Nonostante i solleciti già pubblicati su AOL di giugno 2024, si riscontra purtroppo che nel 2026 molti siti web dei laboratori odontotecnici non risultino ancora in regola con le normative vigenti. È opportuno ricordare le linee guida fondamentali per evitare sanzioni onerose.
- Il divieto di pubblicità sanitaria
In conformità al regolamento MDR 2017/745 e al Decreto 137/2022 (comma 5), l’odontotecnico non può effettuare pubblicità presso il pubblico.
Le sanzioni: Chiunque effettui pubblicità in violazione delle disposizioni dell’art. 26, commi 1 e 2, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.600 € a 15.600 €, salvo che il fatto costituisca reato.
- Contenuti ammessi: la “Presentazione Aziendale”
La normativa non impedisce di possedere un sito web, purché questo sia configurato esclusivamente come vetrina di presentazione dell’azienda. In tale ambito è possibile pubblicare:
- Identità societaria: “Chi siamo” e “Cosa facciamo”.
- Logistica: Dove si trova il laboratorio e i recapiti.
- Materiale visivo: Foto della struttura e dei dispositivi medici su misura.
- Divieto assoluto: È vietata la pubblicazione di listini prezzi rivolti al pubblico.
- Filtro per operatori professionali e Privacy
Per la natura dei dati trattati, è necessario che all’apertura del sito compaia una finestra (Pop-up) con una dicitura specifica:
“Questo sito è destinato esclusivamente a operatori professionali e riporta dati, prodotti e beni sensibili per la salute e la sicurezza del paziente. Pertanto, per visitare il sito, dichiaro di essere un operatore sanitario.”
L’accesso deve essere consentito solo a chi risponde SÌ. Se l’utente risponde NO, non deve ricevere l’autorizzazione all’ingresso.
- Adempimenti tecnici e Cookie Law
La presenza di un semplice form di contatto o l’installazione di cookie obbliga all’adeguamento normativo sulla protezione dei dati. Poiché è difficile individuare un modello standard universale, è necessario rivolgersi a professionisti competenti per redigere una Privacy Policy specifica.
Si rammenta che il Garante per la Privacy interviene e sanziona duramente in caso di:
- Assenza del banner: Se si usano cookie di profilazione senza raccogliere il consenso.
- Consenso non libero: Se si utilizza il “cookie wall” (obbligo di accettare i cookie per vedere i contenuti).
- Mancanza del tasto “Rifiuta”: Se non è possibile negare il consenso con la stessa facilità con cui lo si presta.
- Informativa incompleta: Se non sono indicate le terze parti o le modalità di disabilitazione.
- Utilizzo dei Social Network e App di messaggistica
In merito alla possibilità di aprire pagine su Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Pinterest o utilizzare WhatsApp, la risposta è affermativa. Tuttavia, restano validi tutti i vincoli sopra citati: divieto assoluto di pubblicità e obbligo di siti collegati perfettamente a norma.
Si consiglia vivamente di consultare i propri webmaster per implementare tempestivamente le modifiche necessarie. La conformità normativa non è solo un obbligo di legge, ma una tutela per la professionalità dell’intero settore.
