Tutelare gli studenti in azienda: focus sulle novità del Decreto Sicurezza - Antlo

Il “Decreto Sicurezza Lavoro”, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha introdotto nuove restrizioni che impattano direttamente sui laboratori odontotecnici e sulla gestione della Formazione Scuola-Lavoro (FSL).

Ecco una sintesi dei punti chiave per titolari, scuole e studenti.

  1. Stop alle attività ad “Alto Rischio” per gli studenti

I laboratori odontotecnici sono classificati come attività ad alto rischio (Codice ATECO 32.50.10). Secondo le nuove norme:

  • Divieto operativo: Gli studenti non possono più svolgere mansioni classificate ad alto rischio. I progetti formativi (PFI) devono essere limitati a mansioni a rischio basso o medio (es. progettazione CAD, scansione digitale, zoccolatura con protezioni).
  • Formazione obbligatoria: Prima dello stage, la scuola deve certificare il completamento di 16 ore di formazione sulla sicurezza (4 generali + 12 specifiche). Questo è ora un requisito rigido per l’ammissione all’Esame di Stato 2026.
  1. Compiti e Responsabilità dell’Azienda Ospitante

Il laboratorio deve essere in regola con il D.Lgs 81/08 per evitare pesanti sanzioni (da 1.500€ a oltre 6.000€) o la sospensione dell’attività.

  • Documentazione: È necessario un DVR aggiornato, cartellonistica a norma e registro dell’addestramento firmato.
  • Sorveglianza Sanitaria: La visita medica del Medico Competente è a carico della scuola, salvo diversi accordi scritti nella convenzione.
  • Patti Chiari: Senza una convenzione e un PFI precisi, il laboratorio rischia di accollarsi interamente i costi di formazione e sorveglianza.
  1. Rischio Biologico: Obblighi per lo Studio Odontoiatrico

La sicurezza del laboratorio inizia dallo studio medico. Ai sensi dell’Art. 271 del D.Lgs 81/08:

  • Decontaminazione obbligatoria: Ogni manufatto (impronte, protesi) deve essere disinfettato dallo studio prima dell’invio. L’invio di materiale non decontaminato configura un illecito penale.
  • Tracciabilità: Lo studio deve allegare una Dichiarazione di avvenuta disinfezione specifica per ogni invio. Una spunta generica sulla prescrizione non ha valore legale in caso di infortunio o ispezione.
  • Trasporto (ADR): Spedire materiale infetto senza imballaggi certificati viola le norme sul trasporto merci pericolose, con sanzioni fino a 8.000€.
  1. Protocolli Interni al Laboratorio

Il laboratorio ha il diritto e il dovere di rifiutare materiali senza certificazione. Per tutelarsi, si consiglia di:

  • Documentare: Fotografare materiali contaminati e segnalare immediatamente allo studio.
  • Gestione Impronte: Evitare la “doppia disinfezione” prolungata che può causare variazioni dimensionali (MDR 2017/745). Se necessario, procedere a una sanificazione straordinaria addebitandone i costi.
  • Zona Sporca: Individuare un’area specifica per l’apertura dei pacchi, dotando gli addetti di DPI completi (guanti, mascherina, visiera).

Per l’approfondimento completo e la consultazione dei riferimenti normativi integrali, si rimanda alla lettura del numero 1 di ANTLO on line.

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