AI lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2004 deve essere corrisposta, con la retribuzione del mese di ottobre 2005, la terza tranche di una tantum pari ad e . 70,00 (e . 49,00 per gli apprendisti). Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Di seguito riportiamo la tabella relativa alle retribuzioni in vigore dal 01082005.
