Con la sentenza numero 142 del 19/04/05 il Tribunale amministrativo regionale di Bolzano accoglie il ricorso dell’Andi contro il profilo degli odontotecnici, mentre non accoglie, per questioni formali, gli altri due presentati rispettivamente da Aio ed Albo degli odontoiatri.
Accogliendo il ricorso il Tar contesta, tra l’altro, all’Amministrazione provinciale di aver attribuito agli odontotecnici competenze che spetterebbero, in via esclusiva, alla sfera professionale odontoiatrica.
Inoltre la sentenza sostiene “che il nuovo profilo professionale dell’ odontotecnico è stato dichiaratamente tracciato dall’Amministrazione nell’ esercizio della competenza primaria in materia di ordinamento dell’ artigianato e della formazione professionale artigiana e, in particolare, in esecuzione della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 (come risulta dalle stesse premesse della impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 2708/2004). In realtà, in evidente contraddizione con gli intenti da essa stessa enunciati nelle premesse della deliberazione provinciale e con l’ epigrafe dello stesso decreto l’Amministrazione ha trasformato, di fatto, l’ attività dell’ odontotecnico da attività artigianale (“arte ausiliaria della professione sanitaria”, come definita dal R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, tuttora in vigore) in una nuova professione sanitaria” In altre parole, sempre secondo la sentenza, il decreto impugnato trasforma l’ odontotecnico da mero artecifice di “dispositivi su misura”, su incarico e secondo prescrizioni del dentista, in un professionista sanitario nell’ area odontoiatrica, a diretto contatto con il paziente; ciò, il decreto fa in palese contrasto con le competenze provinciali esercitate e con l’ intenzione in esso espressa di semplicemente regolamentare il profilo di una categoria artigiana.
“In definitiva -conclude il Tar -nulla vieta all’Amministrazione di fare legittimo uso della propria competenza esclusiva in materia di artigianato (art. 8, numero 9, dello Statuto di autonomia) per disciplinare il profilo professionale dell’ odontotecnico; non le è consentito, invece, di far leva su tale competenza per attribuire all’ odontotecnico compiti che rientrino, a tutti gli effetti, nella sfera d’ azione e nelle responsabilità di una professione sanitaria”: attribuzione che spetta allo Stato
