ANTLO ON LINE NUMERO 3 - Antlo

Uniti si vincono le grandi battaglie.

Un bilancio delle attività e le prossime sfide di ANTLO.

A cura di Michele Di Maio

Presidente ANTLO Michele Di Maio

Settembre, si sa, è il mese delle ripartenze, dei primi bilanci dell’anno e dello sguardo rivolto ai nuovi progetti. E così anche noi, affacciati alla finestra di quest’ultimo scorcio dell’anno, possiamo guardare, con soddisfazione, agli eventi già svolti e, con entusiasmo, al lavoro e agli appuntamenti che ci attendono.

Facendo della “programmazione”, come dicevamo a giugno, la nostra parola d’ordine, stiamo capitalizzando l’esperienza maturata nelle attività congressuali e culturali svolte da ANTLO all’inizio dell’anno per garantire ai nostri associati un’offerta formativa sempre più ricca e fruibile, calibrata sulle esigenze dei partecipanti anche in funzione delle diversità territoriali.

Il successo del Congresso Sud organizzato a Palermo da ANTLO Sicilia a febbraio ci ha suggerito un nuovo format che ottimizza la partecipazione ai workshop aziendali e su cui stiamo costruendo molti dei prossimi eventi per aggiornare al meglio la nostra platea sulle novità tecnologiche e sui materiali e consolidare la sinergia con le aziende che ci sostengono. Dal convegno di Padova, promosso a marzo da ANTLO Nord Est e arricchito dalla sezione ortodontica, si sono già dipanati i fili di alcuni tra i maggiori eventi che realizzeremo nel 2026 e che allo stato sono già ben delineati. Inoltre, dopo la giornata culturale Nuovi paradigmi in estetica dentale organizzata lo scorso giugno a Mantova da ANTLO Lombardia, abbiamo rivitalizzato la platea dei nostri iscritti in una regione dove, a fronte di una costante e soddisfacente erogazione dei nostri servizi di assistenza, avevamo registrato un feedback meno brillante nella partecipazione agli eventi formativi.

Del resto proprio il nostro Centro di Assistenza, con il suo team di professionisti esperti nei più diversi settori, continua a fare di ANTLO un interlocutore serio e prezioso per la nostra categoria, in grado di affiancare anche gli odontotecnici non iscritti nelle complessità e criticità dell’attività professionale, offrendo supporto nella semplificazione burocratica, nell’aggiornamento delle normative professionali e ambientali, nelle questioni legali, assicurative, commerciali. Un lavoro costante, quotidiano e fondamentale, condotto egregiamente e senza clamori per creare le migliori condizioni per lo svolgimento della professione.

ANTLO si conferma anche come un punto di riferimento nel panorama del dentale italiano con una puntuale presenza nelle principali fiere e una sempre più vivace collaborazione con le principali aziende del settore. Così come crescono di pari passo le partnership con le altre associazioni e in particolare con alcune delle principali sigle dell’odontoiatria, nella ferma convinzione che, per realizzare la nostra mission di valorizzazione della figura dell’odontotecnico, sia fondamentale consolidare l’alleanza con quella del clinico. Entrambi sono i pilastri di un team che, nella specificità dei ruoli, ha come obiettivo unitario la salute e il benessere del paziente. In tal senso stiamo lavorando a una campagna di sensibilizzazione e di informazione rivolta ai pazienti non solo per illustrare loro le caratteristiche della nostra figura professionale ma anche quelle dei dispositivi che fabbrichiamo, dei materiali e delle tecniche impiegate secondo le severe normative europee vigenti che non transigono sulla sicurezza e la salute dei pazienti stessi.

Si tratta di una rivoluzione culturale che non può essere attuata che in collaborazione con i clinici anche per contrastare il fenomeno del cosiddetto “turismo dentale”. Una trappola in cui cadono pazienti che, ingannati dalla chimera di interventi a basso costo, spesso si ritrovano in bocca dispositivi realizzati in Paesi dove le normative sono molto più blande o addirittura inesistenti e prodotti con modalità e materiali che spesso mettono seriamente a rischio la salute.

Nel frattempo continuiamo a impegnarci al tavolo di concertazione politico-sindacale per la sacrosanta battaglia del riconoscimento del profilo sanitario della nostra professione, sfidando con pazienza adamantina i tempi della politica, la fatica della ricerca di interlocutori che sappiano recepire le nostre istanze, spesso lavorando in silenzio e a fari spenti.

A breve, poi, inaugureremo il nostro nuovo sito con una veste ottimizzata per agevolare gli utenti nella rapida ricerca dei contenuti e nella consultazione anche attraverso lo smartphone. Anche questo è stato un lavoro impegnativo dal momento che sono stati recuperati tutti i contenuti del vecchio sito per non perdere nulla del patrimonio della nostra lunga storia associativa.

In questo panorama ricco di fermenti mi piace lanciare a tutti un grande invito alla partecipazione. Lo rivolgo a nostri associati e anche ai colleghi non iscritti perché stiamo lottando per diritti fondamentali della nostra categoria, che inspiegabilmente non ci sono stati ancora riconosciuti, e per le nuove generazioni di odontotecnici. Ma mi rivolgo anche alle associazioni per la prosecuzione di un dialogo e di una collaborazione costante, centrata su tanti obiettivi comuni che sono il vero collante delle grandi battaglie. Non solo una stretta di mano e una fotografia alla fine di un evento ma un “sentire comune” che faccia convergere gli sforzi, al di là di idee e interessi di parte che per loro natura non possono incidere significativamente sui nostri settori e in generale sulla società. Perché, parafrasando Ezra Pound, se il pensare divide, è solo il sentire che unisce.

 

In cammino verso il riconoscimento del profilo sanitario.

Un disegno di legge del Cdm del 4 settembre lascia intravedere la ripresa dell’iter.

Il cammino verso l’agognato riconoscimento del profilo sanitario per la professione di odontotecnico continua, sia pur lentamente, ad avanzare.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 settembre sono stati varati, tra gli altri, tre disegni di legge di cui uno riguardante proprio il riordino delle professioni sanitarie. «Il testo» – si legge nella nota del Cdm – «approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d’urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure. Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie». Nella controluce dei criteri adottati – che dovranno tradursi entro il 2026 in decreto legislativo – si intravede una possibile accelerazione dell’iter del riconoscimento istituzionale dell’odontotecnico come professionista sanitario. È quanto auspichiamo dopo le tante battaglie combattute da ANTLO in più di un ventennio. Battaglie che raccontano di un percorso accidentato e non privo di battute d’arresto, ma che negli ultimi mesi è approdato a un’interlocuzione significativa con il mondo istituzionale. Da un po’ di tempo, insomma, nonostante le apparenze, si parla molto di noi nei cosiddetti “piani alti…

Nel corso dell’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, la scorsa primavera, e poi del convegno di Confcommercio Professioni di giugno, sempre alla Camera, oltre che in altre sedi politiche e istituzionali, ANTLO ha ribadito fortemente la comprovata legittimità del riconoscimento dell’odontotecnico come professionista sanitario. Oggi, come si ricorderà, siamo forti della sentenza del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2024 che rovesciando simmetricamente un pronunciamento del TAR del Lazio del 2022, ha chiarito che non esiste sovrapposizione tra la figura del clinico e quella dell’odontotecnico e ha dichiarato inadeguato l’inquadramento giuridico dell’odontotecnica come «arte ausiliaria della professione medica» prevista dall’ancora vigente Regio Decreto 1334 del 1928.

Le nostre richieste – già depositate in Commissione Affari Sociali alla vigilia dell’indagine conoscitiva per il riordino delle professioni sanitarie – anche alla luce della straordinaria evoluzione tecnologico-digitale che ha investito il nostro comparto, sono legittime, chiare e corroborate giuridicamente: riconoscimento dell’odontotecnico come professionista sanitario; istituzione di un albo professionale; creazione di adeguati percorsi formativi universitari in linea con i nuovi standard qualitativi e le direttive europee.

L’odontotecnico non fabbrica dei semplici “manufatti” ma «dispositivi medici su misura per pazienti odontoiatrici» e quindi mette l’odontoiatra in condizione di fornire al suo paziente una cura ottimale.

La costruzione di un tale dispositivo medico su misura richiede oggi delle competenze scientifiche, anatomiche e tecniche importanti che vanno garantite attraverso l’istituzione di una formazione universitaria. È un dato di fatto che, durante la pianificazione e la costruzione del dispositivo medico su misura, la stretta collaborazione tra il clinico e l’odontotecnico, nel rispetto delle specificità dei due ruoli, sia la chiave per garantire il successo di una protesi dentale ovvero di un dispositivo che sostituisce e ripristina la funzione masticatoria perduta o compromessa. Chi riceve la protesi è dunque un paziente di cui va accolto il bisogno di cura e tutela della salute del cavo orale e della salute e del benessere tout court.

In quest’ottica stride maggiormente il paradosso di un professionista della salute – quale peraltro l’odontotecnico è già riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla contrattualistica sanitaria – appiattito sul ruolo di un artigiano mero esecutore di una commessa. La gestione di un’attività artigiana rientra, senza avere carattere di esclusività né di contraddizione, nell’esercizio di quella che è a tutti gli effetti una professione sanitaria.

In un panorama così complesso e in continua evoluzione ANTLO non smetterà mai di farsi carico delle rivendicazioni degli odontotecnici e non può che rinnovare un forte appello all’unità del comparto e delle associazioni di categoria per vedere riconosciuta una dignità professionale ampiamente conquistata sul campo ma negata dalle paludi burocratiche del Paese.

Lo deve agli odontotecnici di oggi e soprattutto a quelli di domani.

 

Il congresso regionale di ANTLO Campania al Towers Hotel di Castellammare

Odontotirrenia 2025, un successo trasversale.

Alto gradimento di clinici, odontotecnici e nuove leve del settore.

Sette puntuali relazioni scientifiche, nove tavoli tecnici, una vivace presenza di giovani, una location mozzafiato e il ricordo di un amico prezioso.

Questi gli ingredienti del successo di Odontotirrenia 2025, l’evento di punta di ANTLO Campania, che si è svolto il 26 e il 27 settembre a Castellammare di Stabia in quella che negli anni ne è diventata la casa, ovvero la suggestiva cornice del Towers Hotel.

«Vedere una sala congressi gremita» – ha sottolineato Domenico Citarella, presidente di ANTLO Campania ad apertura del congresso – «è il più bel riconoscimento del lavoro messo in campo per l’organizzazione di questo evento, reso possibile dall’impegno di tanti amici, soci e aziende partner, che ringrazio». Ma il ringraziamento più intenso è stato quello espresso nel ricordo, alla presenza dei familiari, di Lello Masci – dirigente e relatore ANTLO scomparso a dicembre – per una vita spesa per l’odontotecnica e una politica al servizio della categoria. Poi, non senza emozione, è arrivato il saluto del Presidente Nazionale Michele Di Maio: «È giusto e bello in una vita associativa condividere anche questi momenti. Oggi voglio salutare, tra gli altri, i tanti colleghi arrivati qui a Castellammare dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Sicilia, dalle Marche, dal Piemonte». Dopo, l’invito del Presidente alla platea a partecipare al prossimo evento in Campania, il Tecnodental Mediterraneo al Centro Orafo Il Tarì di Marcianise il 7 e l’8 novembre.

Gli interventi

A fare da apripista ai lavori propriamente congressuali, secondo un ormai consolidato format, la sessione “young” (vedi interviste in pagina) affidata a due giovani relatori, gli odontotecnici Luigi Bongiorno e Angelo Pustorino. Il convegno, guidato dai chairmen Luca Ruggiero (segretario culturale Campania), Fabio Sarpone e Salvatore Marono, è proseguito, tra lo stesso pomeriggio del 26 e la mattina del 27, articolando da ulteriori prospettive la riflessione sulla riabilitazione protesica nell’edentulia e sulla digitalizzazione odontotecnica già avviata dai relatori young, nonché sull’impiego di nuovi materiali con particolare riferimento alla zirconia.

La parabola ascendente della protesi totale, dalle tradizionali tecniche analogiche alle nuove possibilità del futuro, è stata al centro dell’intervento dell’odontotecnico Luigi Vitale mentre il collega Franco Fares si è concentrato sulla transizione digitale nella protesi totale mobile con lo sguardo rivolto alla terapia implantare. L’odontotecnico Angelo Gallocchio ha invece guidato la platea alla scoperta delle potenzialità di un materiale di impiego diffuso come la zirconia che però si presenta in diverse tipologie, esplorate con accuratezza. In linea con la visione moderna del rapporto clinico-odontotecnico come alleanza terapeutica e lavoro in team, non sono mancate le relazioni tenute in coppia da un odontoiatra e un odontotecnico. La prima, nel pomeriggio del 26, formata dal dottor Federico Narducci e dal Maestro Gennaro Narducci, ha ricostruito il percorso professionale e la ricerca di nuovi materiali che hanno condotto all’uso della zirconia e alla costruzione di dispositivi più efficienti sul piano della biocompatibilità e dell’estetica. La seconda coppia, formata dal dottor Francescantonio Polito e dall’odontotecnico Fabio Mazzari, nel corso della matinée del 27, ha illustrato il suo protocollo di doppia riabilitazione full-arch che riunisce tutti gli step del trattamento in un unico flusso digitale.

Il pubblico

Nell’evento si è registrato un feedback positivo in termini di attenzione, partecipazione e gradimento da parte di un pubblico che, grazie alla presenza di giovani professionisti e degli studenti di alcuni istituti professionali delle provincie vicine, si è distinto per un’età inferiore a quella media di eventi similari. Un risultato importante messo a segno da Odontotirrenia 2025 e già anticipato dalla vivace platea che, ad apertura della kermesse, ha seguito i nove tavoli tecnici a cura degli stakeholder aziendali, peraltro presenti con una variegata offerta espositiva.

«I tavoli tecnici sono stati una bellissima iniziativa precongressuale» – conferma Alessandro Di Paola, odontotecnico di Roma che tra l’altro ha scelto di spendere il giorno del suo trentesimo compleanno partecipando all’evento – «Mi sono ritrovato negli argomenti esposti, che attuo quotidianamente nella mia pratica ma su cui, qui, ho potuto confrontarmi con altri colleghi. Odontotirrenia è un’ottima occasione per fare gruppo e sentirci parte di una categoria che in questo momento storico ha bisogno di essere coesa. Ed è un ottimo spunto di crescita soprattutto per chi si trova ancora nella transizione dall’analogico al digitale».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vincenzo Tortoriello, odontotecnico di Castellammare di Stabia: «Sono molto soddisfatto di aver partecipato a tre tavoli tecnici. I contenuti, che ho trovato molto intensi, rientrano nella mia attività quotidiana ma adesso mi sento ancor più motivato nel mio lavoro. E come sempre mi è piaciuta l’accoglienza che ho trovato». Tra il pubblico naturalmente anche clinici, sia giovani che d’esperienza. «Odontotirrenia» – ci dice il dottor Fausto Dolano Portella di Caivano – «è ormai un riferimento per il Sud, sia per la forza dei contenuti che per la location, a conferma della qualità organizzativa. Ho riscontrato una grande professionalità ai tavoli tecnici gestiti efficacemente da docenti anche esterni e una buona partecipazione. E ho ascoltato delle interessanti relazioni “combinate” tra il clinico e l’odontotecnico. L’odontotecnico è una figura importante la cui presenza spesso è necessaria in studio per esaminare le caratteristiche del caso e soddisfare le aspettative del paziente. E anche per raggiungere con precisione il risultato estetico finale che di solito è ciò che vede il paziente. Quello che non sempre sa invece è che ogni combinazione e ogni passaggio operativo comporta una serie di possibilità di errore che si devono limitare al massimo».

Sessione young, la parola ai giovani.

Gli interventi di Bongiorno e Pustorino.

Attraverso la sessione “young” Odontotirrenia si arricchisce di temi e linguaggi più accattivanti per i giovani odontotecnici e per quelli (si spera!) del futuro e dispone di un termometro dello stato della categoria. In questa edizione 2025 hanno partecipato come relatori il calabrese Luigi Bongiorno e il napoletano Angelo Pustorino, rispettivamente di 32 e 31 anni.

Bongiorno ha affrontato il tema della protesi mobile totale nel paziente edentulo. Un tema in un certo senso “tradizionale” ma che sposa il principio dell’odontotecnica moderna di sintonizzarsi sempre più sui bisogni complessivi della popolazione sanitaria. «Nonostante siamo in un’epoca in cui le soluzioni implantari si stiano diffondendo progressivamente» – spiega – «la protesi totale mobile rimane un tipo di riabilitazione protesica importante per una popolazione soggetta a un graduale invecchiamento, ma anche a un impoverimento economico. I pazienti anziani destinatari di questo dispositivo hanno oggi caratteristiche ed esigenze diverse dal passato. Se prima il bisogno principale era quello di avere un dispositivo che garantisse unicamente la funzione masticatoria, oggi conta molto l’estetica».

«Anche la protesi totale, che è forse la riabilitazione più complessa, ha avuto un’evoluzione. Oggi disponiamo di molti software CAD che ci danno la possibilità di duplicare quelle che magari sono vecchie protesi per partire con la progettazione di nuove. Naturalmente noi non abbiamo un approccio diretto con il paziente, ci vengono solo fornite delle impronte, per cui la soluzione migliore è confrontarsi con il clinico e farsi dare tutto quello che è necessario per una corretta replicazione. Io chiedo spesso delle fotografie del volto per poterlo studiare» – continua il giovane professionista, grato ad ANTLO per aver avuto la possibilità di illustrare il suo lavoro. «Ben venga un format che dà spazio ai giovani. Molti appena diplomati abbandonano l’odontotecnica perché non hanno gratificazioni e possibilità. È una professione che sta invecchiando e sarà così finché non rientrerà come altre nell’ambito delle professioni sanitarie».

Intanto, a dispetto del mancato riconoscimento, l’odontotecnica ha conosciuto una straordinaria accelerazione tecnologica grazie all’evoluzione digitale, argomento, questo al centro della relazione di Angelo Pustorino. «La digitalizzazione offre tantissimi vantaggi oggi ma è importante lo strumento con cui viene presa l’impronta primaria. Esistono scanner molto performanti che limitano gli errori» – spiega Pustorino – «Forse nel digitale il problema più comune è sulle chiusure sui monconi naturali ma i vantaggi della digitalizzazione superano senz’altro gli svantaggi.

Credo comunque che passare sempre per l’analogico sia fondamentale per il successo del lavoro finale in digitale. Del resto appartengo alla generazione a cavallo tra il full digital e l’analogico». In sala i giovani presenti sono sembrati molto interessati all’argomento… «Sono contento di averli in qualche modo attratti. Il futuro sarà completamente digitale e l’analogico è destinato a finire. Naturalmente i più giovani sono avvantaggiati per la maggiore familiarità con il digitale».

Questo sarà il futuro della categoria secondo Pustorino. Ma il presente? «Per ora siamo una categoria confinata in un ruolo secondario. Soprattutto al sud l’odontotecnico non sempre è valorizzato. Ma, anche se allo stato noi possiamo basarci solo su un diploma professionale e non su un titolo universitario, siamo dei professionisti che per produrre un dispositivo medico a regola d’arte spendono intelletto e precisione, affrontando anche sacrifici economici».

L’evento di ANTLO NORD OVEST a Torino l’8 novembre.

Memorial per il professor Pietro Bracco.

Mario Miceli: «Un’occasione preziosa per l’orto-odontotecnica».

È stato uno dei padri dell’ortodonzia in Italia. Al professor Pietro Bracco, fondatore e direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Torino, l’8 novembre sarà dedicata una giornata di studi presso la Dental School del capoluogo piemontese. L’evento è organizzato da ANTLO NORD-OVEST e patrocinato dalla SUSO, sindacato di categoria degli ortognatodontisti nato per iniziativa dello stesso Bracco, insieme all’Università di Torino, al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, all’AIOI (Academia Internacional de Odontologia Integral Italia), all’AIOT (Accademia Italiana Ortodonzia Tecnica) e all’OR-TEC (Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani).

«Pietro Bracco è stato una figura di spicco nel panorama ortodontico internazionale tanto da aver dato vita alla cosiddetta Scuola di Torino ispirata al principio dell’armonia della funzione e nota in tutto il mondo» – ricorda Mario Miceli, responsabile nazionale Ortho-ANTLO che di Bracco è stato allievo e collaboratore.

Nel corso del Memorial Professor Pietro Bracco, dopo il ricordo affettuoso di familiari, colleghi e allievi, rivivranno importanti aspetti del magistero scientifico dell’illustre clinico. «Tra i relatori avremo la professoressa Maria Grazia Piancino, una delle sue più affermate allieve che illustrerà il lascito del professore in ambito scientifico-accademico, facendo il punto sui risultati della ricerca dell’Università di Torino e sull’attualità della diagnosi e terapia funzionalizzante» – spiega Miceli – «Ci saranno inoltre i contributi della dottoressa Rosa Maria Laponte, in merito alla riabilitazione linguale con l’utilizzo delle placche funzionalizzanti di Bracco, del dottor Paolo Loreti, sulla terapia ortopedica con l’impiego delle apparecchiature extraorali della Scuola di Torino, e del dottor Antonino Castiglia che illustrerà l’efficacia delle placche funzionalizzanti Cervera-Bracco».

Il fil rouge delle relazioni dei clinici sarà dunque l’individuazione e la comprensione dei principi della scuola di Bracco mentre al parterre di odontotecnici, in particolare al maestro Roberto Giammarini e allo stesso Mario Miceli, toccherà il compito di introdurre il pubblico nel momento della costruzione dei dispositivi che Bracco ha ideato secondo quei medesimi principi.

Giammarini si occuperà delle fasi di laboratorio e delle peculiarità tecniche della placca funzionale Cervera Bracco, un dispositivo apparentemente semplice nella sua realizzazione ma che invece richiede l’applicazione di protocolli ben definiti anche sul piano sequenziale, mostrando come la modellazione dei componenti in filo e la forma delle resine siano gli elementi fondamentali per creare un apparecchio efficiente e confortevole. Miceli – chairman del convegno insieme ai correlatori Alessandro Genchi e Paolo Mola – nel suo intervento conclusivo presenterà le caratteristiche e le modalità di costruzione del PFB, la placca funzionalizzante a bite posteriori di Bracco.

«Questo evento» – dichiara ancora Miceli – «suggella una significativa interlocuzione di ANTLO con l’Università e avrà una platea di clinici oltre che di odontotecnici, rappresentando soprattutto per questi ultimi un’occasione preziosa. Avere ben chiaro come funziona un dispositivo nella bocca, infatti, insegna a costruirlo in maniera soddisfacente, anche con specifici e sottili accorgimenti per consentirne la precisa funzione. Il professor Bracco, insieme al professor Ennio Giannì, è stato tra i primi a valorizzare e stimolare l’odontotecnica insegnando agli odontotecnici come realizzare questi apparecchi. Nella sua visione armonica lui – che non parlava mai solo di ortodonzia, piuttosto di ortognatodonzia correlandola sempre alla funzione – ha compreso subito il valore dell’alleanza tra il clinico e l’odontotecnico per garantire la salute del paziente. Un’ alleanza che, come sappiamo, è uno dei mantra della nostra Associazione».

E proprio la ricezione da parte dell’odontotecnica della lezione di Bracco, fatta anche della garanzia di metodi e materiali sicuri e della priorità assoluta della salute del paziente, pone al settore una nuova sfida: il riconoscimento, cioè, di una ulteriore specializzazione per l’odontotecnico che si occupa di apparecchi ortodontici. «All’odontotecnico» – rilancia Miceli – «dovrebbe essere riconosciuto prima il profilo di professionista sanitario per il quale ANTLO si sta battendo strenuamente da anni e, all’interno di questo, dovrebbero essere istituite delle specializzazioni. L’ortodonzia è sicuramente la più complessa perché è estremamente ampia e si va a intrecciare con la gnatologia. Ad oggi si possono registrare tentativi in ambito accademico di istituire corsi e scuole di specializzazione come la Scuola di Specializzazione in Tecnica Ortodontica di Bologna creata dal professor Daniele Francioli, di cui mi onoro di far parte, e il Corso di Specializzazione in Tecnica Ortodontica dell’Università di Roma Tor Vergata, diretto dalla professoressa Paola Cozza e dal maestro Ciro Pisano. Sicuramente gli orto-odontotecnici, come del resto tutta la categoria, meritano una maggiore attenzione istituzionale.

E ANTLO è pronta a fare la sua parte. Nell’ambito dell’orto-odontotecnica siamo impegnati a promuovere eventi mirati ogni anno e già abbiamo acceso i motori per il prossimo evento nazionale di Padova a fine febbraio, organizzato da ANTLO NORD-EST, dove avremo sia la sessione protesica che quella ortodontica con illustri relatori come Arturo Fortini, Fabio Arnò e la Dott.ssa Rossella Maverna; e poi per l’International ANTLO Meeting di ottobre 2026 ad Arezzo dove, in un appuntamento di caratura internazionale, ci sarà ampio spazio anche per l’ortodonzia».

La sicurezza nel laboratorio odontotecnico:

Obblighi del datore di lavoro-società-delega delle funzioni-responsabilità dei soci.

A cura di Gianfranco Manzo – Avvocato del Foro di Salerno

 

Avv. Gianfranco Manzo

L’argomento della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è spesso oggetto di richieste di chiarimenti anche da parte del Centro Servizi ANTLO, ed in questa sede si cercherà di approfondire la non banale tematica della corretta individuazione della figura del datore di lavoro ai fini dell’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008, che può generare incertezze specialmente quando il datore di lavoro è una società; quindi si procederà con un sintetico focus sulla disamina delle potenziali responsabilità in caso di attribuzione di poteri gestionali ed organizzativi in capo a soggetti specifici, oltre che all’istituto della delega di funzioni ex art.16, D.lgs. 81/2008.

IL DATORE DI LAVORO NEL D.LGS 81/2008

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all’art.1, co.2, lett. b), fra l’altro, contiene la definizione di “datore di lavoro” ed identificato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

In estrema sintesi, ai sensi del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro per garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori (sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati), deve porre in essere una serie di atti ed attività (veri e propri doveri), al fine di individuare e circoscrivere la valutazione dei rischi dell’attività lavorativa esercitata, provvedere all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed infine, farsi carico della formazione e dell’informazione dei lavoratori.

Si tenga presente che in generale, il datore di lavoro deve garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, fornendo attrezzature e dispositivi di protezione adeguati (marcati CE), organizzando il lavoro in modo sicuro e adottando misure per la prevenzione incendi e l’eventuale evacuazione dai luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/08, il dovere di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – deve essere inteso come dovere accertare tutti i pericoli presenti in azienda e di redigere il documento che li descrive e indica le misure di prevenzione e protezione adottate; il dovere di provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – tende invece all’individuazione di un soggetto che ha il compito di supportare il datore di lavoro nella gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, con la precisazione che si tratta di compiti che non possono essere trasferiti da parte del datore di lavoro nei confronti di altri soggetti, nemmeno tramite l’istituto della delega.

La migliore dottrina e i più autorevoli studiosi che si sono dedicati allo studio della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro hanno avuto modo di evidenziare che “Il sistema prevenzionistico, come è noto, è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale”1, e fra questi soggetti si annoverano, in primo luogo il datore il lavoro, oltre che poi il dirigente ed il preposto, ma per queste ultime due figure “occorre tener conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e, dall’altro, del ruolo di vigilanza e controllo” trattandosi di “soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono”2.

La menzionata dottrina evidenzia in proposito che “l’analisi dei ruoli e delle responsabilità di cui si parla viene tematizzata tradizionalmente entro la categoria giuridica della posizione di garanzia”3.

Quindi è evidente che nel “piccolo laboratorio” (composto dal titolare e da uno o due collaboratori), la figura del datore di lavoro tende a identificarsi con quella del titolare del laboratorio, con ogni conseguenza in ordine all’applicazione del D.lgs. 81/08 di cui è responsabile il suddetto titolare del laboratorio.

LE TIPOLOGIE DI DATORE DI LAVORO: DAL DATORE DI LAVORO IN SENSO PREVENZIONALE AL DATORE DI LAVORO DI FATTO

Il discorso si complica quando l’impresa odontotecnica non è di piccole dimensioni e si caratterizza per un’organizzazione più o meno complessa dei compiti e delle funzioni svolte dai vari prestatori di lavoro presenti in organigramma, con importanti riflessi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Gli approfondimenti condotti in materia hanno anche posto in luce che “La Cassazione, nel solco di una univoca giurisprudenza sul punto (cfr., tra le altre, Cass. Pen., sez. 4, sent. 05/12/2003, n. 49819), conferma, da ultimo con Cass. Pen., sez. 4, sent. 03.02.2011, n. 4106, che la definizione normativa di datore di lavoro consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico, da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. È evidente, precisa la Suprema Corte, che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali; ne consegue, pertanto, che egli sarà qualificabile come datore di lavoro ai fin della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate per effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge solo entro quei limiti mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili”, specificando che “La giurisprudenza è univoca nel ritenere che la definizione di datore di lavoro adottata dal d.lgs. n. 81/2008, in linea di continuità rispetto al d.lgs. n. 626/1994, non solo confermi una nozione ampia di datore di lavoro << prevenzionale >>, da intendersi sia in senso formale, che sostanziale; ma che, con l’avverbio << comunque >>, abbia inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale, che deve essere, pertanto, in ogni caso rispettato e che prevale quando vi sia discordanza tra la situazione formale e quella reale. Specie nelle aziende di grandi dimensioni è frequente, infatti, il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincida con quello in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest’ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilità prevenzionali.

Tale preminenza, del resto, è in linea con il principio di effettività affermato in giurisprudenza per scongiurare forme improprie d’imputazione di responsabilità in capo a chi datore di lavoro lo sia solo formalmente, in quanto parte contrattuale, ma non anche sostanzialmente, perché privo delle necessarie prerogative e che il d.lgs. n. 81/2008 ha codificato nell’art. 299. Nel contesto della salute e sicurezza, infatti, il principio di effettività risponde ad una esigenza di imporre che gli obblighi datoriali possano gravare, oltre che sul titolare formale, anche su chi abbia in concreto la responsabilità dell’organizzazione produttiva, senza che in capo a quest’ultimo risulti costituito ex lege alcun rapporto con i beneficiari della tutela. Pertanto, è << garante di fatto >> colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente poteri tipici, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299, d.lgs. n. 81/2008, la correlata posizione di garanzia (Cass. Pen., sez. 4, sent. 01.07.2016, n. 27056). In alcune sue recenti pronunce, la giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, comunque, l’individuazione di un datore di lavoro << formale >> non si pone in contrapposizione con l’eventuale esistenza anche di un datore di lavoro di fatto, atteso che, in materia prevenzionistica, il legislatore ha espressamente previsto che il datore di lavoro, titolare degli obblighi prevenzionistici, vada individuato sia in colui che risulta parte in senso formale del contratto di lavoro, sia nel soggetto che di fatto assume i poteri tipici della figura datoriale (v. artt. 2, lett. b) e 299, d.lgs. n. 81/2008), giungendo così a ritenere infondate le doglianze di chi affermava che la presenza di un datore di lavoro formale valesse ex se ad escludere la responsabilità in capo a chi tale ruolo lo avesse assunto in concreto (Cass. Pen., sez. 4, sent. 16.02.2015, n. 6723)”4.

Ad esempio, “la Cassazione (Cass. Pen., sez. 4, sent. 11.11.2014, n. 46437), confermando la sentenza di condanna a carico di due coniugi (l’una, in qualità di rappresentante legale della ditta per conto della quale lavorava l’operario deceduto, e l’altro, nella qualità di datore di lavoro di fatto), per aver entrambi omesso di vigilare e di pretendere che il lavoratore utilizzasse i presidi antinfortunistici, ha ribadito che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia … la Suprema Corte ha ribadito che l’asserita gestione di fatto della società da parte del coniuge della legale rappresentante non possa valere come esonero di responsabilità della medesima, sottolineando che la previsione di cui all’art. 299, d.lgs. n. 81/2008 ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Ne deriva che la codificazione della c.d. << clausola di equivalenza >> avvenuta con il predetto d.lgs. n. 81/2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all’introduzione del citato articolo, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale”5.

Pertanto, risulta evidente che può essere chiamato a rispondere della violazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 anche il datore di lavoro “di fatto”, che è un’ipotesi concreta non del tutto trascurabile, specialmente in alcune “particolari” realtà territoriali.

LA “VARIEGATA” FORMA D’IMPRESA DEL DATORE DI LAVORO

Nel caso di Imprenditore individuale, il soggetto titolare della ditta (nome commerciale dell’impresa) coincide con il datore di lavoro, sia sotto il profilo giuslavoristico e sia sotto il profilo prevenzionale, e quindi anche per l’applicazione della normativa ex D.lgs. 81/2008 (cfr. Cass. Pen., sez. 3, sent. 28.07.2016, n. 33038).

Diversamente, nel caso delle “società di persone, l’obbligo di adottare le misure di prevenzione grava su ciascun socio, sempre che non sia stata conferita apposita delega a persona qualificata”6 , con tutti i limiti che l’istituto della delega comporta e che esamineremo in seguito.

Specificamente, nel caso di un laboratorio odontotecnico organizzato nelle forme della società di persone, come società semplice, società in accomandita semplice e società in nome collettivo, l’applicazione della normativa prevenzionale ex D.lgs. 81/2008 grava e graverà su tutti i soggetti formalmente e sostanzialmente amministratori della società.

Pertanto potrebbe essere chiamato a rispondere della violazione della normativa ex D.lgs. 81/2008 esclusivamente il socio accomandatario della s.a.s., cioè quel socio che in via esclusiva ha gestito e gestisce la società, mentre per quanto riguarda la posizione del il socio accomandante (che effettivamente si sia limitato ad effettuare solo un mero investimento nel capitale sociale della s.a.s.), non sarà possibile imputargli anche la veste di “datore di lavoro” purché egli non si sia mai effettivamente ingerito di fatto nella gestione della società in accomandita semplice.

Il discorso può diventare più articolato per le società di capitali, soprattutto in relazione alle loro dimensioni e capacità economiche, nonché al numero di dipendenti, ed in generale, al loro più o meno complesso organigramma aziendale e distribuzione dei ruoli e delle funzioni.

Dato di partenza ineludibile è che, in generale, nelle società di capitali, il datore di lavoro, responsabile della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, è individuato nei vertici societari, ovvero nel Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e, in particolare, nel suo Presidente.

Questo perché il C.d.A., e quindi il suo Presidente, normalmente esercita i poteri decisionali e di gestione dell’organizzazione aziendale, tuttavia anche i membri del C.d.A. sono potenzialmente responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori, in quanto collegialmente hanno il potere di prendere le decisioni più importanti per gestire l’azienda, fermo restando che il Presidente del C.d.A., spesso, assume un ruolo di maggiore responsabilità, in quanto rappresenta legalmente la società e sovrintende all’operato del C.d.A. stesso.

In relazione a quanto appena detto, in considerazione del limitato spazio di cui alla presente trattazione, si tenga presente che in caso di procedimento penale anche sulla scorta dei tragici incidenti sul lavoro del c.d. “caso Tyssenkrupp” (in materia d’incendio) gli studiosi hanno evidenziato che “Fermo restando ovviamente il dovere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza di un reato attraverso la rigorosa indagine su tutti i suoi elementi costitutivi, resto tuttavia convinto che nel campo della sicurezza sul lavoro, specialmente con riferimento alle organizzazioni a struttura complessa, la vera forza deterrente della sanzione non debba far leva tanto sull’accentuazione di una prospettiva punitiva esclusivamente individualistica, quanto sulla piena corresponsabilizzazione del “sistema aziendale”, sia mediante la diffusione dello spettro sanzionatorio a livello individuale, sia tramite le nuove tecniche di punizione della persona giuridica collegate alla cosiddetta “colpa di organizzazione”: tecniche che, per inciso, il legislatore del 2007/2008 (forse anche forzando il modello originario del d.lgs. n. 231/2001) ha collegato peraltro a reati colposi e non dolosi … La giurisprudenza è, infatti, univoca nel ritenere che il garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore sia stato imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (così Cass. Pen., sez. 4, sent. 11.07.2017, n. 33738)”7.

LE PRONUNCE DICHIARATIVE DI RESPONSABILITA’ – E DI ESONERO

A titolo meramente esemplificativo la dottrina su-riportata anche sulla scorta delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che “gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l’individuazione dei suoi contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore (Cass. Civ., sez. Lav., sent. 06.10.2016, n. 20051). Il datore di lavoro è anzi sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. Civ., sez. Lav., sent. 10.09.2009, n. 19494); egli è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo <<tipico>> ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento (Cass. Civ., sez. Lav., sent. 17.02.2009, n. 3786), cosi integrando il cd. << rischio elettivo >>, ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. Civ., sez. Lav., sent. 05.09.2014, n. 18786)”8.

Il datore di lavoro che non appresti le dovute cautele antinfortunistiche non potrà ritenersi esente da eventuali responsabilità perché “l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo. È il cosiddetto << doppio aspetto della colpa >>, secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l’incidente dipende dal comportamento dell’agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui. È da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa ”9.

La giurisprudenza “ha inoltre ribadito che, allorquando l’imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, egli è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza ovvero quello sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, ciò al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile: trattasi, invero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (v. anche Cass. Pen., sez. 4, sent. 02.02.2016, n. 4325)”10 . Pertanto, salvo i casi di “comportamento abnorme del lavoratore” e nei casi di “eccentricità” del comportamento “interruttivo del nesso causale” da parte del lavoratore, in caso di infortunio del lavoratore verrà certamente ad essere tirata in ballo la responsabilità del datore di lavoro ex D.lgs. 81/08, con l’ulteriore avvertenza che “in definitiva, va riaffermato il principio che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, è gravato, non solo, dell’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell’incolumità dei prestatori di lavoro (vedasi anche Cass. Pen., sez. 4, sent. 29.01.2015, n. 4361)”11 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Come evidenziato dall’indagine condotta da autorevoli studiosi non è possibile per il datore di lavoro nominare la figura del proprio RSPP ed in automatico considerarsi esentato da ogni responsabilità derivante dal D.lgs. 81/08, in quanto è stato evidenziato che “il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il RSPP … il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti … come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio … come ribadito in un’altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. 4, sent. 19.05.2017, n. 24958), il RSPP è un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale << consulente >> in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest’ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio … la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivalga alla delega di funzioni, utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”12.

Conseguentemente, il lavoro di organizzazione, direzione e vigilanza da parte del datore di lavoro continua anche dopo la designazione del RSPP ed in concorso con medesimo deve puntare all’adozione di tutte le necessarie e opportune misure antinfortunistiche sul luogo di lavoro.

LA DELEGA DELLE FUNZIONI

Sotto diverso profilo, come evidenziato in giurisprudenza, il datore di lavoro può invocare l’esonero da responsabilità perché “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”13.

La dottrina ha evidenziato la necessità che delega in questione assolva a dei specifici requisiti formali e sostanziali “con riferimento ai requisiti formali che la delega deve rispettare, è richiesta la forma scritta ad substantiam e la data certa … è da escludersi la possibilità, non solo, di conferimenti orali, ma anche che la forma scritta sia richiesta ad probationem. In tal senso, fra le altre Cass. Pen., sez. 4, sent. 01.04.2014, n. 15028, secondo cui << L’atto di delega, come poi espressamente sancito dall’art. 16 del D.lgs. 81/2008 (che ha recepito buona parte degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità), deve risultare da atto scritto avente data certa onde poter verificare l’effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell’infortunio >>; e ancora Cass. Pen., sez. 4, sent. 13.02.2014, n. 7071, in base alla quale, << Gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta nella ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa >>14 ” mentre “Con riferimento ai requisiti sostanziali, si richiede che il delegato sia in possesso di idonea professionalità ed esperienza, pacificamente intesa, non quale generica propensione organizzativa o di affidabilità del delegato, bensì come competenza tecnica e professionale parametrata e correlata all’attività da svolgere. In tal senso, infatti, la Suprema Corte si è espressa, richiamando espressioni quali: << necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro >>, << particolare esperienza nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa >> (Cass. Pen., sez. 4, sent. 01.04.2014, n. 15028), << soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza individuato e rivestito del suo ruolo con modalità rigorose >> (Cass. Pen., sez. 4, sent. 13.09.2013, n. 37563), << persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento >> (Cass. Pen., sez. 4, sent. 23.01.2012, n. 2694), << persona esperta e competente >> (Cass. Pen., sez. 4, sent. 25.2.2010, n. 7691)”15.

Inoltre “Ai fini della piena operatività della delega, è altresì necessario che al delegato vengano attribuiti << tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo >> adeguati alla natura delle attività richieste e che sia dotato << dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate >>, in tal modo assicurandogli quella autonomia gestionale che completa la posizione di garanzia derivata, garantendone l’effettiva esplicazione. Il requisito dell’accettazione per iscritto da parte del delegato conferma la natura di negozio bilaterale della delega di funzioni, da non confondere, pertanto, con l’attribuzione di un incarico, che si caratterizza come mero atto unilaterale recettizio. Si richiede, infine, che alla delega venga data tempestiva e adeguata pubblicità, benché in relazione alle modalità di attuazione di tale obbligo, non vi sia ancora uniformità. Da ultimo, si ricorda che la giurisprudenza, in aggiunta, richiede che la delega individui i compiti di natura prevenzionistica oggetto del trasferimento. In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: << La delega alla sicurezza sul lavoro richiede l’individuazione, da parte del delegante datore di lavoro, dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa. In tal modo, può considerarsi come delegato alla sicurezza il direttore di stabilimento cui è imposta la predisposizione di misure antinfortunistiche in relazione a tutti i macchinari presenti in azienda, e non anche il direttore nominato responsabile di un determinato servizio (nella specie, direttore del servizio di ingegneria industriale e progettazione), al quale la delega è stata attribuita in senso << atecnico >>, come può essere attraverso un atto che concretizza l’articolazione organizzativa aziendale (Cass. Pen., sez. 4, sent. 23.11.2012, n. 11442)”16.

Pertanto, affinché l’istituto della delega (di funzioni ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro) abbia una sua concreta effettività, esso presupporre l’assolvimento di una serie di importanti pre-requisiti, e poi richiede anche l’individuazione di un delegato “adeguato”: con una battuta potremmo dire che sicuramente per il datore di lavoro non è possibile affidare questo compito all’anziano in disarmo … e poi in caso di infortunio sul lavoro pensare di farla franca …

CONCLUSIONI

Considerata la complessità e la delicatezza degli argomenti trattati che

potrebbero involgere anche procedimenti penali, si sottolinea l’importanza per il datore di lavoro di non sottovalutare (come purtroppo spesso accade) la portata del proprio ruolo nell’ambito dell’assolvimento di tutti gli obblighi per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, derivanti dal D.lgs. 81/2008.

In questo senso, anche nel laboratorio odontotecnico sarebbe auspicabile (come previsto dalla normativa) l’adozione da parte del datore di lavoro di un registro di tutte le attività di formazione effettuate nei confronti dei dipendenti, nonché la redazione di verbali eventi efficacia fidefacente sull’attività di formazione e informazione svolta in favore del lavoratore; nonché la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali di consegna ai lavoratori dei DPI; di converso il datore di lavoro dovrebbe pretendere una generalizzata collaborazione da parte del prestatore di lavoro per rendere reali ed attuali le misure adottate in materia di sicurezza.

Infatti, la normativa vigente prevede che anche il prestatore di lavoro sia tenuto a collaborare con il datore di lavoro appunto per rendere effettive e concrete le misure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro così come predisposte dall’imprenditore e che, in caso di mancata collaborazione, tale contegno deve senz’altro qualificarsi come illecito disciplinare che può (e deve) essere contestato al lavoratore in caso di inadempimento, con conseguente necessario procedimento disciplinare che, nei casi più estremi, riscontrate eventuali reiterazioni di tali gravi inadempimenti ed infrazioni da parte del dipendente, potrebbero (e dovrebbero) condurre fino al licenziamento del lavoratore stesso.

Per la stesura del presente articolo si ringraziano la Sig.ra Fiorella Manente Responsabile del Centro Servizi ANTLO per la consueta collaborazione prestata, nonché il Consulente Fiscale ANTLO Dott. Angelo Parente per il prezioso supporto gentilmente conferito.

1 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

2 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

3 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

4 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

5 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

6 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

7 Paolo Pascucci, L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza “ThyssenKrupp”: dialoghi con la giurisprudenza, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza – Università di Urbino “Carlo Bo”, in rete https://journals.uniurb.it/index.php/WP-olympus/article/download/27/25

8 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

9 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

10 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

11Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

12 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

13 Cfr. Cass. Pen., sez. 4, sent. 17.07.2015, n. 31223, che richiama, sul punto, Cass. Pen., SS.UU., sent. 18.09.2014, n. 38343

14 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

15 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

16 Arianna Arganese, Il datore di lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008, Rassegna Giurisprudenziale, https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18234:arianna-dl&catid=230&Itemid=126

Obbligo assicurativo contro i danni catastrofali:

il punto della situazione al 12/09/2025.

A cura di Fiorella Manente

Fiorella Manente

Per quanto concerne l’obbligo assicurativo contro i danni catastrofali proviamo a fare il punto della situazione al 12 settembre 2025. Allo stato non risulta in vista nessuna modifica rispetto al decreto iniziale e nessuna novità (proroga).

Le imprese che non stipulano la polizza obbligatoria non riceveranno sanzioni pecuniarie dirette ma bisogna tenere presente che il decreto ministeriale 18 giugno 2025 fornisce un elenco parziale su incentivi negati per la mancata stipula della polizza. Tale documento verrà aggiornato dai rispettivi ministeri.

Non sono compresi eventuali incentivi regionali/provinciali/comunali. Inoltre anche la banca può richiedere la polizza “CAT-NAT”, se la considera un requisito per la concessione di un prestito (come, ad esempio, un mutuo per un’impresa).

Ricordiamo ora le scadenze:

  • 1° ottobre 2025: obbligo in vigore per le medie imprese (dipendenti: meno di 250 occupati; fatturato: inferiore a 50 milioni di euro annui; totale di bilancio, ovviamente attivo: inferiore a 43 milioni di euro annui).
  • 31 dicembre 2025: obbligo in vigore per le microimprese (occupati: meno di 10; fatturato/bilancio: non superiore a 2 milioni di euro) e le piccole imprese (occupati: meno di 50; fatturato/bilancio: non superiore a 10 milioni di euro).

Quali sono gli eventi naturali da assicurare?

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali cagionati dai seguenti eventi:

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni
  • Eventi sismici: in tal caso i beni assicurati devono trovarsi in un’area individuata dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro
  • Frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).

Bisogna però porre ATTENZIONE a cosa non rientra nelle precedenti casistiche:

  • Alluvione/inondazione/esondazione: sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina; la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità. Inoltre, sono escluse «la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo».
  • Sisma: sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi: le eruzioni vulcaniche; il fenomeno del bradisismo (molto conosciuto nell’area dei Campi Flegrei ovvero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e alcune parti di Napoli); la subsidenza; le valanghe; le slavine; le alluvioni; le inondazioni; le esondazioni; gli allagamenti; le mareggiate; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre è esclusa «l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo».
  • Frana: sono automaticamente esclusi dalla polizza i seguenti eventi: il sisma; l’alluvione; l’inondazione e l’esondazione; le eruzioni vulcaniche; il bradisismo; la subsidenza; le valanghe e le slavine; il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Inoltre sono escluse «le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note».

Sono sempre escluse:

  • Le spese di demolizione e sgombero.
  • Le merci / autovetture / mobili / arredi
  • Le cosiddette “bombe d’acqua”, i downburst, i tornado

Quindi, se volete inserirli, sono costi aggiuntivi.

Quali beni copre la polizza obbligatoria?

Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre: i terreni; i fabbricati; gli impianti; i macchinari; le attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

Ma cosa succede se non si è proprietari dei beni?

Per quanto riguarda fabbricati, impianti e/o attrezzature, beni in leasing e noleggio che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa e sono concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

Ma è importante ricordare che «nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest’ultimo sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al mancato guadagno o la perdita di opportunità economiche per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Inoltre, l’imprenditore avrà privilegio rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e per le spese del contratto».

Il succitato paragrafo «si consiglia sia pedissequamente riportato in polizza, trattandosi di disposizione di legge, non negoziabile dalle parti, con potenziale onere a carico dell’assicurato di verificare l’osservanza di tale adempimento».

Quindi è necessario:

  • Verificare le polizze che avete già stipulato per l’impresa e, se ritenete opportuno, integrare.
  • Verificare se fabbricati, impianti e/o attrezzature, beni in leasing e noleggio siano già assicurati dai proprietari in quanto «sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni».
  • Informare i proprietari dei beni in oggetto, possibilmente con una mail pec, che state stipulando la polizza inserendo la formula per inadempienza.
  • Stipulare la polizza ma, come consigliato dall’Avvocato Manzo (Consulente dell’Associazione), «la raccomandazione che si può fare agli associati è quella di farsi consegnare copia della documentazione contrattuale “CAT-NAT” così come proposta dall’Agente assicurativo, e di approfondirla con l’ausilio dei propri consulenti, al fine di portare a casa un risultato utile e conforme alla legge a fronte dell’esborso del premio assicurativo».

Legge di Bilancio 2026:

tra taglio Irpef, Rottamazione Quinquies e nuove misure fiscali per ceto medio e imprese.

A cura del Dott. Angelo Parente – Dottore Commercialista in Salerno

Dott. Angelo Parente

La Legge di Bilancio 2026 è ancora in fase di scrittura, ma il cantiere della Manovra è ufficialmente aperto. Dopo la ratifica del Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) del 2 ottobre, il governo si prepara a inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio entro metà mese. Tra conferme, modifiche e nuove proposte, la manovra 2026 si annuncia come una legge di bilancio di transizione, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale per famiglie e imprese e razionalizzare la riscossione.

Le misure più attese restano tre: la rimodulazione del secondo scaglione Irpef, la Rottamazione Quinquies e lo stralcio automatico dei mini-debiti. Ma nelle ultime ore si aggiungono nuove indiscrezioni su bonus edilizi, voluntary disclosure e limiti al regime forfettario.

Irpef 2026: taglio delle tasse sì, ma più selettivo

Il cuore della manovra resta la riforma del secondo scaglione Irpef, pensata per ridurre la pressione fiscale sul ceto medio.

Attualmente, le aliquote Irpef sono:

Scaglione Reddito Aliquota
fino a 28.000 ˇ 23%
da 28.001 ˇ a 50.000 ˇ 35%
oltre 50.000 ˇ 43%

Il Governo punta a ridurre l’aliquota intermedia dal 35% al 33%, ma le ultime simulazioni indicano che l’estensione del secondo scaglione fino a 60.000 € potrebbe non realizzarsi per mancanza di coperture.

È più probabile, quindi, che il beneficio resti limitato ai redditi fino a 50.000 €, garantendo un risparmio medio tra 250 e 400 euro annui per lavoratori e pensionati con redditi medio-bassi.

La misura, fortemente sostenuta da Forza Italia, punta a dare un segnale di continuità nella riduzione del cuneo fiscale iniziata nel 2024.

I contribuenti in Regime Forfettario restano esclusi dal beneficio, poiché già soggetti alla Flat Tax.

Rottamazione Quinquies: la nuova pace fiscale in dieci anni

Il secondo pilastro della Manovra 2026 sarà la Rottamazione Quinquies, una nuova definizione agevolata dei debiti fiscali, contributivi e amministrativi affidati all’agente della riscossione.

Il disegno di legge — presentato dalla Lega e sostenuto dal vicepremier Matteo Salvini — prevede la possibilità di estinguere i debiti maturati tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale, senza sanzioni e interessi, e con un piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni).

Le principali novità rispetto alle edizioni precedenti:

Possibilità di saltare fino a otto rate, anche non consecutive, senza perdere i benefici;

Introduzione di un anticipo del 5% per chi ha debiti superiori a 50.000 €, come condizione d’accesso;

Esclusione dei cosiddetti “rottamatori seriali”, ovvero chi in passato ha aderito a sanatorie senza completare i pagamenti; Possibile differenziazione della durata delle rate, con piani da 96 o 120 rate a seconda dell’importo del debito. L’obiettivo è duplice: ridurre l’arretrato fiscale, che ha superato i mille miliardi, e offrire ai contribuenti in difficoltà un percorso sostenibile di regolarizzazione.

Stralcio dei mini-debiti: stop automatico alle cartelle sotto i 1.000 €

La Manovra 2026 dovrebbe introdurre anche un annullamento automatico dei carichi pendenti di importo contenuto, probabilmente sotto la soglia dei 1.000 €.

La misura, simile a quella già vista nella Legge di Bilancio 2023, mira a liberare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione da milioni di micro-cartelle ormai antieconomiche da gestire, e a semplificare la posizione di piccoli contribuenti e imprese individuali.

Il condono automatico riguarderebbe i debiti fiscali, contributivi e amministrativi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, e non richiederebbe alcuna domanda da parte del cittadino.

Regime Forfettario: stabilità nel 2026, ma il tetto resta a 85.000 €

Sul fronte delle partite IVA, non si prevedono rivoluzioni. Il Regime Forfettario dovrebbe restare sostanzialmente invariato, con aliquota al 15% (5% per i primi cinque anni) e soglia di accesso a 85.000 € di ricavi annui.

Resta incerta la proroga della norma introdotta per il 2025 che aveva innalzato a 35.000 € il limite di reddito da lavoro dipendente per poter mantenere il regime.

Se non sarà confermata nella Manovra 2026, dal prossimo anno si tornerà alla soglia tradizionale di 30.000 €, penalizzando chi ha un doppio reddito (dipendente + partita IVA).

Bonus casa: possibile proroga al 50% anche nel 2026

Tra le novità emerse nelle ultime ore, si fa strada l’ipotesi di una proroga dei bonus edilizi, per evitare il crollo delle ristrutturazioni nel settore.

La normativa attuale prevede una riduzione della detrazione al 36% dal 2026, ma il governo — per voce della viceministra Vannia Gava — sta valutando di mantenere il 50% anche per il prossimo anno. Potrebbe inoltre essere introdotta una riduzione del periodo di fruizione da 10 a 5 anni, per rendere più immediato il recupero fiscale. L’ANCE e le associazioni di categoria hanno espresso parere favorevole, chiedendo di salvaguardare la misura almeno fino al 2027 per garantire stabilità al comparto edilizio.

Voluntary Disclosure: verso una nuova finestra di regolarizzazione

Nella bozza in preparazione si fa anche strada l’idea di riaprire una forma di voluntary disclosure, destinata a chi desidera regolarizzare capitali detenuti all’estero o asset digitali non dichiarati.

La proposta prevede sanzioni ridotte tra il 15% e il 20%, purché il contribuente collabori pienamente e non siano già in corso accertamenti.

Si tratta di una misura “mirata”, non di un condono, pensata per recuperare base imponibile e favorire il rientro dei capitali.

Altri aggiornamenti dal fronte fiscale

Oltre alle su descritte misure principali, il pacchetto fiscale 2026 dovrebbe includere anche:

  • la proroga dei fringe benefit potenziati, fino a 1.000 € per tutti i dipendenti e 2.000 € per chi ha figli a carico;
  • la riforma della riscossione, con notifiche digitali obbligatorie e piani di pagamento più lunghi (fino a 108 o 120 rate nei casi complessi);
  • la proroga dei termini per la delega fiscale al 2026, che consentirà di completare la riscrittura dei testi unici tributari e della riforma complessiva del fisco.

Le tappe del percorso parlamentare

2 ottobre 2025 → approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica;

15 ottobre 2025 → invio del Documento programmatico di bilancio (DPB) alla Commissione UE;

20 ottobre 2025 → presentazione ufficiale della Legge di Bilancio in Parlamento;

31 dicembre 2025 → approvazione definitiva entro fine anno.

Una Manovra di equilibrio tra alleggerimenti e rigore

La Legge di Bilancio 2026 si preannuncia come una manovra di equilibrio, che tenta di conciliare la riduzione della pressione fiscale con la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Le priorità restano il sostegno al ceto medio, la semplificazione della riscossione e la continuità dei bonus edilizi, ma con un approccio più selettivo rispetto al passato. Entro poche settimane, con la pubblicazione della bozza ufficiale della Manovra, sarà possibile capire quali di queste misure entreranno davvero in vigore e quali resteranno soltanto promesse politiche.

Scarica l’articolo pdf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *