Si precisa che il decreto deve ancora essere convertito in Legge (60 giorni di tempo, quindi entro il 4 settembre); queste sono quindi le indicazioni che derivano dall’interpretazione del Decreto del 4 luglio: ci riserviamo pertanto di aggiornare, integrare e/o rettificare le informazioni all’atto della definitiva conversione del decreto.
Il decreto legge del 4 luglio scorso prevede, per gli odontotecnici, alcune novità:
- abolizione dell’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture esenti da IVA?
E’ bene precisare che nel testo definitivo del provvedimento non si è trovata alcuna disposizione in tal senso.
Pertanto, seppure con tutte le riserve del caso, E’ OBBLIGATORIO CONTINUARE AD APPLICARE LA MARCA DA BOLLO SU TALI FATTURE.
La sopradetta precisazione è in linea con quanto in data 07/07/2006 ha risposto la Direzione Regionale Lombardia su richiesta di informazioni in tal senso.
- abrogazione del concordato fiscale preventivo triennale (o programmazione fiscale);
3) gli accertamenti in base agli studi di settore potranno essere fatti, anche nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria, secondo le stesse regole dei soggetti in contabilità semplificata; ciò significa che anche i contribuenti in contabilità ordinaria saranno invitati al contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, per l’eventuale accertamento, qualora, anche per un solo anno, risultassero non congrui con gli studi di settore.
4) tutti gli operatori del credito (banche, poste, etc.) dovranno comunicare al Fisco (anagrafe tributaria) i dati dei titolari dei conti correnti. Da tempo tutte le informazioni bancarie potevano essere disponibili per il Fisco. Quindi non cambia molto rispetto a prima, salvo, in sostanza, che mentre prima il Fisco doveva richiedere le informazioni alle banche, poste, etc. ora le banche daranno periodicamente al Fisco queste informazioni.
5) Professionisti – obbligo del conto corrente dedicato e divieto incassi contanti
I professionisti saranno obbligati a tenere uno o più conti correnti (bancari o postali) ai quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante: assegni non trasferibili; bonifici; altre modalità di pagamento bancario o postale; mediante sistemi di pagamento elettronico.
Salvo per importi unitari inferiori a 100 Euro.
Questa misura interesserà l’odontotecnico quale fruitore di servizi a contenuto professionale (pagamento onorari a professionisti, medici, avvocati commercialisti, notai ecc. ) per i quali sarà necessario effettuare pagamenti con le modalità suddette.
6) autovetture e autocarri
Il reddito dell’odontotecnico rientra nella categoria dei redditi d’impresa, e per tali redditi la manovra ha previsto il Divieto di Ammortamento anticipato relativamente alle automobili possedute. Per i beni indicati all’art. 164 comma 1 lettera b) quindi autovetture aziendali ed autocaravan, ciclomotori e motocicli beni ad utilizzo non esclusivamente strumentale nell’attività propria viene esclusa la possibilità di applicare l’ammortamento anticipato
