo scenario, il richiamo costante al “pericolo per il paziente” rischia di diventare un argomento riflesso, utile più a consolidare posizioni che ad aprire un confronto nel merito. Anche perché, se davvero la sicurezza fosse l’unico criterio guida, allora il dibattito dovrebbe partire da dati, evidenze, modelli comparati e non da timori reiterati.

A cura di Mauro Marin Responsabile dei Rapporticon le Istituzioni

Il Ddl C.2007 rappresenta un’occasione rara per affrontare in modo organico il riordino delle professioni sanitarie. Ma perché questa occasione non si trasformi nell’ennesimo compromesso al ribasso, è necessario uscire dalla logica delle contrapposizioni di categoria.

Il vero punto non è stabilire chi “perde” o chi “guadagna” competenze, ma costruire un sistema coerente, trasparente e aggiornato, in cui ogni figura professionale sia valorizzata per ciò che effettivamente è, e non per ciò che le altre temono che diventi.

Continuare a combattere battaglie già affrontate – e in parte già chiarite anche dal Consiglio di Stato – rischia di essere non solo anacronistico, ma controproducente.

Perché mentre le categorie discutono, il mondo reale cambia. E, prima o poi, anche le norme saranno costrette a farlo.

 

Uno sguardo alle nuove restrizioni per la Formazione Scuola-Lavoro

Sapevate che dal 31 ottobre 2025, con l’entrata in vigore del nuovo “Decreto Sicurezza Lavoro”, che aggiorna di fatto anche il decreto 81/08, sono state introdotte restrizioni severe per la Formazione Scuola-Lavoro (dal 2025 FSL) proprio per evitare infortuni in contesti pericolosi?

Ai sensi del D.Lgs 81/08Sicurezza negli ambienti di lavoro” i laboratori odontotecnici sono classificati come attività ad  alto rischio (Codice ATECO 32.50.10). Questa classificazione richiede una formazione specifica di 12 ore (oltre alle 4 ore di formazione generale).

Al primo posto della classifica dei rischi c’è il rischio biologico: manipolazione di manufatti (impronte, protesi) provenienti dal cavo orale dei pazienti, che possono essere veicolo di agenti patogeni come epatiti (HBV, HCV) o HIV se non correttamente disinfettati in studio e se non ne viene certificata la disinfezione. A seguire, naturalmente, tutti gli altri già conosciuti e che non elenchiamo, ma ad oggi se ne contano 16 più quelli emergenti, dei quali parleremo in separata sede.

Le novità principali riguardano:

  • Divieto di attività ad alto rischio: gli studenti non possono più essere impiegati in lavorazioni classificate ad alto rischiosecondo i codici ATECO.
  • Revisione dei progetti: le aziende ospitanti devono rivedere i percorsi formativi per garantire che lo studente svolga solo mansioni a rischio basso o medio.
  • Obbligo di formazione: prima di iniziare lo stage, la scuola deve certificare che lo studente abbia completato la formazione prevista in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, che ora è diventata un requisito ancora più rigido per l’ammissione all’Esame di Stato 2026.
  • Estensione assicurativa: è stata estesa la copertura assicurativa INAIL per proteggere gli studenti in ogni fase del percorso, anche durante gli spostamenti verso le strutture ospitanti.
  • Monitoraggio e qualità: il Ministero dell’Istruzione e del Meritoha avviato un sistema di monitoraggio annuale per verificare la coerenza tra i percorsi di stage e i profili professionali, assicurando che non vengano assegnate mansioni puramente esecutive o pericolose.

Compiti della scuola:

Nelle scuole che dispongono di laboratori (come quelli di odontotecnica), gli studenti sono equiparati ai lavoratori e l’istituto deve garantire standard di sicurezza identici a quelli di un’azienda vera e propria.

  • Formazione degli Studenti: essendo il laboratorio odontotecnico classificato ad Alto Rischio sono richieste 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica che risultano obbligatorie. In questo caso la scuola può decidere di:
  • organizzare corsi con i propri docenti (se abilitati) o con esperti esterni o enti di formazione certificati
  • stipulare una convenzione con l’azienda: in alcuni casi, la scuola può accordarsi con la struttura ospitante affinché sia il laboratorio esterno a formare sui rischi specifici del loro ambiente, ma deve essere tutto messo per iscritto nel progetto formativo.

ATTENZIONE a questo ultimo passaggio perché se i patti non sono chiari si è costretti ad accollarsi totalmente il costo della formazione per le 12 ore.

Chiariamo ora alcuni quesiti fondamentali.

D.: L’addestramento interno all’azienda erogato dal tutor aziendale deve essere documentato con il registro interno che viene già utilizzato per eventuale addestramento dei lavoratori già presenti?

R: Sì, l’addestramento specifico deve essere assolutamente documentato. Il datore di lavoro   fornisce un addestramento pratico specifico, per esempio sull’uso dei DPI (mascherine, guanti, occhiali).

Non basta una comunicazione verbale. Bisogna predisporre il Registro dell’addestramento Sicurezza. In caso di infortunio, il registro è l’unica prova per dimostrare che si è spiegato allo studente cosa deve o non deve fare e serve come tutela per la sicurezza sul lavoro e per evitare sanzioni penali.

  • Sorveglianza Sanitaria

Gli studenti devono essere sottoposti a visita medica dal Medico Competente se l’attività di laboratorio comporta un’esposizione “non irrilevante” a rischi (chimico, biologico, rumore).

Nota importante: se lo studente partecipa a percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL)   in aziende esterne, la sorveglianza sanitaria spetta solitamente alla scuola, a meno di accordi diversi tra le parti.

ATTENZIONE a questo ultimo passaggio: se i patti non sono chiari, si è costretti ad accollarsi totalmente il costo del medico competente.

Compiti per l’azienda ospitante (elementi principali ed elenco non esaustivo):

  • essere in regola con quanto previsto dal decreto 81/08 “Sicurezza negli ambienti di lavoro”:
  • documento di valutazione dei rischi aggiornato periodicamente (viene richiesto dall’istituto, meglio non aspettare l’ultimo momento!)
  • cartellonistica di sicurezza
  • DPI individuali per i lavoratori già presenti con verbali di consegna
  • comunicazione all’INAIL dell’avvio impianto di messa a terra e verifiche ogni 5 anni eseguite da organismo notificato
  • presidi di sicurezza: estintori revisionati ogni 6 mesi, pacchetto o cassetta di medicazione revisionati almeno 1 volta l’anno per sostituire il contenuto laddove sia scaduto
  • schede di sicurezza materiali e relative istruzioni d’uso
  • scheda manutenzione macchine

D.: se uno studente in formazione scuola-lavoro ha un infortunio in un laboratorio non in regola cosa succede?

R.: Si può incorrere in:

  1. Responsabilità Penale

In caso di infortunio, scatta l’accertamento per la violazione delle norme del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza). Senza le 16 ore di formazione e il relativo   addestramento documentato, si è penalmente responsabile per l’omessa tutela della salute del minore/studente.

  1. Responsabilità Civile e Risarcimento

L’INAIL copre l’infortunio solo se la posizione è regolare. Se lo studente “non esiste” per il sistema, l’INAIL pagherà lo studente, ma eserciterà il diritto di regresso nei confronti del titolare dell’azienda che dovrà rimborsare interamente all’Istituto le spese mediche e le indennità erogate. La famiglia può intentargli causa per il risarcimento del danno biologico non coperto dall’INAIL.

  1. Sanzioni Amministrative:
  • Mancata formazione: sanzioni che variano da circa 500€ a oltre 6.000€.
  • Sospensione dell’attività: in casi gravi, gli ispettori del lavoro (ITL o ASL) possono sospendere l’attività del laboratorio.
  • Lavoro nero: anche se si tratta di uno studente, senza convenzione attiva, l’ispettorato potrebbe riqualificare il rapporto come lavoro subordinato irregolare, con maxisanzioni pesantissime.

Cosa fare subito? Non far entrare lo studente in laboratorio operativo finché non si dispone di:

  • Convenzionefirmata
  • Progetto Formativo Individuale (PFI)
  • Attestati di formazione(le famose 16 ore)
  • Ricevuta della comunicazione all’INAIL

Il Progetto Formativo Individuale (PFI), dopo le recenti norme, deve essere redatto con estrema precisione per evitare sanzioni al titolare e rischi all’alunno. Ecco, indicativamente, gli elementi critici che dovrebbero comparire nel PFI in accordo con l’Istituto:

  • Scansione: utilizzo di scanner per la digitalizzazione dei modelli in gesso.
  • Progettazione: modellazione virtuale di corone singole, ponti o intarsi tramite software CAD (es. Exocad, 3Shape).
  • Gestione CAM: preparazione dei file per la fresatrice o la stampante 3D (senza manipolazione diretta dei liquidi di lavaggio).
  • Zoccolatura: rifinitura dei modelli in gesso mediante squadramodelli dotati di carter di protezione e getto d’acqua (per abbattere le polveri).
  • Articolazione: montaggio dei modelli in articolatore per l’analisi occlusale.
  • Ceratura diagnostica: modellazione in cera su modelli in gesso per fini estetici o funzionali (utilizzando esclusivamente spatole elettriche a bassa tensione, evitando i becchi Bunsen a fiamma libera).
  • Check-list materiali: controllo delle Schede di Sicurezza (SDS) dei materiali in arrivo per imparare a riconoscere i simboli di pericolo.
  • Conoscenza delle normative MDR 2017/745 e Decreto 81/08 “Sicurezza Ambienti di Lavoro”.

Divieti espliciti (elenco non esaustivo perché l’Istituto potrebbe mettere altri paletti)

Per rispettare il divieto di attività ad alto rischio, il PFI deve dichiarare che lo studente non aprirà nessuna confezione che proviene dallo studio dentistico e non utilizzerà/non avrà accesso a:

  • Forni per ceramica o fusioni ad alte temperature
  • Saldatrici laser o becchi Bunsen senza supervisione costante
  • Sostanze chimiche con frasi di rischio H (es. monomeri puri o acidi decapanti)

Per il rischio biologico che riguarda tutti gli addetti presenti in laboratorio, anche i titolari e i datori di lavoro/soci, le regole da osservare sono sempre le stesse ovvero quelle del periodo Covid.

Precauzione universale: ogni materiale che lascia la bocca del paziente deve essere trattato come potenzialmente infetto.                                                    

Partiamo allora dallo studio odontoiatrico.

L’obbligo di disinfezione del materiale inviato al laboratorio non deriva da una singola “Legge sulle Impronte”, ma dall’applicazione incrociata di diverse normative sulla sicurezza sul lavoro e sull’igiene sanitaria.

Ecco i riferimenti normativi principali in Italia:

  • Obbligo di decontaminazione: ai sensi dell’ 271 del D.Lgs. 81/08e del D.M. Sanità 28/09/1990 “Linee guida per il controllo dell’infezione nelle strutture sanitarie” (fondamentali in caso di contenzioso e in termini di responsabilità professionale) ogni materiale che sia entrato in contatto con il cavo orale del paziente deve essere decontaminato e disinfettato dallo Studio prima dell’invio al laboratorio. L’invio di materiale non decontaminato configura un illecito penale per esposizione a rischio biologico non controllato. Il Laboratorio è obbligato a respingere ogni manufatto che presenti tracce organiche visibili.

In sintesi: un odontoiatra che invia impronte sporche al Laboratorio Odontotecnico rischia sanzioni per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) e può essere ritenuto responsabile civilmente o penalmente in caso di infezione contratta dal personale del laboratorio.

Per documentare ufficialmente l’avvenuta disinfezione e tutelarsi legalmente, bisogna creare una tracciabilità certa del processo. Non esiste un modulo unico ministeriale ma facciamo un esempio, la Dichiarazione di avvenuta disinfezione (Allegato alla Prescrizione). In questo caso non basta la spunta che appare nella prescrizione. Ogni volta che l’odontoiatra invia materiale al laboratorio, dovrebbe  allegare un’attestazione che dichiari:

  • Data e ora del trattamento
  • Tipo di materiale (es. impronta in alginato, prova metallo)
  • Prodotto utilizzato (nome commerciale del disinfettante)
  • Tempo di contatto (es. immersione per X minuti)
  • Busta a chiusura ermetica: inserire l’impronta decontaminata in un sacchetto di plastica sigillabile (tipo Minigrip)
  • Separazione delle prescrizioni: i fogli di lavoro e le prescrizioni per il laboratorio non devono essere a diretto contatto con l’impronta per evitare contaminazioni.

D.: Questo documento può essere fatto una tantum?

R.: No, l’attestazione di avvenuta disinfezione delle impronte dentali non può essere fatta una tantum.

In ambito odontoiatrico, la sicurezza biologica richiede che ogni singolo manufatto (impronte, prove estetiche, provvisori, riparazioni) che transita dalla bocca del paziente al laboratorio odontotecnico, sia accompagnato da una documentazione specifica.

Una dichiarazione generica non prova che quella specifica impronta sia stata decontaminata, esponendo il titolare a responsabilità penali in caso di contagio degli addetti del laboratorio   odontotecnico.

Nel caso in cui non sia stata effettuata disinfezione bisogna sapere che: 

  • Se le impronte fossero spedite come “materiale potenzialmente infetto” senza trattamento, vige l’obbligo di imballaggi certificati e procedure rigorose
  • Attenzione alla Violazione della Normativa ADR (Trasporto Merci Pericolose, Accord Dangereuses Route). In tal caso non siete attrezzati/autorizzati a ricevere, né voi o i vostri collaboratori addetti a ritiro e consegne, né il corriere che fornisce il servizio di ritiro e consegna. La normativa impone l’uso di imballaggi omologati, la corretta etichettatura (pannelli arancioni sui veicoli, etichette di pericolo sui colli) e la documentazione specifica. Esistono:
  • Sanzioni Amministrative: che possono variare da circa 000€ a oltre 8.000.
  • Fermo Amministrativo: il veicolo utilizzato per il trasporto può essere sospeso dalla circolazione da 2 a 6 mesi.
  • Responsabilità Penale e Sicurezza sul Lavoro: secondo il Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è responsabile della protezione personale e dei dipendenti dal rischio biologico. Il trasporto non protetto viola l’obbligo di fornire procedure sicure, portando a denunce penali in caso di ispezione o infortunio.
  • Delitto di Epidemia Colposa: in scenari estremi, se il trasporto improprio causa un focolaio infettivo, si può configurare una responsabilità penale grave.
  • Responsabilità Civile: in caso di contaminazione di terzi o dell’ambiente durante il tragitto, l’odontotecnico è tenuto al risarcimento dei danni, che spesso non sono coperti dalle normali assicurazioni se l’attività è svolta in violazione di legge.

Nota Bene: il laboratorio ha il diritto (e il dovere) di rifiutare materiali che non siano accompagnati da una certificazione di avvenuta disinfezione da parte dello studio dentistico.

Pur presumendo le perplessità dei nostri professionisti (ma si sa, un consiglio a loro tutela non si nega mai!), per sensibilizzare il medico potrebbe esser utile seguire il protocollo di ricezione. E dunque se l’impronta presenta tracce di sangue o materiale organico evidente:

  • Foto immediata: documenta lo stato dell’impronta (sarà la prova!)
  • Segnalazione allo studio: telefonare o inviare un WhatsApp/Email immediata: “Dottore, l’impronta del paziente X è arrivata contaminata. Per sicurezza del mio staff e norma di legge (D.Lgs 81/08), non possiamo lavorarla”.
  • Avendo cura di avere sempre prove documentali del problema (magari non funziona al cento per cento, ma potrebbe sortire sempre un certo effetto!) aggiungere ai listini del laboratorio:
  • Sanificazione Straordinaria: esempio di messaggio: “Procediamo alla decontaminazione in deroga per non bloccare la consegna. Costo addebitato in fattura: € [X,00]”.
  • Infine citare il MDR 2017/745 con conseguente messaggio: “Non sono sicuro della corretta disinfezione in studio e non so quale prodotto è stato utilizzato”.

In proposito si ricordi che ripetere l’operazione con altri prodotti comporta il rischio di sovra-esposizione chimica. Le schede tecniche e le istruzioni di siliconi e alginati sono chiare: un’immersione prolungata o ripetuta in agenti disinfettanti può causare variazioni dimensionali (rigonfiamento o contrazione) dell’impronta.

Quindi eseguire una doppia disinfezione, oltre ai rischi su esposti, potrebbe compromettere per esempio:

  • Contrazione/Espansione:una seconda immersione o una disinfezione prolungata in laboratorio causando distorsioni impercettibili ad occhio nudo ma critiche.
  • Alterazione della superficie:il contatto ripetuto con agenti chimici può degradare la superficie dell’impronta, influenzando la qualità del modello in gesso che potrebbe risultare impreciso, con il risultato – essendo l’odontotecnico responsabile di ciò che fabbrica su richiesta del medico in virtù della Responsabilità del Fabbricante sancita dal MDR 2017/745 e partendo già con il piede sbagliato – di trovarsi di fronte a un sicuro insuccesso, che comporta il rifacimento del lavoro.

Ecco un piccolo campionario di frasi da porgere, per sensibilizzarli, a clienti inclini a lamentarsi:

“Dottore, non è una mia scelta commerciale, è un obbligo di legge. Ricevere impronte non disinfettate configura un illecito sanzionabile. Per la sicurezza del mio staff sono obbligato a segnalare e respingere ogni materiale che non arrivi accompagnato dalla garanzia di avvenuta decontaminazione in Studio”.

Oppure

“Il Laboratorio riceve i manufatti presupponendo l’avvenuta decontaminazione in Studio. In presenza di contaminazione palese, il lavoro verrà sospeso per rischio biologico e i costi di sanificazione/ritardo saranno addebitati allo Studio”.

Oppure

“Il mio consulente per la sicurezza sul lavoro, in base al decreto 81/08, mi impedisce di far toccare il materiale ai miei collaboratori. È una questione penale, non posso farci nulla!”.

Oppure                                                                                     

“Il Laboratorio garantisce la precisione dimensionale del dispositivo medico su misura da Voi richiesto con prescrizione esclusivamente se il protocollo di disinfezione e gestione dell’impronta avviene presso lo studio secondo le specifiche tecniche del fabbricante dei materiali da voi utilizzati (MDR 2017/745). Il Laboratorio declina ogni responsabilità per imprecisioni del DMSM per effetto della doppia sterilizzazione. Eventuali rifacimenti derivanti da tali pratiche saranno addebitati interamente allo Studio al prezzo di listino vigente”.

 Ribadiamo il concetto: in assenza di una certificazione/attestazione scritta di avvenuta disinfezione delle impronte, la semplice “spunta” sulla prescrizione non ha piena validità probatoria in caso di contestazioni per infortuni o infezioni crociate (cross-infection).

Implicazioni in caso di infortuni

  • Responsabilità civile e penale: se un operatore (dipendente o collaboratore esterno) contrae una patologia a causa di un’impronta non disinfettata, la mancanza di una certificazione valida trasforma l’evento in un infortunio sul lavorocon responsabilità diretta del datore di lavoro.
  • L’INAIL in questi casi paga l’infortunio ma si rivale sul datore di lavoro.

Parliamo ora del laboratorio odontotecnico. Ricordate i protocolli consigliati nel periodo Covid? Sono praticamente gli stessi.

Precauzione universale: ogni materiale che lascia la bocca del paziente e arriva in laboratorio  deve essere trattato come potenzialmente contaminato.

Regole:

  • Adibire meno addetti possibile al ricevimento/apertura delle confezioni che arrivano dallo studio. Essi devono essere informati e formati sui rischi e dotati obbligatoriamente dei DPI che sono obbligati ad indossare: guanti, mascherina, visiera.
  • L’applicazione di carta trasparenteo pellicola protettiva sul banco di lavoro è una misura di protezione efficace e consigliata per gestire il rischio biologico, specialmente nelle aree ad alta contaminazione.
  • Individuare un’unica “zona sporca” dove effettuare le operazioni di ricevimento confezioni ed apertura. Ogni manufatto deve essere considerato potenzialmente infetto.
  • Il laboratorio non può abbassare la guardia. È buona norma ispezionare l’impronta per eventuali residui. Sebbene in studio sia stata decontaminata, un’ulteriore e rapida disinfezione superficiale in laboratorio, con prodotti specifici e compatibili con il gesso, può aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, soprattutto se non vi è piena fiducia nel protocollo dello studio.

Protocollo suggerito per l’Amuchina md (specifica per uso odontoiatrico)

  • Diluizione al 10% (Alta efficacia/Veloce):100 ml di prodotto in 1 litro d’acqua. Tempo di contatto: 5 minuti. Questa concentrazione è particolarmente consigliata per le impronte in alginato, poiché riduce il tempo di immersione limitando l’assorbimento di umidità e le conseguenti deformazioni.
  • Diluizione al 2% (Standard):20 ml di prodotto in 1 litro d’acqua.  Tempo di contatto: 15 minuti.

La pulizia a fine giornata o programmata settimanalmente sono il pilastro per prevenire la cosiddetta contaminazione crociata (cross-contamination) tra i lavori del giorno precedente e quelli nuovi. La collaborazione dei dipendenti non è solo auspicabile, ma è un obbligo di legge previsto dal D.Lgs. 81/08 (Art. 20). La sicurezza in laboratorio è un lavoro di squadra: se uno solo non rispetta il protocollo, mette a rischio tutti.

Ecco come i dipendenti devono contribuire attivamente:

  • Responsabilità individuale: ogni operatore è responsabile della pulizia e disinfezione della propria postazione e degli strumenti che utilizza.
  • Segnalazione rischi: devono riferire immediatamente al titolare (o al preposto) eventuali guasti ai sistemi di aspirazione o la mancanza di DPI (mascherine, guanti, disinfettanti).
  • Formazione e addestramento: hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza e di applicare correttamente le procedure apprese (es. come decontaminare un’impronta senza rovinarla).
  • Uso corretto dei DPI: non basta che il titolare fornisca le mascherine o gli occhiali; il dipendente ha l’obbligo di indossarli correttamente e di averne cura.

 

LA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO IN FORMA SOCIETARIA

(articolo redatto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale AI MODE)

Oggi, in Italia, le istanze di un mercato sempre più competitivo, tendenti a conciliare l’aumento della produzione con la riduzione dei costi, in uno scenario normativamente sempre più complesso e articolato, hanno determinato spinte via via crescenti a rivolgere sempre maggiore attenzione alle società fra professionisti.

Pertanto, molte attività professionali, fra ordinistiche (le più rappresentate, comprendenti Avvocati, Ingegneri, Architetti, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Odontoiatri e Medici) non ordinistiche ex L.4/2013 ed artigiane, vengono svolte ricorrendo alla formula della società fra professionisti.

Le Società tra Professionisti (STP), sono state introdotte nell’Ordinamento repubblicano con la Legge 183/2011.

Per le Professioni non Ordinistiche (Ex L. 4/2013), fra le quali ricordiamo gli amministratori di condominio, i consulenti aziendali, i grafici, i tributaristi, ecc., il ricorso alla società tra professionisti è giuridicamente possibile, ma meno comune rispetto alle società ordinarie.

Per quanto riguarda le attività artigiane ad esempio gli impiantisti, gli edili, gli estetisti, esse non utilizzano la formula STP, in quanto la natura della STP – come accennato – è riservata all’esercizio di “professioni regolamentate” ovvero organizzate in albi o collegi, pertanto, le imprese artigiane operano solitamente come Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o Società in nome collettivo (S.n.c.), dove la qualifica di “impresa artigiana” è legata alla prevalenza del lavoro manuale e alla partecipazione del socio artigiano, ma esse non seguono la disciplina specifica delle STP.

Venendo alla professione di odontotecnico, si evidenzia che la medesima è inquadrata come attività artigiana (e specificamente come arte ausiliaria delle professioni sanitarie in virtù del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334) e non come professione intellettuale protetta; pertanto, può essere svolta in forma societaria seguendo regole specifiche.

I principali riferimenti normativi di settore sono: la Legge n. 443/1985 (Legge Quadro per l’Artigianato) che disciplina i requisiti per ottenere la qualifica di impresa artigiana, anche in forma di S.r.l. o Cooperativa; il Regio Decreto n. 1334/1928 che qualifica l’attività dell’odontotecnico arte ausiliaria di una professione sanitaria; il Reg. UE 2017/745 (MDR) che disciplina la fabbricazione di dispositivi medici (anche su misura).

Affinché una società, ad esempio una S.r.l. artigiana possa operare come laboratorio odontotecnico, deve innanzitutto prevedere nel proprio oggetto sociale l’espressa previsione della “fabbricazione di dispositivi medici su misura, di protesi dentarie e di apparecchi ortodontici su prescrizione medica”; inoltre la società dovrà essere iscritta nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura presso il Ministero della Salute; inoltre sempre la suddetta società odontotecnica artigiana potrà eventualmente essere chiamata a rispondere della conformità del dispositivo fabbricato ai requisiti di sicurezza e prestazione stabiliti dal Regolamento MDR; ed in caso di difetti del dispositivo stesso che causino danni al paziente, la società fabbricante potrà essere chiamata a risponderne  nelle sedi competenti, (sicuramente sotto il profilo civile, ad esempio a titolo di responsabilità da prodotto difettoso).

Nella S.r.l. artigiana odontotecnica la compagine sociale (formata da soci e amministratori) deve possedere appositi requisiti di legge.

Specificamente, la maggioranza dei soci (o almeno la metà nelle S.r.l. con due soci) deve prestare il proprio lavoro manuale prevalente nel processo produttivo e possedere il titolo di odontotecnico; inoltre la maggioranza degli amministratori deve essere composta da soci artigiani (odontotecnici abilitati).

Nel caso di specie gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere per la mancata vigilanza sulla sicurezza sul lavoro (Ex D.M. 81/2008) ovvero per l’inosservanza degli obblighi previsti dal Regolamento MDR (ad esempio per la mancata redazione del fascicolo tecnico), oltre che a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge.

Nella S.r.l. artigiana odontotecnica il soggetto che firma la Dichiarazione di Conformità e i documenti tecnici deve possedere i seguenti requisiti: Diploma di Odontotecnico e relativa Abilitazione professionale (ottenuta tramite esame di Stato); inoltre il suddetto firmatario deve essere il titolare o il legale rappresentante (o un responsabile tecnico delegato) iscritto presso il Ministero della Salute come fabbricante (o, secondo una prevalente interpretazione, si potrebbe incaricare / delegare la persona responsabile del rispetto della normativa).

Un laboratorio odontotecnico può essere organizzato anche come società cooperativa, ed in questo caso i requisiti legali necessari vengono ad essere individuati in virtù del combinato disposto tra la normativa civilistica sulle società, la disciplina della professione di odontotecnico e il Regolamento UE 2017/745 (MDR) relativo ai dispositivi medici.

Per legge una cooperativa di odontotecnici deve rispettare i requisiti generali del Codice Civile e sottostare alle norme specifiche previste per le imprese artigiane (se iscritta all’Albo Imprese Artigiane).

In dettaglio, i soci devono essere in numero minimo di tre (se la cooperativa adotta le norme della S.r.l.) o di nove; nel caso di cooperativa artigiana, la maggioranza dei soci deve essere composta da odontotecnici abilitati che prestano il proprio lavoro prevalente nella società cooperativa odontotecnica.

Gli amministratori della cooperativa odontotecnica possono essere soci o non soci; tuttavia, per mantenere la qualifica artigiana, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoratori artigiani.

Ogni odontotecnico operante nella cooperativa deve possedere i seguenti requisiti: in primo luogo il Diploma quinquennale di Odontotecnico; l’Abilitazione professionale ottenuta tramite esame di Stato; l’Iscrizione negli elenchi regionali/ASL di competenza.

Ai fini della messa in commercio del dispositivo medico su misura il Regolamento UE 2017/745 identifica la cooperativa stessa come “Fabbricante” del dispositivo su misura; conseguentemente, per la regolare immissione sul mercato del dispositivo e la redazione della necessaria documentazione accompagnatoria, è obbligatorio che la cooperativa: individui la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC).

Ai sensi dell’Art. 15 del MDR, il fabbricante deve disporre di almeno una persona responsabile che possieda le competenze necessarie; per le micro e piccole imprese (come molti laboratori), questa persona può essere esterna, ma deve essere permanentemente e continuamente a disposizione; i requisiti in parola includono un diploma o titolo di studio nel settore o almeno due anni di esperienza professionale nella fabbricazione di dispositivi medici.

Inoltre la società cooperativa dovrà essere iscritta nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura del Ministero della Salute; quindi il suddetto fabbricante (la cooperativa) dovrà redigere la Dichiarazione di Conformità (Allegato XIII MDR) per ogni dispositivo, attestando che soddisfi i requisiti generali di sicurezza e prestazione.

Evidentemente, ogni dispositivo medico su misura dovrà essere accompagnato da una dichiarazione contenente i dati del fabbricante, le caratteristiche specifiche del dispositivo stesso e l’indicazione che esso è destinato a un paziente specifico.

Tuttavia, mentre l’amministratore gestisce la società in generale assumendo le corrispondenti responsabilità, la responsabilità “tecnica” della conformità del dispositivo potrebbe ricadere su figure specificamente individuate dalla medesima cooperativa, cioè ad esempio sulla Persona Responsabile del rispetto della normativa (PRRC), ovvero su di un responsabile tecnico (es. Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità) che può anche coincidere con uno dei soci odontotecnici, purché in possesso dell’esperienza o dei titoli richiesti dall’Articolo 15 del MDR.

Per quanto riguarda la predisposizione dei documenti obbligatori per la fabbricazione di dispositivi medici su misura, cioè la Dichiarazione di Conformità (da consegnare al clinico e al paziente) e il Fascicolo Tecnico (da conservare in laboratorio) che la società S.r.l. o Cooperativa dovranno predisporre per ogni dispositivo medico su misura fabbricato, si rammenta quanto appresso.

La Dichiarazione di Conformità secondo l’Allegato XIII del Regolamento MDR, deve contenere: i Dati del fabbricante cioè ragione sociale e indirizzo della società artigiana che ha realizzato il dispositivo; l’Identificazione del dispositivo cioè la descrizione specifica del manufatto realizzato (es. corona in ceramica, protesi mobile); la Destinazione d’uso cioè l’indicazione che il dispositivo è destinato all’uso esclusivo di un determinato paziente (identificato tramite un codice o con procedura di anonimizzazione, e comunque nel rispetto della privacy del paziente); i Dati del Prescrittore consistenti nell’identificazione  del medico odontoiatra che ha emesso la prescrizione medica; ed infine le Caratteristiche specifiche, consistenti nella conferma che il dispositivo medico su misura rispetta i Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (GSPR), indicando eventuali requisiti non pienamente soddisfatti con le relative motivazioni.

Invece, per quanto attiene al Fascicolo Tecnico (da conservare in laboratorio per 10 anni), questo documento interno alla società odontotecnica fabbricante deve descrivere e compendiare, in maniera adeguata e sufficiente, l’intero processo di fabbricazione e sicurezza che la suddetta società odontotecnica ha adottato, sulla base di propri protocolli di fabbricazione dei dispositivi medici su misura.

In dettaglio, il Fascicolo tecnico deve contenere: la Prescrizione medica firmata dall’odontoiatra per quel determinato dispositivo, indirizzato a un determinato paziente; il documento recante l’Analisi dei Rischi, consistente nell’adeguata e specifica documentazione che identifichi i pericoli associati alla messa in servizio del dispositivo medico su misura realizzato e le eventuali soluzioni adottate per ridurli (es. per quanto riguarda il rischio di rottura o la eventuale tossicità dei materiali); l’Elenco dei materiali e la loro tracciabilità, si tratta delle Schede tecniche e dei Certificati di conformità (Marcatura CE) di tutti i materiali utilizzati (leghe, resine, ceramiche) con i relativi numeri di lotto (sui quali ci soffermeremo anche in seguito); il documento relativo al Ciclo di lavorazione, consistente nella descrizione, per ogni tipologia di dispositivo fabbricato, delle varie fasi di produzione, incluse le metodologie utilizzate (es. fusione, fresatura CAD/CAM, ecc.); la documentazione inerente ai Controlli di qualità predisposti ed effettivamente posti in essere, cioè la documentazione di tutte le verifiche effettuate sul dispositivo finito prima della consegna; la predisposizione della Etichettatura e delle Istruzioni d’uso, si tratta della redazione di documenti inerenti al dispositivo medico su misura realizzato, completo della indicazioni e delle informazioni fornite per la corretta manutenzione e pulizia del dispositivo da parte del paziente.

Si evidenzia che dal gennaio 2024, i fabbricanti devono inoltre gestire il sistema di Identificazione Unica del Dispositivo (UDI), che facilita la rintracciabilità dei dispositivi lungo tutta la filiera.

Orbene, anche se in base al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), gli odontotecnici, in quanto fabbricanti di dispositivi medici su misura, sono effettivamente esonerati dalla maggior parte degli obblighi relativi al sistema UDI (Unique Device Identification), e in particolare per l’odontotecnico vigono: l’esonero dall’attribuzione dell’UDI: l’Art. 27, par.1, del Reg. MDR specifica che il sistema UDI si applica a tutti i dispositivi “ad eccezione dei dispositivi su misura”; pertanto, l’odontotecnico non deve generare un codice UDI-DI né applicare un vettore UDI (codice a barre o QR code) sul manufatto o sulla confezione; e l’esonero dalla registrazione in EUDAMED, perché i fabbricanti di dispositivi su misura non sono tenuti a registrare i dati dei singoli dispositivi nella banca dati europea Eudamed, né devono richiedere l’UDI-DI di base; restano però fermi anche per gli odontotecnici due obblighi cruciali di tracciabilità: 1) la registrazione del Fabbricante, pertanto, sebbene esonerata dall’UDI, la società odontotecnica ha l’obbligo di registrarsi presso il Ministero della Salute italiano (tramite la procedura online prevista) per ottenere il numero di registrazione come fabbricante di dispositivi su misura; e 2) la Tracciabilità dei materiali (UDI in entrata), l’odontotecnico deve, in ogni caso, gestire i codici UDI dei componenti e materiali che acquista (es. impianti, monconi prefabbricati, leghe con marcatura CE), e questi codici devono essere conservati nel fascicolo tecnico per garantire la rintracciabilità a ritroso in caso di incidenti.

In sostanza, l’odontotecnico (e anche la società odontotecnica) non “crea” un codice UDI per il suo dispositivo medico su misura, ma deve “registrare” quelli dei materiali certificati che utilizza per fabbricare i suddetti dispositivi.

Si evidenzia che il laboratorio odontotecnico organizzato in forma societaria in quanto fabbricante del dispositivo medico su misura potrebbe aver strutturato la propria attività anche attraverso con l’ausilio di dipendenti, ovvero con la previsione di un Sistema di Gestione della Qualità che potrebbe anche prevedere la figura di un soggetto Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità.

Quest’ultimo soggetto, con la propria attività dovrebbe garantire la conformità del dispositivo medico su misura al REG. UE 745/2017, assicurando che ciò avvenga nella maniera più efficace e in modo proporzionato alla classe di rischio e alla tipologia di dispositivo stesso.

Infatti, il sistema di gestione della qualità riguarda tutte le parti e gli elementi dell’organizzazione del fabbricante che si occupano della qualità di processi, procedure e dispositivi; esso disciplina la struttura, le competenze, le procedure, i processi e le risorse gestionali richiesti per attuare i principi e le azioni necessarie a conseguire il rispetto delle disposizioni del REG. UE 745/2017.

Evidentemente il soggetto Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità, possedendo la qualificazione professionale per svolgere l’attività di fabbricante odontotecnico, ovvero, avendo maturato un’esperienza significativa in un laboratorio odontotecnico non inferiore a quella prevista per la figura di Responsabile per il rispetto della normativa [nota come PRRC (Person Responsible for Regulatory Compliance) ex art. 15, REG. UE 745/2017 (MDR)], potrà garantire il regolare assolvimento della delega di funzioni, anche per la firma della Dichiarazione di conformità e/o del Fascicolo tecnico.

Secondo alcune interpretazioni che vanno per la maggiore, proprio la figura della persona Responsabile per il rispetto della normativa (PRRC), costituirebbe il soggetto più adatto ad assumere la delega conferita dal titolare del laboratorio odontotecnico alla firma della documentazione, quale la dichiarazione di conformità che deve accompagnare la fabbricazione dei dispositivi medici su misura, in quanto soggetto normativamente deputato a tutta una serie di verifiche e controlli dallo stesso Regolamento 745/2017.

Tuttavia, per mera prudenza, considerato il tenore letterale dell’art. 15, co.3, lett.b), del REG. UE 2017/745, che così recita: “La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che … la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate”, parrebbe ipotizzare che il suddetto soggetto Responsabile per il rispetto della normativa (PRRC), sia (almeno astrattamente) persona diversa dal soggetto che abbia redatto e sottoscritto la dichiarazione di conformità del dispositivo medico su misura da mettere in servizio, anche solo per evitare un conflitto d’interessi attuale e/o potenziale, in quanto andrebbe ad assommare nella sua persona la figura di “controllato” e di “controllore”.

Il menzionato conflitto d’interessi (potenziale e/o attuale) per il conferimento della delega alla firma non sussisterebbe, invece, fra la figura di Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e quella di Responsabile per il rispetto della normativa (PRRC), perché il primo risponde ad una Norma volontaria cioè la ISO 13485:2016, gestisce processi aziendali (efficienza, procedure, miglioramento continuo) e dovrebbe possedere requisiti minimi definiti dal datore di lavoro cioè dal titolare (società) del laboratorio odontotecnico (solitamente si tratta di una esperienza in ambito ISO); mentre il secondo soggetto, cioè il Responsabile per il rispetto della normativa (PRRC) risponde ad una norma cogente, cioè l’art.15 del REG. UE 2017/745, tende ad assicurare la conformità legale del dispositivo medico fabbricato e a garantire la sicurezza del paziente (compliance), infine, deve possedere dei requisiti minimi di competenza fissati dalla legge (Titolo di studio specifico e/o anni di esperienza documentata).

L’incompatibilità a cumulare l’incarico di delegato dal titolare del laboratorio odontotecnico alla firma della documentazione, quale la dichiarazione di conformità e la figura di Responsabile per il rispetto della normativa (PRRC), emergerebbe anche alla luce del successivo art. 15, co.5, REG. UE 2017/745, secondo il quale “La persona responsabile del rispetto della normativa non subisce alcuno svantaggio all’interno dell’organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell’organizzazione”.

Evidentemente potrebbe essere “problematico” per lo stesso soggetto aver firmato la dichiarazione di conformità del dispositivo medico su misura e, successivamente, trovarsi nella spiacevole situazione di dover inibire, per qualsiasi motivo, la messa in servizio del dispositivo nel cavo orale di un paziente …

Avv. Gianfranco Manzo

Le precedenti considerazioni sono tese a fornire un’informazione di base circa la possibilità di organizzare in forma societaria l’attività del Laboratorio Odontotecnico, consapevoli che l’argomento trattato si presterebbe anche a tanti altri spunti ed approfondimenti, per ragioni di spazio non è possibile allargare ulteriormente l’indagine.

Per la redazione del presente articolo si ringrazia il Centro Servizi Antlo in persona della Sig.ra Fiorella Manente per la cortese consueta collaborazione prestata.

 

ANTLO Meeting 2026, insieme innovazione e cultura

Il debutto ufficiale della nuova macroarea Nord-Est

Un innovativo modello di organizzazione territoriale testato dal successo di ANTLO Meeting 2026. Si potrebbe sintetizzare così il bilancio del Congresso Nord Est di ANTLO che si è tenuto il 28 febbraio a Padova. L’evento ha siglato infatti la prima uscita ufficiale della nuova macroarea Nord Est, formalizzata a novembre 2025 e primo esempio di aggregazione territoriale di questo tipo in Italia. Una nuova realtà nata con l’obiettivo di unire risorse ed energie delle sezioni associative di quattro regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) che, pur mantenendo autonomia nell’organizzazione di eventi nei rispettivi territori, condividono un patrimonio comune di competenze e potenzialità per migliorare l’offerta di servizi destinata ai soci.

Un modello elogiato, ad apertura dei lavori, dal presidente nazionale Michele Di Maio che ne ha auspicato l’estensione anche ad altre aree del Paese, sottolineando il grande impegno del direttivo formato dai coordinatori di zona e vicepresidenti Antonio Bozzo (Veneto), Alfano Righini (Friuli Venezia Giulia), Diego Bentivogli (Trentino Alto Adige) e dal presidente Michele Zaccaria. Nelle parole di quest’ultimo l’entusiasmo e la gratitudine per chi ha reso possibile una manifestazione contraddistinta da un’impeccabile macchina organizzativa. «Non posso che ringraziare» – afferma Zaccaria – «tutto il direttivo di ANTLO Nord Est e la nostra instancabile e competente Giorgia Benvenuti. Soprattutto sono contento del clima familiare che ancora una volta si è instaurato tra i colleghi. Merito anche dei relatori di cui voglio ricordare non solo la bravura ma, aggiungo, il grande senso di appartenenza ad una associazione come ANTLO che, oltre ad essere all’avanguardia nel campo formativo e culturale, ha confermato anche in questa occasione la sua vocazione aggregativa fungendo da trait d’union tra gli odontotecnici, il comparto delle aziende e le istituzioni».

In una giornata scandita da un rigoroso rispetto dei tempi – dettati dalla perfetta conduzione di due invidiabili chairmen come Antonio Bozzo e, per la parte ortodontica, Mario Miceli – si è registrato il sold out dei tavoli tecnici con oltre 60 partecipanti per ogni sessione. Un feedback inequivocabile dell’interesse verso l’offerta formativa aziendale e frutto di una riqualificazione dell’area espositiva con spazi risultati più dinamici e coinvolgenti per i congressisti.

Le due sessioni di tavoli tecnici hanno rispettivamente aperto e concluso i lavori della matinée inaugurata formalmente dai saluti istituzionali e dal primo ciclo di due conferenze cui nel pomeriggio ha fatto seguito il secondo. Fil rouge della sezione scientifica dell’evento è stato “L’estetica come strumento di comunicazione”. Un tema declinato con approcci diversi attraverso contributi di grande spessore in entrambi i momenti. Protagonisti al mattino l’odontotecnica Lorena Dalla Riva e il clinico Giorgio Dal Molin che hanno dimostrato come il rapporto di collaborazione medico-tecnico e la reciproca conoscenza delle rispettive metodiche siano vitali nel raggiungimento dell’estetica finale; mentre il professore Arturo Fortini, in contemporanea nella gremita sala Ortho-ANTLO, ha illustrato il controllo delle tre dimensioni in ortopedia dento-facciale e ortodonzia funzionale. Nel pomeriggio è stata la volta degli odontotecnici Paolo Smaniotto e Giuliano Vitale che hanno condotto un’analisi di materiali e procedure nella transizione tra analogico e digitale; in parallelo per la sezione Ortho-ANTLO l’odontotecnico Fabio Arnò e la dottoressa Rossella Maverna hanno guidato i partecipanti   in un’attenta analisi degli aspetti tecnici e clinici del leaf expander.

Un ruolo chiave in questa edizione del Congresso ANTLO Nord Est, dunque, è stato giocato dall’ortodonzia, come già anticipato a settembre dal responsabile nazionale di Ortho-ANTLO Mario Miceli (vedi AOL, N°3, Settembre 2025). A sottolinearlo la partnership e la presenza istituzionale delle principali sigle internazionali. Non solo l’AIOT con il presidente Fabio Arnò e l’AIOI Italia con il presidente dottor Donato Di Iorio, ma anche l’AIOI Mundial presieduta e rappresentata nell’occasione dalla dottoressa Regina Queiroz che ha ribadito il proficuo sodalizio fra ANTLO ed AIOI iniziato proprio in Veneto nel 2016 e, in questo decennale, celebrato con un simpatico scambio di doni tra i due presidenti. «Emozionante accogliere la dottoressa Queiroz» – ha dichiarato Mario Miceli, ricordando il duplice primato racchiuso nel mandato della Queiroz. Infatti con lei, che è la prima donna a ricoprire questo ruolo, arriva anche per la prima volta in Europa la presidenza di una prestigiosa accademia mondiale attiva in oltre quaranta Paesi.

Michele Zaccaria – Presidente ANTLO Nord Est

Nella suggestiva cornice del Crowne Plaza Hotel di Padova, ANTLO Meeting 2026 è stato anche un ponte gettato tra il passato e il futuro. Ad inizio congresso dopo i saluti istituzionali il presidente Michele Zaccaria ha rivolto un omaggio a Giancarlo Garotti recentemente scomparso. «Un amico, collega e maestro» – afferma il presidente di ANTLO Nord Est – «che ha dato tanto alla nostra associazione e il cui ricordo si estende idealmente a tutti quei colleghi che negli anni hanno reso grande la nostra categoria con le loro competenze. Forti di queste radici e di questa tradizione possiamo guardare alle sfide che ci attendono oggi e domani». Sfide che naturalmente investono il settore giovanile. «Il nostro pubblico ha registrato la presenza di diversi docenti in rappresentanza delle scuole odontotecniche del Nord Est, a conferma della collaborazione che ANTLO è sempre disposta a fornire per la formazione degli alunni e dei docenti stessi. Una mission importante» – conclude il presidente – «per un ricambio generazionale all’altezza di un settore che oggi più di ieri richiede una grande specializzazione. Ed è in questa prospettiva che stiamo già lavorando per il prossimo congresso. Appuntamento il 27 febbraio 2027 per aggiungere un nuovo, prezioso tassello al nostro cammino insieme».

 

Tutto pronto per il Congresso ANTLO Sicilia 2026 a Palermo

Ad aprile una ricca due giorni con il patrocinio dell’Università

Tutto pronto per il prossimo congresso ANTLO Sicilia 2026. L’appuntamento è per il 10 e l’11 aprile a Palermo presso l’Hotel San Paolo Palace. Una maratona di due giorni che si preannuncia già ricca di alti contenuti tecnico-scientifici ed accattivante per tutto il comparto odontotecnico meridionale.

«Dopo il successo dello scorso anno» – spiega Antonino Lombardo, vicepresidente del direttivo ANTLO Sicilia – «abbiamo confermato la collaudata formula della maratona di due giorni, con un venerdì interamente dedicato ai sette workshop aziendali, tre al mattino e quattro al pomeriggio, e il sabato destinato ai lavori propriamente congressuali. Un format apprezzato sia dai colleghi che dalle aziende al punto che, per quanto riguarda queste ultime, abbiamo ricevuto tantissime richieste che purtroppo, data la tempistica, non abbiamo potuto accogliere interamente».

Ricco il coté di argomenti al centro dei sette workshop che apriranno sicuramente a nuove stimolanti idee per la gestione dell’attività odontotecnica e che spaziano, tra l’altro, dall’approfondimento sulla zirconia ai supporti digitali per il nuovo laboratorio odontotecnico, dai nuovi materiali nel flusso digitale al focus sull’utilizzo dei fresatori con la rivoluzione digitale.

«Siamo lieti inoltre» – continua Lombardo – «che l’evento abbia ricevuto il patrocinio dell’Università degli studi di Palermo. Un riconoscimento che si pone sulla scia della moderna evoluzione della relazione tra il clinico e l’odontotecnico in termini di alleanza terapeutica. Non a caso le conferenze scientifiche saranno tenute da due coppie formate da un odontoiatra e un odontotecnico». Ad aprire, nella mattinata dell’11, saranno infatti il dottor Francesco Ravasini e l’odontotecnico Ivano Bortolini seguiti dalla coppia formata dal professor Fernando Zarone, docente di malattie odontostomatologiche dell’Università Federico II di Napoli, e dall’odontotecnico Luigi De Stefano. Entrambe le conferenze punteranno su quella che è ormai la vera rivoluzione del settore, ovvero la transizione digitale, inquadrandola da prospettive diverse e ricche di spunti.

Da un lato, la coppia Ravasini-Bortolini si soffermerà sul workflow in protesi rimovibile provando a rispondere, attraverso l’illustrazione di casi clinici reali, a un quesito: si può oggi considerare valido e interamente predicibile il passaggio CAD/CAM anche in rapporto alla lavorazione analogica d’eccellenza? Ispirandosi alla filosofia della Scuola di Zurigo i relatori analizzeranno inoltre l’intreccio di competenze analogico-digitali alla ricerca del ‘full digital’. Dall’altro lato, Zarone e De Stefano, a partire dai game changers digitali che hanno ridisegnato la concezione stessa e la gestione del progetto protesico, analizzeranno la ridefinizione di ruoli, responsabilità e processi decisionali attraverso il duplice punto di vista del clinico e del tecnico, provando a sviscerare vantaggi, limiti e nuove possibilità offerte oggi dalla digitalizzazione.

Antonino Lombardo                   ANTLO Sicilia

Sembra di poter dire, dunque, che dalla Sicilia arriverà un prezioso contributo, scientifico e istituzionale, alla moderna visione del team clinico-tecnico centrale, nella cura del paziente. Un feedback degno del grande impegno organizzativo e della capacità sinergica profusa da ANTLO Sicilia. «Ringrazio di cuore tutta la nostra squadra» – sottolinea Antonino Lombardo – «grazie alla quale riusciamo ad avere sempre buoni risultati che speriamo di confermare anche quest’anno. Inoltre vorrei sottolineare il supporto e la fiducia di tutto il direttivo nazionale che ci è sempre vicino. E un ringraziamento particolarmente sentito va alle aziende e ai depositi locali che corroborano la nostra capacità di penetrazione sul territorio e riescono a catalizzare l’attenzione sul nostro evento, forti di un’alleanza storica».

 

Smile4life, quando la formazione sposa la solidarietà

A Cinisello Balsamo l’evento abbinato alla raccolta fondi per la LILT

Formazione professionale, innovazione tecnologica e solidarietà: un connubio perfetto che ha dato vita a Smile4life, l’evento promosso lo scorso 20 febbraio dalle aziende Dgshape, Shofu, Renfert e Rhein83 in stretta collaborazione con ANTLO.

«Smile4life» – spiega Paolo Mola, vicepresidente nazionale e responsabile marketing di ANTLO – «è nato dall’idea di quattro aziende leader nel settore di offrire una giornata formativa in cui il focus fosse concentrato organicamente su protocolli precisi e sicuri fornendo indicazioni chiare e sistematiche per poterli replicare con facilità. Il tutto abbinando l’evento a una raccolta fondi destinata alla LILT (Lega italiana per la lotta ai tumori)». In pratica a Cinisello Balsamo, nella sede della Dgshape, si è assistito al debutto di un nuovo format nel panorama nazionale degli eventi del settore dentale. «Un format» – ricorda il vicepresidente – «nato con molta naturalezza un anno fa al meeting di Rimini nel corso di una piacevole conversazione tra gli stand».

Ed ecco che oggi Smile4life è diventato un’affascinante realtà. Le aziende promoters – peraltro supportate nell’iniziativa dallo storico deposito milanese New Galetti&Rossi – si sono affidate a relatori di altissimo profilo per illustrare prodotti e tecniche nel corso di workshop clinico-tecnici destinati a un pubblico di odontotecnici e clinici. «Abbiamo ascoltato» – conferma Mola – «contenuti di grande valore concentrati sull’illustrazione di protocolli certi, flussi digitali condivisi, nuovi materiali e applicazioni CAD/CAM reali. Per cui non possiamo che essere grati ad Alessandro Arnone, Carlo Borromeo, Luigi De Stefano, Carlo Paoletti, Mauro Collodo e Simone Fedi per il loro contributo». E naturalmente, quando la posta in gioco è la garanzia di una proposta formativa che sappia coniugare innovazione ed efficacia comunicativa, ANTLO non può che rispondere con entusiasmo. «La nostra associazione» – spiega ancora Paolo Mola – «ha avuto un ruolo attivo nell’organizzazione e nella diffusione dell’iniziativa. La scelta di ANTLO come partner della manifestazione è il riconoscimento del suo impegno costante e del suo know-how nel campo della formazione nonché della sua credibilità in ambito culturale».

L’idea di abbinare un evento formativo a un’iniziativa di solidarietà ha ulteriormente suggellato il successo dell’edizione zero di Smile4life che già si prefigura come un format itinerante che viaggia sul doppio binario della condivisione delle nuove conquiste tecnico-scientifiche nel settore dentale e della crescita umana e sociale. «Tradotto, naturalmente, il titolo della kermesse è ‘Un sorriso per la vita’» – sottolinea Paolo Mola – «ed è stato bello vedere quel sorriso anche sulle facce dei colleghi e dei nostri associati che si sono mostrati ben contenti della scelta di destinare il totale delle quote di partecipazione alla LILT, rappresentata dalla dottoressa Paola Antonia Cerati che ha ricordato l’impegno centenario dell’associazione a favore dei malati di cancro. È la riprova che cultura e inclusione, formazione e solidarietà sono sempre un binomio vincente».

 

Giovani talenti protagonisti nelle Olimpiadi Odontotecniche

Il 16 aprile in diretta fb la gara tra gli studenti di tutta Italia

Sta per riaccendersi la fiaccola (virtuale, naturalmente!) delle Olimpiadi Odontotecniche, l’entusiasmante competizione tra studenti promossa anche quest’anno da ANTLO su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento è per il 16 aprile dalle ore 11 alle 12.30 quando, in una live sulla pagina Facebook di ANTLO, quattro squadre di giovanissimi si sfideranno presentando una relazione su un tema scelto nell’ambito dei loro studi odontotecnici.

L’obiettivo è quello di valorizzare il talento dei futuri professionisti stimolandoli attraverso una sana competitività, ma anche di creare un ponte tra la scuola e l’orizzonte professionale con cui i giovani si troveranno a misurarsi concretamente una volta terminati gli studi.

A contendersi la palma della vittoria in questa edizione saranno gli alunni dell’IIS «P. Sarpi» di San Vito al Tagliamento (Asia Capraro, Shakira Emini, Vanessa Facca), del PTP «Grimaldi-Pacioli, Petrucci, Ferraris, Maresca» di Catanzaro (Delia Morena Turcu e Kevin Corapi), dell’IIS «Anton Giulio Bragaglia» di Frosinone (Matilde Di Palma e Giuseppe Evangelista) e dell’IIS «G. Plana» di Torino (Aiman Zabraoui, Asia Bergesio, Federica Boscolo, Riccardo Calimodio, Teresamaria Tamburo, Andrea Gallo). Nel corso della gara i voti di una giuria di esperti – formata da Giuseppe Umile, Roberto Della Neve, Gilberto Gallelli e Franco Fabiani – si sommeranno ai like incassati da ogni squadra durante una live che ogni anno regala vere emozioni.

«Per i ragazzi le Olimpiadi rappresentano un momento di crescita e condivisione, non solo tra loro ma anche con i docenti» – sottolinea Pasquale Casaburo, responsabile culturale di ANTLO – «Anche se viene proclamata una squadra vincitrice, mi piace dire che alla fine sono tutti vincitori perché comunque possono portare a casa un’esperienza bellissima che sicuramente ricorderanno». I primi classificati vedranno pubblicata la loro relazione sulla rivista nazionale di ANTLO, Il Nuovo Laboratorio Odontotecnico, e a tutti i lavori verrà dato ampio spazio sui canali social dell’associazione, un giusto riconoscimento per ciascun gruppo di studio formato da ragazzi anche di classi diverse coordinati da due docenti. «La giuria di esperti» – spiega ancora Pasquale Casaburo – «formula il giudizio secondo parametri precisi che vanno, per esempio, dalla capacità dialettica nel momento dell’esposizione alla scelta di un argomento particolarmente innovativo. E negli anni abbiamo avuto modo di osservare una virata sempre più decisa verso le implicazioni del digitale nella selezione dei temi». Le Olimpiadi diventano così anche un modo per confrontarsi con gli interessi, le nuove esigenze formative e l’orizzonte motivazionale degli odontotecnici di domani. «Abbiamo riscontrato una buona risposta su tutto il territorio nazionale e questo fa piacere anche perché dà la possibilità di confrontarsi agli studenti del Nord, del Sud e del Centro avvicinando tra loro i futuri professionisti» – sottolinea il segretario culturale – «Le Olimpiadi sono un’ulteriore dimostrazione di come ANTLO sia vicina ai giovani, nella consapevolezza della rapida evoluzione che ha caratterizzato e continuerà a contraddistinguere la nostra categoria. Oggi la figura dell’odontotecnico non può prescindere da competenze sanitarie, ingegneristiche e, perché no, anche artistiche, che per esempio non erano richieste alla generazione precedente. Perciò riteniamo importante collaborare con il mondo della scuola, favorirne la partecipazione ai nostri eventi per offrire anche alle nuove leve di professionisti stimoli e contenuti di formazione sempre al passo con i tempi».

Restrizione n°78 del REACH e decreto 81/08 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

Nuovi rischi emergenti: le microplastiche

La restrizione n° 78 del regolamento REACH (Allegato XVII), introdotta dal Regolamento UE 2023/2055, vieta l’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche) aggiunte intenzionalmente in concentrazioni > 0,01% P / P (peso su peso ovvero weight by weight).

Ai primi divieti, in vigore dal 17 ottobre 2023, si sono aggiunti a partire dal 17 ottobre 2025: obblighi di etichettatura, istruzioni d’uso per le aziende che vendono prodotti che contengono o possono contenere microparticelle di microplastiche.

Due le soglie critiche stabilite dal Regolamento (UE) 2023/2055 per definire cosa sia vietato:

  1. 0,01% (Concentrazione in peso): è il limite massimo di microplastiche consentito in un prodotto. Se la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici è uguale o superiore allo 0,01% in peso, il prodotto ricade nel divieto di commercializzazione.
  2. 0,1 µm (Dimensione minima): mentre 5 mm è il limite superiore, esiste anche un limite inferiore. La normativa colpisce le particelle in cui almeno l’1% del peso è costituito da particelle con dimensioni comprese tra 0,1 micrometri (µm) e 5 millimetri (mm).

Impatto diretto sulla filiera dentale

Navigando in internet tanti sono gli articoli/contributi dedicati alle microplastiche ma il 90% sono dedicati agli studi dentistici e ai pazienti

(https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/26786/realizzazione-di-protesi-in-studio- attenzione-alle-microplastiche.html;

https://it.dental-tribune.com/news/microplastiche-in-odontoiatria-una-minaccia-invisibile-per-pazienti-e-operatori;

https://www.infodent.it/news/impatto-del-rilascio-di-microplastiche-su-personale-odontoiatrico-e-pazienti).

A voler essere polemica, è come se si fosse pensato: «I problemi della fabbricazione in studio se li sono creati loro, quindi devono gestirli in house…». In altri termini: «hai voluto la bicicletta…adesso pedala!».

E gli odontotecnici che utilizzano i materiali per la fabbricazione? Niente, ma anche a leggere gli articoli dedicati agli studi è possibile farsi un’idea di dove possiamo / dobbiamo intervenire.

 

Obblighi per Odontotecnici e Laboratori

Sebbene molti dispositivi medici (materiali) godano di deroghe specifiche per quanto riguarda il divieto di immissione sul mercato, bisogna tener conto di un dettaglio tecnico fondamentale: controllare se nella sezione 15 è presente la dicitura “per dispositivi medici”.

Esempio:

Gli odontotecnici, inoltre, sono soggetti a nuovi adempimenti gestionali. In particolare:

Obbligo di Informazione (IFUD): a partire dal 17 ottobre 2025, i fornitori di materiali (come polimeri per protesi o resine) devono fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento (IFUD) che spieghino come prevenire il rilascio di microplastiche nell’ambiente durante la lavorazione.

Quali materiali utilizzati nei laboratori odontotecnici contengono microplastiche?

I materiali utilizzati nei laboratori odontotecnici che rientrano nella definizione di   microplastiche (o che le generano durante la lavorazione) sono principalmente i polimeri sintetici forniti in forma solida con particelle inferiori a 5 mm.

I principali materiali coinvolti sono (indicativamente):

  1. Resine Acriliche e Polimeri (PMMA): il Polimetilmetacrilato (PMMA)è il materiale più diffuso e critico.

Esempio:

  • Resine in polvere:Molte resine per basi protesiche, ponti e corone provvisorie sono fornite come miscele di polvere (microsfere di polimero) e liquido (monomero).
  • Resine ortodontiche:Polimeri utilizzati per la creazione di apparecchi mobili e mantenitori di spazio.
  1. Materiali Compositi

I compositi dentali contengono matrici organiche gommose o solide che, sebbene non sempre fornite come “microplastiche” iniziali, rilasciano microparticelle sintetiche durante le fasi di fresatura e rifinitura.

Monomeri comuni: Bis-GMA, UDMA e TEGDMA sono monomeri fondamentali nelle resine composite dentali. Bis-GMA e UDMA forniscono resistenza meccanica e rigidità, mentre il TEGDMA riduce la viscosità, migliorando la lavorabilità e l’integrazione dei riempitivi. La loro miscela ottimizza la polimerizzazione, riducendo il ritiro e l’eluizione (rilascio) di sostanze chimiche.

  1. Materiali Termoplastici

Utilizzati per protesi flessibili o bite, includono:

  • Nylon (Poliammide)
  • PEEK (Polietere-etere-chetone)

Polietilene (PE) e Polipropilene (PP)

  1. Resine per Stampa 3D

Le resine fotopolimerizzabili utilizzate nella stereolitografia (SLA) o nel Digital Light Processing (DLP) sono polimeri sintetici che, prima della polimerizzazione completa o durante la rimozione dei supporti e la levigatura, possono disperdere microparticelle.

  1. Materiali da Lucidatura e Abrasivi

Alcune paste o sospensioni per la lucidatura finale delle protesi possono contenere microparticelle polimeriche aggiunte intenzionalmente per ottenere specifiche finiture superficiali.

Attualmente l’industria dentale è in una fase di transizione: non esiste ancora un sostituto universale per il PMMA (acrilico), ma ci sono tre direzioni principali per ridurre o eliminare le microplastiche nel tuo laboratorio:

  1. Materiali a base Ceramica e Silicati

Le ceramiche integrali e i silicati di litio sono per natura privi di polimeri sintetici. Vantaggio: Durante la molatura producono polveri minerali inerti, non soggette alle restrizioni REACH sulle microplastiche.

Applicazione: Ponti, corone e intarsi (in sostituzione dei compositi o delle corone in resina a lunga durata).

  1. Biopolimeri e Plastiche Bio-based

Si stanno affacciando sul mercato polimeri derivati da fonti rinnovabili che puntano sulla biodegradabilità.

PLA (Acido Polilattico) di grado medicale: Utilizzato sperimentalmente per dime chirurgiche o modelli, sebbene meno resistente per protesi mobili.

  1. Resine bio-compatibili per stampa 3D: Alcuni produttori stanno sviluppando resine con una quota di derivazione vegetale, riducendo l’impatto dei micro-residui sintetici.

Impatto diretto sulla filiera odontotecnica

Come gestire ambiente, sicurezza e “salute” negli ambienti di lavoro

L’impatto delle microplastiche prodotte dai laboratori odontotecnici rappresenta una minaccia ambientale e sanitaria crescente, legata principalmente alla lavorazione di materiali polimerici come resine e compositi.

Le microplastiche e le ancora più piccole nanoplastiche sono entrate stabilmente nel corpo umano, accumulandosi in organi vitali e sollevando crescenti preoccupazioni per la salute pubblica. Recenti studi pubblicati tra il 2024 e il 2026 hanno evidenziato la loro presenza non solo nel sangue e nei polmoni, ma anche in tessuti profondi come il cervello e le placche arteriose (https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/non-solo-cancro/ambiente-e-salute/microplastiche-ingeriamo)

È bene tenerlo a mente e, laddove sia necessario, intervenire subito. Meglio prevenire che curare!

Più che cambiare materiale, l’alternativa “free” si ottiene cambiando il modo in cui il materiale viene gestito.

Fonti di Contaminazione Ambientale

Deroghe: I materiali che cambiano stato fisico durante l’uso (es. diventano un blocco solido permanente nella bocca del paziente) o che sono confinati durante l’uso finale sono generalmente esentati dal divieto di vendita, ma non dagli obblighi di tracciabilità e corretta gestione   ambientale e dei rifiuti.

La produzione di microplastiche (MP) in ambito odontotecnico avviene principalmente durante le fasi di rifinitura, limatura e lucidatura delle protesi.

Acque Reflue: Le polveri sottili generate vengono spesso lavate via o aspirate e convogliate negli scarichi idrici. Gli impianti di depurazione comunali non sono sempre in grado di filtrare particelle di dimensioni micrometriche, che finiscono così nei fiumi e nei mari.

Inquinamento Indoor: Le particelle volatili possono disperdersi nell’aria del laboratorio, contribuendo all’inquinamento indoor e rappresentando un rischio per inalazione.

Gestione degli Scarti: Durante la rifinitura e la lucidatura delle protesi, gli odontotecnici devono adottare misure per contenere la polvere e i residui plastici, evitando che finiscano negli scarichi idrici.

Filtri per sedimenti: posto che dovrebbe esserci già una vasca di decantazione, laddove non presenti, bisogna installare filtri specifici sotto i lavandini del laboratorio per catturare le particelle grossolane (limatura di resine, PMMA).

Rischi per la Salute e Sicurezza

Esposizione Professionale: Gli odontotecnici sono tra le categorie più esposte al rischio di inalazione e contatto con microparticelle che possono superare le barriere biologiche e causare stress ossidativo o infiammazioni.

Salute del Paziente: Residui di microplastiche su protesi non perfettamente deterse possono essere ingeriti o influenzare negativamente il microbioma orale (si rammenta allegato 1 MDR 2017/745).

Schede di sicurezza dei materiali (SDS)

I vecchi pittogrammi arancioni sono stati sostituiti e non dovrebbero più essere presenti sui prodotti in commercio dopo il 1° giugno 2017. Quindi già da questa data si doveva provvedere ad acquisire le SDS nuove.

Oggi, se la scheda di sicurezza ha una data di revisione anteriore al settembre 2023, è molto probabile che non contenga informazioni dettagliate riguardanti il Regolamento microplastiche.

Se ancora non si dispone delle schede SDS, è necessario aggiornarsi e attivarsi.

 Esempio di testo da inviare al fornitore preferibilmente con mail PEC

“In riferimento al Regolamento UE 2023/2055 (Restrizione 78 REACH), si richiede di confermare se i prodotti [Nome Prodotto/Codice] contengano microparticelle di polimeri sintetici. In caso positivo, si prega di trasmettere le istruzioni aggiornate per l’uso e lo smaltimento (IFUD) atte a prevenire il rilascio di microplastiche nell’ambiente durante le fasi di lavorazione nel nostro laboratorio.”

Un consiglio: creare una cartella (fisica o digitale) chiamata “Registro REACH 78” dove conservare le email inviate ai fornitori (fanno fede in caso di controllo).

Sono un obbligo:

  • la presenza del DVR valutazione dei rischi
  • la consegna dei DPI con apposito verbale e l’utilizzo da parte di tutti gli operatori, compresi titolari/soci, di DPI idonei (in questo caso mascherina ffp2)
  • l’esposizione di apposita cartellonistica di sicurezza

Quando i lavoratori rifiutano i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il datore di lavoro deve intervenire immediatamente per garantire la sicurezza del lavoratore ma contestualmente di tutti gli altri presenti, attuando formazionesorveglianza e sanzioni disciplinari (richiamo, multa, fino al licenziamento) previste dal CCNL. È essenziale indagare le cause (scomodità, scarsa formazione, ecc.).

Quindi:

  1. Formazione mirata: Spiegare nuovamente l’importanza specifica del DPI e le conseguenze sulla salute tramite addestramento pratico. E compilare il registro formazione.
  2. Se ancora non viene recepita l’obbligatorietà*:
  3. Ammonizione verbale: per la prima mancanza lieve
  4. Ammonizione scritta: se la mancanza viene ripetuta o è più rilevante
  5. Multa: fino a un massimo di 3 ore di retribuzione
  6. Sospensione: dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
  7. Licenziamento: per casi gravissimi o recidiva reiterata

* Per ulteriori chiarimenti in merito rivolgersi a centroservizi@antlo.it

Si consiglia di esporre un cartello informativo così esemplificato:

GESTIONE MICROPLASTICHE (Reg. UE 2023/2055)

LINEE GUIDA PER LA LAVORAZIONE DI RESINE E COMPOSITI

In ottemperanza alla restrizione REACH n. 78, questo laboratorio si impegna a prevenire il rilascio di microparticelle sintetiche nell’ambiente. Seguire rigorosamente le seguenti istruzioni:

  1. FASE DI FRESATURA E RIFINITURA (A SECCO)

Indossare i dpi consegnati

Aspirazione Attiva: Non iniziare mai la sgrossatura, rifinitura, lucidatura senza aver attivato il sistema di aspirazione. Assicurarsi che l’aspiratore sia dotato di filtri ad alta efficienza e che la manutenzione sia registrata e avvisare il responsabile manutenzione qualora l’aspirazione non funzioni perfettamente.

Pulizia Superfici: Al termine della lavorazione, utilizzare un aspiratore o un panno umido. NON utilizzare aria compressa per soffiare via la polvere (disperde le microplastiche nell’aria).

  1. FASE DI LUCIDATURA (A UMIDO)

Protezione Scarichi: La lucidatura con paste o pomice su materiali plastici deve avvenire esclusivamente in postazioni dotate di vasche di decantazione o filtri per sedimenti.

Manutenzione Filtri: Pulire periodicamente i filtri dei lavandini e smaltire i fanghi di raccolta come rifiuti speciali.

  1. SMALTIMENTO RESIDUI E POLVERI

Contenitori Dedicati: Raccogliere polveri di limatura e residui solidi in contenitori rigidi, non in sacchetti di plastica.

Classificazione: Smaltire i residui secondo le indicazioni della Scheda di Sicurezza (SDS) del materiale, utilizzando il circuito dei rifiuti speciali.

Divieto Assoluto: È vietato versare residui di resina, liquidi di lavaggio o fanghi di lucidatura direttamente negli scarichi civili.

Fiorella Manente

LA TUA COLLABORAZIONE PROTEGGE L’AMBIENTE E GARANTISCE LA CONFORMITÀ DEL LABORATORIO.

Si ricorda che è obbligatoria la tracciabilità delle manutenzioni (interne o esterne) eseguite sulle attrezzature/macchine, anche per la manutenzione su impianti di aerazione e aspirazione (obbligo tracciabilità).

Il consiglio è di istituire un quaderno oppure richiedere la scheda manutenzione macchine a centroservizi@antlo.it

 

Schema d’atto e contenzioso tributario: opportunità o nuova fase dell’accertamento?

Negli ultimi anni il sistema fiscale italiano sta cercando di cambiare approccio nel rapporto tra Fisco e contribuente. L’obiettivo dichiarato è ridurre il contenzioso e favorire un dialogo preventivo prima che le controversie arrivino davanti al giudice tributario. In questo contesto si inserisce una novità importante introdotta con il Decreto Legislativo 219/2023: il cosiddetto “schema d’atto”, previsto nel nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Si tratta di uno strumento che cambia, almeno nelle intenzioni del legislatore, il modo in cui nasce un accertamento fiscale.

Lo schema d’atto, in altre parole, rappresenta  una comunicazione preliminare che l’amministrazione invia al contribuente prima di emettere un accertamento fiscale definitivo. Questa novità può avere effetti concreti anche in settori specifici dell’economia, come quello dei laboratori odontotecnici, caratterizzati da attività artigianale, forte incidenza dei costi di materiali e un rapporto professionale diretto con studi odontoiatrici.

In questa comunicazione vengono indicati:

  • i fatti contestati dall’amministrazione;
  • le norme fiscali ritenute violate;
  • il metodo utilizzato per ricostruire il reddito o l’imposta;
  • la quantificazione della maggiore imposta richiesta.

Ricevuto lo schema, il contribuente ha un periodo di tempo, normalmente 60 giorni per presentare osservazioni, chiarimenti o documenti utili a contestare le conclusioni dell’ufficio.

Solo dopo questa fase di confronto l’amministrazione potrà decidere se confermare l’accertamento, modificarlo, oppure rinunciare alla pretesa.

Il contribuente ha generalmente 60 giorni di tempo per presentare osservazioni, documenti o chiarimenti prima che l’atto definitivo venga eventualmente notificato. Per un laboratorio odontotecnico, questo momento può rappresentare un passaggio decisivo: è infatti l’occasione per spiegare le particolarità dell’attività e fornire elementi che l’amministrazione potrebbe non aver considerato.

Di fatto questo strumento ha portato  un cambiamento nella logica del sistema.

Tradizionalmente il sistema funzionava in modo piuttosto lineare: l’amministrazione svolgeva i controlli e, se riteneva di aver individuato irregolarità, notificava direttamente un avviso di accertamento. A quel punto il contribuente aveva due strade: pagare oppure impugnare l’atto davanti al giudice tributario. Con lo schema d’atto si introduce invece una fase intermedia di contraddittorio preventivo. L’idea è semplice: discutere prima della pretesa fiscale per evitare, quando possibile, una causa. Questo cambiamento si inserisce in una tendenza più ampia delle politiche fiscali europee, che puntano a rafforzare la cosiddetta “compliance collaborativa”, cioè un rapporto meno conflittuale tra contribuente e amministrazione.

Nel settore degli odontotecnici gli accertamenti fiscali possono basarsi su presunzioni, cioè su ricostruzioni indirette dei ricavi. L’amministrazione, ad esempio, può confrontare:

  • i costi sostenuti per materiali e componenti protesiche;
  • il numero di lavorazioni effettuate;
  • i ricavi dichiarati dal laboratorio.

Se emergono incongruenze, il Fisco potrebbe ipotizzare che il laboratorio abbia prodotto ricavi superiori a quelli dichiarati.

Tuttavia la realtà operativa dei laboratori odontotecnici è spesso più complessa. Alcuni lavori richiedono tempi molto diversi, altri comportano costi di materiali elevati ma margini ridotti. Inoltre, le collaborazioni con studi dentistici possono prevedere condizioni economiche particolari, sconti o lavorazioni rifatte senza costi aggiuntivi.

In questo contesto lo schema d’atto diventa uno spazio importante per chiarire queste dinamiche prima che l’accertamento diventi definitivo.

A tal proposito, non trascurabile il ruolo che possono giocare i cosiddetti “ISA”.  Anche  per i laboratori odontotecnici vengono applicati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), strumenti statistici che analizzano dati economici e contabili per attribuire a ogni attività un livello di affidabilità fiscale.

Un punteggio ISA basso non comporta automaticamente un accertamento, ma può attirare l’attenzione dell’amministrazione finanziaria e portare a controlli più approfonditi.

Nel caso dei laboratori odontotecnici, alcune anomalie ISA possono derivare da fattori come:

  • investimenti in nuove tecnologie digitali o stampanti 3D;
  • variazioni nel numero di collaborazioni con studi dentistici;
  • costi elevati per materiali innovativi o dispositivi protesici.

Questi elementi, se letti solo attraverso indicatori statistici, possono generare risultati apparentemente incoerenti. Il contraddittorio previsto dallo schema d’atto consente quindi di spiegare le ragioni economiche di tali anomalie.

Per i titolari di laboratorio odontotecnico, lo schema d’atto può rappresentare una opportunità di dialogo con l’amministrazione finanziaria prima che si apra una vera e propria controversia tributaria.

Prima di tutto permette di conoscere in anticipo le contestazioni del Fisco. In passato, infatti, il contribuente scopriva l’accertamento solo al momento della notifica dell’atto definitivo, quando la procedura era ormai conclusa.

Con lo schema d’atto, invece, è possibile:

  • spiegare eventuali errori o incomprensioni;
  • produrre documenti che l’ufficio non aveva considerato;
  • chiarire situazioni fiscali complesse.

In alcuni casi questo confronto può portare a ridurre o eliminare l’accertamento, evitando così l’avvio di una lunga e costosa controversia.

Un altro aspetto positivo è la maggiore trasparenza: l’amministrazione è tenuta a motivare in modo più dettagliato le proprie contestazioni.

Non mancano tuttavia alcune perplessità. Alcuni osservatori temono che lo schema d’atto possa trasformarsi in una semplice formalità procedurale, senza un vero confronto tra le parti.

Se l’amministrazione si limitasse a inviare la bozza dell’accertamento senza una reale apertura alle osservazioni del contribuente, il rischio sarebbe quello di aggiungere un passaggio burocratico senza incidere davvero sul numero delle controversie.

Un’altra questione riguarda il comportamento del contribuente: non sempre è facile capire se convenga intervenire subito nella fase di contraddittorio oppure attendere l’eventuale processo tributario.

Difatti una delle conseguenze meno evidenti dell’introduzione dello schema d’atto riguarda i tempi e le modalità con cui il contribuente può difendersi.

In passato, quando veniva notificato un avviso di accertamento, il contribuente poteva chiedere l’avvio dell’accertamento con adesione, previsto dal Decreto Legislativo 218/1997. Questa procedura permetteva di aprire un confronto con l’amministrazione finanziaria e, in caso di accordo, di chiudere la controversia con sanzioni ridotte.

Con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 219/2023, però, il legislatore ha rafforzato il principio del contraddittorio preventivo nello Statuto dei diritti del contribuente. Di conseguenza, una parte del confronto tra contribuente e amministrazione avviene prima dell’accertamento, proprio attraverso lo schema d’atto.

Questo significa che la fase iniziale diventa molto più importante: è in quel momento che il contribuente può presentare documenti, spiegazioni e chiarimenti che potrebbero modificare o ridurre la contestazione.

Per questo motivo, una volta notificato l’accertamento definitivo, i tempi e gli spazi per il confronto tramite accertamento con adesione risultano più limitati rispetto al passato.

In altre parole, la strategia difensiva si sposta in avanti nel tempo: non più solo dopo l’accertamento, ma già nella fase preliminare dello schema d’atto.

Per attività artigianali e tecniche come i laboratori odontotecnici, questo passaggio può essere particolarmente rilevante. Molti accertamenti, infatti, si basano su ricostruzioni presuntive o su indicatori statistici come gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Proprio nella fase dello schema d’atto diventa quindi possibile chiarire anomalie nei dati, spiegare i costi dei materiali protesici o le particolarità delle lavorazioni.

Agire tempestivamente in questa fase può fare la differenza tra un confronto che si risolve prima del contenzioso e una controversia che arriva davanti al giudice tributario.

Dott. Angelo Parente

Nonostante queste incertezze, lo schema d’atto rappresenta un segnale importante di cambiamento. Il sistema fiscale italiano, storicamente caratterizzato da un elevato numero di liti tributarie, sta cercando di spostare il confronto prima del processo, favorendo il dialogo e la prevenzione delle controversie.

Molto dipenderà dall’applicazione concreta dello strumento: dalla disponibilità degli uffici ad ascoltare le ragioni dei contribuenti e dalla capacità di questi ultimi di utilizzare il contraddittorio in modo efficace.

La domanda, quindi, resta aperta: lo schema d’atto diventerà davvero un’occasione di confronto e trasparenza, oppure sarà semplicemente una nuova fase dell’accertamento fiscale?

Solo la pratica dei prossimi anni potrà dare una risposta definitiva.

 

 

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