Concordato preventivo biennale: è tempo di decidere? - Antlo

Qualche mese fa avevamo affrontato e discusso dell’'istituto del "concordato preventivo biennale" previsto dal DLGS n. 13 del 2024 presentandolo come un'importante innovazione per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Il meccanismo si basa sull’ utilizzo in maniera intensiva dei cosiddetti “ISA” (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) al fine di determinare livelli di reddito accettabili per l’Amministrazione Finanziaria, consentendo indirettamente una maggiore pianificazione fiscale e una gestione più flessibile del reddito e del valore della produzione IRAP.

L'intento del legislatore, già con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), era quello di premiare i contribuenti che dimostrano una gestione fiscale responsabile, incentivando la compliance fiscale e riducendo il rischio di contenzioso con l'amministrazione. In generale, un approccio che favorisca la definizione concordata del reddito può rappresentare un vantaggio significativo per le imprese, offrendo maggiore certezza e stabilità.

Tuttavia, mentre scrivevamo il precedente articolo, era già evidente che la norma era stata elaborata in fretta, con troppi punti da chiarire e un calendario di scadenze impietoso, almeno per il primo anno di applicazione, il 2024. Questa situazione ha portato a uno scarso appeal per l'istituto e a un’adesione limitata, a causa delle incertezze nell’applicazione e di una compliance squilibrata a sfavore del contribuente.

Il legislatore, quindi, necessariamente doveva intervenire con la previsione di nuove evoluzioni nella norma e grazie al cosiddetto “decreto correttivo” di inizio agosto, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 confermava e precisava alcune modalità operative, ampliando le opportunità e chiarendo le condizioni di accesso.

In linea generale i requisiti di accesso rimangono rigorosi, i contribuenti devono essere in regola con i debiti iscritti presso l’Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, avere presentato tutte le dichiarazioni necessarie e non avere condanne per reati tributari negli ultimi tre anni. Con il decreto correttivo, tuttavia, sono state introdotte alcune semplificazioni e chiarimenti che meritano attenzione, in particolare la previsione di assoggettamento ad “imposta sostitutiva” di quella parte del reddito derivante dall’adesione al concordato, in eccesso rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Con la Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del "concordato preventivo biennale ed in particolare: