Ecm obbligatoria anche per chi non collabora con il SSN - Antlo

Il programma Ecm deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
Ad affermarlo è una nota del Ministero della salute pubblicata sul proprio sito internet , con la quale risponde alle richieste di alcune associazioni professionali che avevano chiesto alla segreteria della Commissione nazionale Ecm se, dopo la sentenza del Tar Lazio che ha rigettato il ricorso proposto dalla Fimmg contro il decreto 31 maggio 2004.
Il Ministero sostiene che le perplessità innescate dal richiamo nel testo della sentenza, dove veniva affermato che “L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo”.
Un richiamo del tutto ininfluente, inserito al solo fine di inquadrare la problematica di riferimento, che non entra nel merito dell’oggetto del ricorso che, ricorda lo stesso Ministero, non era l’obbligatorietà o meno dell’Ecm per i liberi professionisti.
Sempre nella nota si “osserva altresì che l’interpretazione data alle richiamate disposizioni non è posta dal TAR a fondamento della decisione di rigetto del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto ininfluente ai fini della decisione assunta e che l’obbligatorietà del programma ECM per i liberi professionisti non era oggetto di impugnativa da parte della FIMMG, che rappresenta i medici di famiglia legati da un rapporto convenzionale con il S.S.N.”.
Quindi per il Ministero le “riflessioni sulla non obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né sembrano fondate”.
La nota entra anche nel merito dei controlli, affidati, a quanto si legge, “per il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato (ossia al cittadino) ed all’Ordine o Collegio professionale. Infatti il “controllo” della prestazione è comunque compito delle istituzioni e dell’ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l’operatore sanitario ha con il S.S.N. e dall’eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche”.
Ma il Ministero va oltre ed anticipa che il rispetto del programma Ecm potrebbe essere uno degli strumenti per la verifica periodica dell’abilitazione professionale anche se, per rendere questo norma, saranno necessarie specifiche disposizioni legislative in materia.