Previdenza complementare 2026: cosa cambia per i laboratori odontotecnici e l'impatto sul TFR - Antlo

Un anno denso di novità sul fronte previdenziale e contrattuale. Ecco cosa devono sapere titolari e dipendenti dei laboratori odontotecnici, in parole semplici.

Il 2026 porta con sé novità importanti per chi gestisce un laboratorio odontotecnico. Sul fronte contrattuale, il rinnovo del CCNL Area Meccanica ha portato aumenti salariali già in parte operativi. Sul fronte previdenziale, la Legge di Bilancio 2026 ha cambiato le regole dei fondi pensione in modo significativo.         Non si tratta di questioni riservate solo alle grandi aziende: riguardano ogni laboratorio, anche quelli con uno o due dipendenti.

Le novità già in vigore dal 1° gennaio 2026

Gli aumenti retributivi del CCNL: il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro nei laboratori odontotecnici – il CCNL Area Meccanica Artigianato, rinnovato nel novembre 2024 – ha stabilito aumenti salariali complessivi di 205 euro mensili a regime per il settore, distribuiti in più fasi:

  • 50 euro dal 1° dicembre 2024
  • 25 euro dal 1° luglio 2025
  • 25 euro dal 1° marzo 2026 (già operativi)
  • 9 euro dal 1° novembre 2026

Per i titolari, significa che i cedolini paga dei dipendenti riflettono già la terza tranche di aumenti. Da ricordare che dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (10 euro per anno).

Sale inoltre il limite fiscale dei Fondi di Previdenza, difatti chi versa contributi a un fondo pensione può dedurre queste somme dal reddito, pagando meno tasse. Dal 1° gennaio 2026 il tetto massimo deducibile è salito da 5.164 euro a 5.300 euro annui. Questa cifra aggiornata vale sia per il fondo negoziale di categoria (Fon.Te. o Cometa) sia per fondi aperti o polizze individuali.

Ma la novità più rilevante riguarda il nodo del TFR, vitale per i laboratori sotto i 50 dipendenti.

Per capire l’impatto della nuova riforma sui fondi pensione, è fondamentale chiarire cosa rappresenta il TFR per una piccola impresa.

Nelle aziende con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato ai fondi pensione deve essere versato dall’azienda all’INPS: la liquidità esce in ogni caso dalle casse aziendali.

Nei laboratori con meno di 50 dipendenti, invece, se il lavoratore decide di “lasciare il TFR in azienda”, il datore di lavoro lo trattiene in cassa accantonandolo a bilancio, pagandolo solo al termine del rapporto di lavoro. Per i piccoli imprenditori, il TFR mantenuto in azienda rappresenta una fondamentale fonte di liquidità e autofinanziamento a costo quasi zero.

Quando scatterà il cosiddetto “silenzio-assenso”, il TFR andrà a fluire automaticamente verso il fondo pensione, e il piccolo imprenditore perderà questa preziosa iniezione mensile di liquidità in cassa.

Fondamentale nell’alveo di questa mini riforma individuare le  3 casistiche caratterizzanti in base alla data di assunzione. Difatti le regole del silenzio-assenso e della destinazione del TFR cambiano radicalmente a seconda di quando il dipendente è stato assunto.

Vediamo quindi cosa succede nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna scelta esplicita:

Lavoratori assunti fino al 31.12.2025 (Vecchie regole a regime)

Il lavoratore aveva 6 mesi di tempo dall’assunzione per decidere.

Scaduti i 6 mesi senza comunicazione, è scattato il vecchio silenzio-assenso. Impatto per l’azienda: l’azienda versa al fondo pensione di categoria solo il TFR in caso di scelta manifestata esplicitamente.

Lavoratori assunti dal 01.01.2026 al 30.06.2026 (La finestra transitoria)

Anche per questi lavoratori si applica ancora la vecchia finestra dei 6 mesi. Chi è stato assunto, ad esempio, a gennaio 2026, si avvicina proprio ora alla scadenza che cadrà intorno al 1° luglio 2026.

Scaduti i 6 mesi, se il lavoratore tace, scatta l’iscrizione automatica con le vecchie regole; al fondo pensione va in automatico solo il TFR.

Lavoratori assunti dal 01.07.2026 in avanti (Le nuove regole e l’adesione “piena”)

Tempi: La finestra di scelta crolla drasticamente: da 6 mesi a soli 60 giorni (due mesi).

Trascorso questo tempo senza risposta, scatta automaticamente un’adesione che diventa “piena”.

A questo punto scatta il vero campanello d’allarme per la piccola impresa. Con le nuove regole, in caso di iscrizione automatica confluiscono nel fondo non solo il TFR, ma anche il contributo a carico del datore di lavoro (quello previsto dal CCNL) e l’eventuale quota a carico del lavoratore.

In sintesi: Per un neoassunto disattento dal 1° luglio 2026, l’azienda non solo perde la liquidità del TFR molto prima (dopo soli 60 giorni), ma si ritrova un costo mensile aggiuntivo obbligatorio (il contributo datoriale) che prima si attivava solo su adesione volontaria. Il lavoratore mantiene comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni con comunicazione scritta.

Ma cosa deve fare concretamente il titolare? Dal 1° luglio 2026, ogni volta che si assume un lavoratore, il titolare è tenuto a:

  1. Informare il dipendente delle opzioni disponibili (TFR in azienda, fondo negoziale, altro fondo).
  2. Spiegare il meccanismo automatico e la nuova scadenza breve dei 60 giorni.
  3. Conservare la documentazione e rilasciarne copia al dipendente.

Annotarsi il nuovo impegno necessario ossia avviare le contribuzioni al fondo entro il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, se il lavoratore non si è espresso.

Per dare un quadro completo sulle novità in arrivo vale la pena sottolineare la maggiore flessibilità per coloro che fruiranno di un trattamento da utilizzo Fondo  Pensione, novità che riguardano anche chi si avvicina al pensionamento:

Più capitale subito: la quota massima del montante accumulato ritirabile in un’unica soluzione (capitale) sale dal 50% al 60% a partire dal 1° luglio 2026.

Tre nuove modalità di ritiro: oltre alla rendita vitalizia, arrivano la rendita a durata definita, i prelievi liberi e il ritiro frazionato del capitale (minimo 5 anni).

Portabilità del contributo datoriale: in caso di trasferimento ad altro fondo (dopo almeno 2 anni), il lavoratore potrà portare con sé anche il contributo versato dall’azienda. Questa possibilità è ora estesa anche ai fondi aperti e ai PIP.

Per concludere di seguito un riepilogo delle scadenze in sintesi

Quando Cosa cambia
1° gennaio 2026 Tetto deducibilità fondo pensione sale a 5.300 €
1° marzo 2026 Nuovo aumento retributivo CCNL (+25 €)
1° luglio 2026 Scadenza silenzio-assenso (6 mesi) per chi è stato assunto a gennaio 2026 (al fondo va solo il TFR)
1° luglio 2026 Per i nuovi assunti da questa data: finestra ridotta a 60 giorni; adesione automatica piena al fondo (TFR + contributo datore di lavoro)
1° luglio 2026 Quota capitale al pensionamento sale al 60%, tre nuove modalità di erogazione
1° novembre 2026

 

 

Ultimo aumento retributivo CCNL (+9 €)

A cura del Commercialista Dott. Angelo Parente

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